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promosse la presentazione d’una petizione classificata al nu- mero 8231, ed a nome dei poveri nobili genovesi a voi indi- rizzata dal signor avvocato Michele Giuseppe Canale,

La Commissione delle petizioni cui venne la medesima sot- toposta, senza entrare nel merito delle ragioni dai petenti esposte e sulla sola considerazione che nel bilancio 1852, sovra altra petizione de’poveri nobili ricorrenti, si fece luogo ai loro reclami, propose di mandare la preaccennata peti- zione alla Commissione del bilancio cui spetta, come ella disse, di esaminare la natura dei diritti proposti, acciò rife- risse sul merito della medesima al tempo della discussione delle spese generali dello Stato.

La vostra Commissione non crede necessario di farvi una storia particolareggiata dell’origine e delle vicende che ebbe il sussidio in questione. Voi avrete certamente potuto farvene un giusto criterio colla lettura della stessa petizione che, stampata e distribuita in questa Camera, espone in tutti i suoi dettagli ed in tutte le sue fasi l’origine ed il corso di un tale peso che lo Stato eredò dalla antica repubblica ligure in occasione della sua incorporazione al Piemonte. Essa si jimi- terá soltanto a farvi conoscere in brevi parole la decisione che essa opinò di prendere intorno a sí grave centroversia edi motivi che la consigliarono ad adottarla, lasciando, del resto, alla saviezza della Camera di prendere nel seguito, dopo maturo suo consiglio, quella determinazione che giu- stizia ed equitá sieno per suggerirle.

La vostra Commissione ha dovuto necessariamente convin- cersi che la questione del sussidio od assegno fin qui pagato dallo Stato ai poveri nobili genovesi venne, col mezzo della petizione predetta, al Parlamento posta sotto un aspetto ben diverso da quello in cui presentavasi- nella scorsa Sessione, pendente la quale, per mancanza di opportuni schiarimenti che non poteronsi somministrare da coloro che vi avevano tutto l’interesse, la discussione si aggirò sempre fra quei limiti che nell’equitá e nell’umanitá trovavano il solo loro appoggio.

lovece, stabilita e definita qual fu la questione nella peti- zione, appoggiata qual venne a punti di diritto, a fatti pub- blici aventi una prescrizione piú che semi-secolare, a regie patenti ed atti governativi, e perfino a convenzioni interna- zionali, non può ora la medesima che essere presa in seria considerazione.

La Commissione però riconobbe che nel caso concreto at- tuale si presentavano alla sna decisione due punti ben distinti di contreversia, cioè l’ammessione o no della somma pro- posta in bilancio dal Ministero, e l’accettazione o no del reclamo presentato colla petizione succennata. Riconobbe che il primo punto poteva bensí essere intieramente subordinato al modo di definizione del secondo, ma che era pienamente definibile nei limiti delle attribuzioni del Parlamento. Rico- nobbe infine che il secondo punto, includendo in se stesso un principio assoluto di diritto di proprietá o di possesso, nun poteva la Camera, senza oltrepassare i termini di sua com- petenza, risolvere in modo stabile e definitivo una siffatta controversia; e che perciò era di suo dovere di appoggiarne la risoluzione allo stesso Ministero.

Dietro tali considerazioni, la vostra Commissione è d’av- viso che voi approviate lo stanziamento delle lire 5000 pro- poste in bilancio nell’articolo 8, e che, senza pregiudicare menomamente la questione formante soggetto della petizione, voi rivolgiate questa al Ministero, eccitandolo a far esaminare dai consulenti Jegali del Governo le ragioni esposte dai pe- tenti ed a presentare al Parlamento il risultamento dei loro esami e pareri in occasione della discussione del prossimo bilancio.

L’articolo 9 finalmente di questa categoria non è altro che la riproposta di quel fondo che da oltre l’ultimo quinquennio voi sempre fin qui approvaste per essere ripartito in sussidio ai vari ospjzi dei trovatelli di tutte le provincie, e che perciò la vostra Commissione vi propone di ammettere anche pel corrente bilancio nella somma ivi figurata di lire 460,000.

Categoria 24. Spese diverse per opere pie e pei trovatelli.

La presente categoria è in ogni suo particolare conforme a quella bilanciatasi pel testè compiutosi esercizio ; e siccome il relativo suo ammontare era giá stato considerevolmente ridotto nella discussione ed approvazione del bilancio del 1851, ed ancora ridotto non lievemente in quello del 1853, cosí la vostra Commissione non crede possa ora essere il caso di introdurvi una nuova diminuzione, tanto piú che in tutti i sette articoli, di cui essa componsi, trattasi di spese desti- nate ad opere eminentemente benefiche e di interesse gene- rale della morale pubblica e dello Stato. Essa quindi vi pro- pone di ammettere tale spesa in complesso nella somma di lire 51,000. °

La vostra Commissione poi si crede in dovere di chiamare l’attenzione del Governo sulla necessitá di dare anche in Sar- degna un ordinamento conforme a quelli di terraferma agli ospizi di trovatelli, mediante l’apposita legge generale che su tale riguardo esso giá prima d’ora prometteva.

Categoria 25. Spese d’ispezione delle carceri.

Il fondo assegnato per l’ispezione generale delle carceri è riferibile a due distinti articoli di spesa, cioè per personale e per indennitá di trasferte. Sovra entrambi i detti articoli fuvvi un aumenio di lire 8000 da quanto importavano nello scorso anno, cioè di lire 3000 pel personale, e di lire 2000 pelle indennitá di trasferte. Nel personale si richiese un ge- rente ed un commesso pelle manifatture, non che un sopra- soldo pell’ispettore, onde estendesse l’opera sua anche su tutta la contabilitá delle manifatture stesse,

Ed infatti sottoposte queste, quali sono ora, ad una speciale gestione a partita doppia riferibile alla parte passiva bilan- ciata sul dicastero dell’interno ed alla parte attiva figurata sul bilancio produttivo delle finanze, richiedono una molto maggiore opera burocratica di quanto fosse necessario negli anni scorsi nei quali la parte passiva di dette manifatture si compensava col prodotto delle lavorazioni.

Nella indennitá poi di trasferte l’aumento è dipendente dalle maggiori visite, occupazioni e missioni dei membri del Consiglio generale delle carceri, tanto piú ora necessarie in- quantochè trattasi appunto di migliorare le condizioni delle tnedesime, e di stabilire un sistema di riforma nella deten- zione che soddisfaccia completamente alle esigenze dei tempi e dei luoghi. La vostra Commissione trovando sufficiente- mente motivati cotali aumenti vi propone di ammettere que- sta spesa in lire 13,120 quale la richiese il Ministero.

Categoria 26. Carceri di pena personale.

Una gravissima questione si suscitò nello scorso anno in occasione della discussione di questa categoria, discussione però piú di massima e di principio che di speciale applica- zione del fondo ivi bilanciato. essa era relativa anzitutto al miglior sistema di deienzione, e quindi al riordinamento delle carceri in generale. Tutti convennero che quasi dovunque le nostre carceri, e specialmente quelle della Sardegna, erano, come sono tuttora, in uno stato pessimo e che meritavano perciò una riforma, Ed infatti, onde provvedervi, taluni di voi fino dal 1851 e 1852 proponevano si bilanciassero al-