Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/261

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queste, rimarrá un annuale risparmio qualora non si aggiun- gano altre spese nei bilanci futuri.

Quando poi cesserá la spesa del personale in eccedenza, quest’ economia potrá ancora essere accresciuta di lire 84,559.

Oltre agli stipendi proposti nella nuova pianta, il Ministero vorrebbe che, «ai direttori di divisione ed ai capi di sezione dopo un decennio d’esercizio effettivo delle funzioni annesse a quel grado, lo stipendio venisse aumentato di un decimo; ed ai segretari ed applicati di prima classe dopo dieci anni di effettivitá nella medesima, lo stipendio sia aumentato di un decimo, e dopo un secondo decennio di un aliro decimo.»

La ragione di tale disposizione sta in ciò che talvolta qual- che impiegato dimostra un’attitudine particolare per le at- tribuzioni speciali a lui affidate, e sarebbe nell’inieresse dello stesso servizio che continuasse nello stesso impiego quantunque la sua anzianitá ed i suoi meriti lo rendessero degno di promozione, alla quale forse rinunzierebbe di buon grado quando potesse godere dopo un certo periodo di tempo un anmento proporzionato di stipendio: per alcuni impie- gati invece di grado inferiere, la loro insufficienza a progre- dire al pari degli altri nella carriera non permetterebbe di promuoverli contemporaneamente, mentre la loro assidua applicazione al lavoro ii renderebbe degni di qualche ri- guardo; in questo caso avrebbero pure questi, invece della promozione, un compenso nell’accresciuto stipendio dopo un decennio di servizio nello stesso grado.

La vostra Commissione propone per tutti questi ‘casí «di accrescere di un decimo lo stipendio agl’impiegati non pro- mossi dopo 10 anni passati nello stesso grado e stipendio, a partire dalla data de’regi decreti di nomina fatti in esecu- zione del nuovo ordinamento.»

Nel regolamento del 23 ottobre 1853 sull’amministrazione centrale il Ministero ha stabilito all’articolo 4 che : «ciascun ministro potrá scegliersi un segretario particolare di gabi- netto fra gl’impiegati dipendenti dal suo Ministero che ab- biano un grado inferiore a quello di direttore capo di divi- sione.

«Quel segretario conserva il suo impiego, l’annessovi sti- pendio e la sua anzianitá nella carriera.

«I ministri però dell’interno e dell’estero potranno chia- mare alla direzione del rispettivo gabinetto una persona non impiegata nel servizio dello Stato. In tal caso egli sará nomi- nato con decreto reale, avrá grado d’intendente generale collo stipendio non maggiore di lire 6000; cesserá da ali funzioni cessando il Ministero, e non avrá titolo ad ottenere altro impiego.

«Potrá pure nel Ministero di grazia e giustizia venir chia- mato al posto di segretario particolare un membro della magistratura o del Ministero pubblico, conservando il suo impiego, l’annessovi stipendio, e l’anzianitá nella carriera.»

È facile lo scorgere come questa disposizione implichi di- rettamente od indirettamenie una maggiore spesa a quella contemplata nelle piante; che quindi incombe alla Commis- sione del bilancio di proporvi sulla medesima il suo parere.

La facoltá che vorrebbe riservarsi ovni ministro di nomi- nare un segretario particolare di gabinetto è apertamente basata sulla considerazione di avere al suo fianco una persona d’intima confidenza a cui affidare quegli affari piú delicati che per riguardi di convenienza e di pridenza non sia oppor- tuno di farli generalmente noti, o {conosciuti prima che sia giunto il momento opportuno di inetferli in esecnzione,

Un impiegato di tal natura pare non che utile, quasi in- dispensabile nel regime costituzionale, sotto il quale i mini-

stri si mutano con frequenza, e non sono sempre scelti nei ranghi dei pubblici funzionari.

Sembra quindi ragionevole di concedere la facoltá ad un nuovo ministro di eleggere entro o fuori del suo dicastero una persona di sua piena fiducia per affidarle le attribuzioni piú gelose del suo gabinetto; per il quale ufficio si richiede pure che la persona scelta condivida le opinioni del mini- stro, ed abbia intiera fede ne’suoi principii politici ed ammi- nistrativi.

Oltre la difficoltá di trovare sempre fra gli impiegati del Ministero quel tale che raccolga in sè tutti questi requisiti, non sarebbe neppur vantaggioso al pubblico servizio che un impiegato stabile, di grado superiore, si trovasse in tali in- timi rapporti, e contraesse una solidarietá di principii e di atti con questo o con quel ministro; poichè acquisterebbe pur lui un carattere politico, mentre l’interesse dell’ammini- strazione richiede che un impiegato nell’esercizio delle sue funzioni non appaia che un fedele esecutore dei decreti del suo capo ; se invece assumesse un carattere politico, la con- venienza richiederebbe che ad ogni cangiamento di Ministero egli abbandonasse la sua carica nel tempo stesso del ministro di cuni fu il confidente.

Ma ciò succedendo, ognun prevede quale instabilitá regne- rebbe nell’andamento ordinario del servizio amministrativo, la quale devesi impedire a qualunque costo.

Perciò troviamo ottimo divisamento quello di «concedere ad ogni ministro la facoltá di scegliersi un segretario parti- colare di gabinetto dove piú gli talenta, purchè se scelto fra i suoi impiegati non abbia nè grado nè stipendio supe- riore a quello di capo sezione, se scelto fuori non possa otte- nere uno stipendio maggiore di lire 4500, e debba cessare da tali funzioni cessando il rainistro, nè acquistare titolo od altro impiego.»

Lo stesso regolamento del 23 ottobre autorizza all’articolo 8 «i ministri a chiamare e ritenere per tempo, come coman- dati od applicati presso il loro Ministero, impiegati addetti ad uffizi o corpi dipendenti dai medesimi.

«Questi impiegati continueranno a godere dello stipendio assegnato all’effettivo loro posto, nel quale non saranno sur- rogati.»

Quest’altra facoltá riservata ai ministri di accrescere provs visoriamente il numero dei funzionari del proprio dicastero potrebbe volgersi in bene od in male, secondo la misura e l’opportunitá deli’uso. In tanti uffizi speciali dipendenti da questo o da quel ministro, si trova quasi sempre qualche im- piegato il quale può, senza danno del servizio ordinario a cui trovasi addetto, essere per qualche tempo distolto ed appli- cato con vantaggio a qualche altro lavoro o straordinario od urgenie presso il Ministero.

Se l’arbitrio concesso al ministro con quella disposizione si circoscrivesse sempre a questi soli casi, è innegabile che i lavori da lui diretti potrebbero eseguirsi con maggiore ala- critá e minore spesa, ma può accadere che ne sorgano degli abusi, ritenendo presso di sè un piú gran numero di uffiziali, o per maggior iasso di tempo di quello che i reali bisogni dell’amministrazione centrale richieggano, con detrimento del servizio speciale a cui appartengono tali funzionari.

Nell’intendimento pertauto di riparare per quanto sia pos- sibile all’abuso, senza privare il Ministero del mezzo di age- volare la spedizione degli affari attinenti all’amministrazione centrale, la vostra Commissione vi propone di prescrivere «che gl’ impiegati chiamati in aiuto dell’ amministrazione centrale da altri uffizi dipendenti dallo stesso Ministero non possano rimanervi piú di 18 mesi.»