Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/263

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personale per l’amministrazione centrale ci pare piú che suf- ficiente per il regolare e spedito andamento degli affari loro affidati, e potrebbe forse essere ancora diminuito, quando si operasse un conveniente discentramento degli affari comunali e provinciali colla riforma di queste amministrazioni ;

6° La tariffa degli stipendi sará provvisoria e duratura sino all’ultimo dicembre 1857;

  1. ° Gl’impiegati dell’amministrazione centrale che godono

di uno stipendio maggiore di quello che sarebbe ora confe- rito dalla nuova tariffa continueranno a percepire il primo fino a tanto che non siano promossi di grado;

8° Gl’impiegati che godranno di uno stipendio mirore di quello assegnato al grado che occupano nella nuova pianta non potranno conseguire il maggior soldo se non di mano in mano che diminuirá il numero degl’impiegati collocati fuori di pianta od in aspettativa in forza del nuova ordinamento, di modo che in nessun caso si possa eccedere la spesa com- plessiva portata da ciascuna pianta;

9° Gli stipendi goduti dagli impiegati quando emanò il re- gio decreto 23 ottobre 1853 sull’amministrazione centrale, non possono essere accresciuti fin tanto che la somma stan- ziata per il personale della nuova pianta di ciascun dicastero non ecceda quella richiesta per il pagamento degl’impiegati in pianta e quelli messi fuori pianta od in aspettativa per causa del nuovo ordinamento.

Si dovrá però nello stipendio dei primi tener qualche conto dei proventi eventuali prima percepiti da alcuni di essi, e che ora sarebbero integralmente versati nelle casse dell’e- rario ;

10. L’integritá degli stipendi assegnati nella nuova tariffa non potrá essere corrisposta agl’impiegati della pianta fino a tanto che non siano in modo stabile provvisti gl’impiegati fuori pianta od in aspettativa, in dipendenza del riordina- mento amministrativo ;

41. Gl’impiegati dell’amministrazione centrale che dopo dieci anni di esercizio effettivo nello stesso grado e stipendio, dalla data dei regi decreti di nomina fatti in seguito al nuovo ordinamento, non fossero promossi, riceveranno un aumento di stipendio corrispondente al decimo di questo ;

42. Ogni ministro avrá la facoltá di nominare un segre- tario particolare del proprio gabinetto scelto fra alcuno dei suoi impiegati di grado inferiore a quello di capo di divisione, oppure all’infuori di essi; in nessun caso potrá assegnargli uno stipendio superiore a lire 4500 ;

13. Occorrendo lavori urgenti o straordinari i ministri pos- sono aggiungere al loro dicastero impiegati addetti ad uffizi o corpi dipendenti dai medesimi per un tempo non maggiore di diciotto mesi.

Questi impiegati continueranno a godere lo stipendio del loro posto effettivo nel quale non saranno surrogati;

44. Potranno pure essere applicati a tempo presso ciascun Ministero impiegati in aspettativa per eseguire i lavori stra- ordinari; in questo caso oltre allo stipendio di aspettativa verrá loro corrisposto una retribuzione adeguata nei limiti però della somma stanziata in bilancio per le spese del per- sonale dell’amministrazione centrale ;

15. L’aspettativa non potrá essere concessa che per tre cause:

1° Per soppressione d’impiego o riduzione delle piante;

2° Per infermitá temporarie;

5° Per motivi di famiglia.

In ognuno di questi casi non potrá mai estendersi oltre a due anni ;

16. A senso della legge 23 marzo 1855 la direzione gene-

rale delle poste, l’amministrazione del debito pubblico, e quella delle zecche e marchio devono pur esse subire un pronto riordinamento che le assoggetti all’immediata dipen- denza, o diretta sorveglianza del capo risponsabile di quel gabinetto di cui fanno parte, per quanto però comporti l’in- dole speciale di questi servizi.

Le principali disposizioni comprese in queste conclusioni, quelle cioè che per ia loro importanza e natura richieggono una sanzione legislativa, farono dalla vostra Commissione for- mulate in articoli di legge da aggiungersi al progetto di legge per ’approvazionedel bilancio 1854, al qual progetto unimmo pure alcuni provvedimenti relativi alla concessione delle pen- sioni in conformitá delle deliberazioni da voi giá prese nelle votazioni del bilancio delle finanze.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il bilancio passivo dello Stato per l’esercizio mille ottocento cinquantaquattro è approvato nella somma com- plessiva di lire cento quarantasei milioni cinquecento qua- rantadus mila seltecento quarantotto e centesimi sessanta, ripartita fra i capi e le categorie di cui nel bilancio medesimo.

Art. 2, Gli stipendi pei diversi gradi del personale dell’am- ministrazione centrale dello Stato sono stabiliti come segue:

SUGO RIETRO dino Direttore generale ‘ Ispettore generale. . ....... 0...» 5,000 Direttore capo-divisione . .........» 4,600 Capo di sezione... ..... ‘00 0% + ® 3,500 su 18 i* classe . ....., 0.» 2,800 Sega “i ll civessesi» 2,400 1° id. .. 0.0... +. +» 1,800

. Ya id. o... 0.0... +» 41,600

ADDICIDO dl net Leone I 4 id. 0... 0... +» 1,200

Art, 3. La presente tariffa degli stipendi rimarrá in vigore sino all’ultimo dicembre 1857.

Art. 4. Gl’impiegati inscritti nelle nuove piante dell’ammi- nistrazione centrale continueranno a ricevere lo stesso sti- pendio che godevano prima della emanazione del regio de- creto 23 ottobre 1853, avendo però un qualche riguardo ai proventi eventuali prima goduti, e non potrá loro essere cor- risposto il nuovo stipendio, se non di mano in mano che gli impiegati rimasti fuori pianta, tanto in attivitá che in aspet= tativa per causa del nuovo ordinamento, non siano altrimenti provvisti.

Art, 5. Ciascun ministro può nominarsi un segretario par- ticolare di gabinetto.

Se questo segretario è scelto fra gl’impiegati addetti al suo Ministero non potrá avere un grado superiore a quello di capo-sezione; conserverá il suo impiego, l’annessovi stipen- dio, e la sua anzianitá nella carriera,

Nel caso che la persona scelta alla carica di segretario par- ticolare di gabinetto non sia impiegata al servizio dello Stato, potrá esserle assegnato uno stipendio non maggiore di lire 4500; cesserá da tali funzioni cessando il ministro, e non acquisterá titolo ad ottenere altro impiego.

Art. 6. Per l’eseguimento dei lavori urgenti o straordinari ogni ministro può applicare al suo dicastero altri impiegati da lui dipendenti. Non dovrá però ritenerli un tempo mag- giore di 18 mesi. Questi impiegati non riceveranno che lo stipendio assegnato alla loro carica effettiva nella quale non potranno essere surrogati.