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Relazione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour), 30 giugno 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Ca- mera nella tornata del 28 stesso mese.

Siewori! — Mi reco ad onore di sottoporre alle delibera- zioni del Senato il progetto di legge votato dalla Camera dei deputati nella tornata del 28 giugno volgente col quale viene approvato il bilancio passivo dello Stato per | esercizio 1854,

Analogamente a quanto venne previsto nella legge del 25 marzo 1855, relativa al riordinamento dell’amministrazione centrale dello Stato, il progetto di logge che vi sottopongo comprende aleuni articoli aventi per oggetto di fissare gli stipendi degli impiegati dell’amministrazione predetta nella misura consentita dall’attuale condizione delle finanze e di regolare in alcune altre parti Ja loro posizione.

Alcuni articoli speciali vennero pure inserti onde stabilire norme allo stanziamento in bilancio delle pensioni di riposo ed al modo di applicare nella contabilitá i relativi pagamenti,

Il Ministero avendo prestato il suo assenso a tale progetto di legge, io debbo pregare il Senato di darvi altresí la su adesione.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 4. Il bilancio passivo dello Stato per l’esercizio 1854 è approvato nella somma complessiva di lire cento quaran- tasei milioni cinquecento quarantadue mila settecento qua- rantotto, centesimi sessanta, ripartita fra i capi e le catogo- rie di cui nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2. Gli stipendi pei diversi gradi del personale dell’am- ministrazione centrale dello Stato sono stabiliti come segue: L. 7,000

Segretario generale Direttore generale

Ispettore generale . . . 0.0... +. +. +» 5,000 Direttore capo-divisione . 200.» 4,500 Capo di sezione. 0... .0.0+0. 4 a+ +» 8,500 Segretario di È classe. <<... 2,800 Do, in e e QUO

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Art. 3. La presente tariffa degli stipendi pimangá È in vigore sino all’ultimo dicembre 1857.

Art, 4, Gl’impiegati inscritti nelle nuove piante dell’ammi. nistrazione centrale continueranno a ricevere lo stesso sti- pendio che godevano prima della emanazione del regio de- creto 23 ottobre 1853, avendo. però-un qualche riguardo ai proventi eventuali prima goditi. Se io stipendio clie gede- vano è maggiore di quello assegnato. colla presente Jegge, la somma corrispondente a questo divario sará stanziata in loro favore nella categoria dei maggiori assegnamenti. Se invece lo stipendio è minore, non si fará luogo all’aumento, se non di mano in mano che gli impiegati rimasti fnori pianta, tanto in attivitá, che in aspettativa, per causa del nuovo ordina- mento, non siano altrimenti provvisti.

Quesia disposizione non avrá effetto oltre gli esercizi 1854 e 1855.

Art. 5, Ciascun ministro può nominarsi un segretario par- ficolare di gabinetto,

Se questo segretario è scelto fra gl’impiegati da lui dipen- denti, esso conserverá il suo impiego, l’annessovi stipendio, ela sua anzianitá nella carriera,

Nel caso che la persona scelta alla carica di segretario particolare di gabinetto non sia impiegata al servizio dello Stato, pstrá esserle assegnafo uno stipendio non maggiore di lire 4500; cesserá da tali fuazioni cessando il ministro, e non acquisterá titolo ad oitencre altro impiego.

Qualora il segretaria particolare di gabinetto sia scelto fra gl’impiegati dipendenti dallo stesso Ministero, non potrá in nessun caso essere surrogato nel suo impiego.

Art. 6. Per V’eseguimento di lavori urgenti o straordinari, ogni ministro può applicare al suo dicastero altri impiegati da lui dipendenti. Non dovrá però ritenerli un tempo miag- giore di 18 mesi. Questi impiegati non riceveranno che lo stipendio assegnato alla loro carica effettiva nella quale non potranno essere surrogati.

Art. 7. Gl’impiegali del’amminisirazione centrale possono essere collocati in aspeltativa solo per le seguenti cause:

4° Per soppressione d’impiego o riduzione di piante;

2° Per infermitá temporarie;

3° Per motivi di famigiia in seguito a loro domanda.

Art. 8, In qualsiasi dei suaccennati casi l’aspgifativa non potrá durare oltre due anni.

Però gl’impiegati giá apperlenenti all’amministrazione ge- nerale dello Sfafo e collocati in aspettativa è fuori pianta in divendenza del nuovo ordinamento, potranno ottenere una pensione la quale non devrá eccedere la metá dello stipendio froito durante i tre nltimi anni del lora attivo servizio, né superiore in ogni caso all’ammontare dell’assegnamento di aspettativa di cui possono essere provvedoti,

Art. 9. L’impiegato che rimarrá in esercizio effettivo della sua carica piú di dieci anni collo stesso grado e stipendio, a partire dalla data del regio decreto di nomina fatto in esecu- zione del nuovo ordinamente, avrá diritto all’aumento ron decimo del suo stipendio.

Art, 10, Da! primo gennaio 1884 le nuove pensioni con- cessa non potranno essere pagate che coi fondo assegnato alla categoria stabilita per le pensioni da concedersi nel corso dell’anno.

Art. fi. Le somme che rimarranno libere per pensioni estinte dovranno cadere nello speso di niena.

Art, 42, Il progetto di bilancio di ciascun dicastero dovrá d’ori innanzi essere corredato di un quadro delle pensioni

state concedute nell’anno anteriore a quello in cui il pro-

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getto di bilancio deve essere presentato alla Camera dei de-

I" putali, colla indicazione di tutti i motivi legali delle con-

cessioni; approvata la legge del bilancio, quelle pensioni si

‘ avranno per definifivamente ammesse,

Art. 13. La provvigione che sí concede agli uffici di se- conda classe della direzione generale delle poste resta stabi-

. lita dal f°lugliò 1854 nella seguente conformitá:

50 per cento sulle prime lire 1000 ;

25 per cento dalle lire 4001 alle lire 1700;

10 per cento dalle lire 1701 alle lire 4000; È per cento sulla maggiore somma.