Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/315

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Sarebbe qui dovere del relatore lo entrare in alcune con- | siderazioni sulla searsezza dei mezzi proposti per far fronte |

ad un passivo di molto superiore, se questo punto non avesse giá formato l’oggetto di ampia e luminosa discussione in occasione della legge di autorizzazione dell’ultimo pre- stito, con cui si provvide al disavanzo dell’esercizio corrente e retro, a {utto il 1854,

Non fia però fuor di proposito l’osservare che il maggior astacolo a ricondurre l’equilibrio tra le entrate e le spese dello Stato, si è la gran mole del debito pubblico, per le in- genti somme domandate al credito, e per le condizioni one- rose dovulesi accordare per ottenerle ; onde, per arrivare a quell’oggetto dei comuni voti del Parlamento e del paese, grande deve essere l’impegno del Ministero ad operare quelle economie che, col maggior provento delle nuove imposte, valgano a torlo dalla dura necessitá di nuovo ricorso al cre- dito per saldare le spese dei futari esercizi,

Modificazione delle tasse sanitarie pei bastimenti che approdano nei porti dello Stato.

Progetto di legge presentato alla Camera il 27 di- cembre 1853 dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour).

{Riprodotto quello presentato nella tornata dei 14f novembre 1853, vedi vol. 3° Documenti, Sessione 1852, pag. 1907.)

Relazione fatta alla Camera il 5 gennaio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Mantelli, Crosa, Deforesta, Ricci, Demaria, Corsi, e Farini, relatore.

Sicnort! — La convenzione internazionale sanitaria, che fu stipulata a Parigi ai tre di febbraio dell’anno 1852 e san- cita nella legge dei due dicembre dell’anno stesso, provvide

che i Governi i quali l’avevano sofioscritta erdinassero le |

tasse sanitarie per forma, che la somma della rendita non eccedesse quella delle spese necessarie a questa parle di pub- blica amministrazione. Provvide inoltre che le fasse fossero

distribuite sulle navi in ragione di capacitá ; sulle merci de- |

positate, e, come dicono, espurgate nei lazzaretti; sulle navi stesse in ragiene dei giorni che stanziano nei luoghi di qua- rantena; e da ultimo sui passeggieri non poveri ospitati nei lazzaretti.

Indi avvenne che primo il Governo di S. M. il Re di Sar- degna pubbticasse la tariffa sanitaria, divisando nella sud- detta legge dei 2 dicembre 1852 di temperaria ogni qual- volta fosse manifesto che la somma delle rendite soverchiasse quella delle spese. Dopo aîcuni mesi ia Francia anch’essa pubblicò la sua tariffa; gli altri Stati mantengono tuttavia le gravezze anliche.

Secondo la nostra tariffa, Je tasse sono distribuite cosí come ora dirò:

1° Solle navi provenienti dalle Americhe e dal Levante, cenfesimi 80 per ogni tonnellata ;

2° Sulle navi provenienti da egni altro paese, centesimi 20 per tonnellata;

5° Rer agni giorno di quarantena delle navi, centesimi 10

per tonnellata;

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RETE SE

4° Sulle persone non povere che scontano, come si- usa dire, la quarantena nei lazzaretti, lire 8 al giorno per al- loggio e suppellettili. I poveri non solo sono ospitati, ma nu- driti a spese dello Stato.

Secondo la tariffa francese le tasse sono distribuite nel modo seguente:

4° Sulle navi che dicono di lungo corso, centesimi 15 per ogni tonnellata;

2° Sulle navi dette di cabottaggio, centesimi 3 per tonnellata ad ogni approdo.

3° Per ogni giorno di quarantena delle navi, centesimi 3 per tonnellata.

La fariffa nostra non differenzia i piroscafi dalle altre navi. ma la francese provvede che quelli i quali procedono da lidi stranieri paghino soli centesimi cinque per tonnellata ad ogni approdo, e che quelli i quali fanno una corsa, che chiamano di corrispondenza regolare, in tempo non maggiore di dodici ore possano, come si usa dire, abbonarsi in ragione di 50 centesimi per tonnellata all’anno, qualunque sia il numero dei viaggi.

Confrontarido le due tariffe, si vede come non sieno in ogni parte uniformi, quantunque Puna e Paltra facciano fon - damento sulle massime e sui capitoli della convenzione inter- nazionale, Ma qui è da avvertire come siffatta convenzione abbia sí provvedato che i Governi non possano porre gra- vezze, onde ricavino somma maggiore delle necessarie spese, ma non li abbia obbligati a tenere lo stesso modo di distri- buzione.

Per la qual cosa le differenze non possono formare sub- bietto di richiamo egni quai volta sia addimostrato che Ja rendita non trapassando le spese, queste non trapassino i li- miti della necessitá.

Per le indagini praticate si può computare che le tasse ora esistenti dieno una rendita di oltre 200 mila lire all’anno.

Le spese sono queste :

4° Pel personale... ........ «000 Lo 98,518 2° Per ispezioni, indennitá, mercedi, manteni- .

mento delle suppellettili nei lazzaretti, manteni-

mento dei poveri in quarantena, ecc. .....» 413,060 5° Per pensioni. LL...» 24,000 4° Per manutenzione delle fabbriche .....» 32,416 Spese che formano una somma totale di . . . L. 160,994

Di che siegue, potersi computare che, stante la tariffa at- tuale, le rendite delle tasse sorpassino le spese di circa 40 mila lire per anno. Essendo il computo della rendita an- nua fondato non solo sulla sperienza dell’anno decorso, ma, quel che piú monta, sulla media delle tonnellate di cui sono capaci i bastimenti che dall’esterno hanno approdato in un quinquennio, ragion vuole che non si dubiti della rendita avvenire. Anzi può con ragione tenersi che a quel modo in cui la rendita dell’altimo trimestre fu in Genova molto mag- giore di quella dei precedenti; cosí, grazie agli incrementi dei commerci, debba crescere nell’avvenire.

Dovendo adunque il Governo ubbidire alla legge interna- zionale, era debito suo di femperare le gravezze sancite colla legge dei 2 dicembre, e perciò ha introdutta in Parlamento la legge che oggi cade in discussione, colla quale intende

1° A ridurre da 80 centesimi a 40 la tassa posta in ragione di tonnellate sulle navi procedenti dalle Americhe e dal Le- vante, mantenendo tal quale è di centesimi 20 quella sulle navi cl:e procedono da ogni altro paese straniero;

2° A ridarre da 4100 5 centesimi la tassa che in ragion di tonnellate pagano le navi per ogni giorno di quarantena;