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Ed oltracciò un dazio sulla parte principalissima della sus- sistenza del povero; ma puramente secondaria, rispetto al valore, per quella dell’uomo agiato e del ricco, porta in sé tale impronta di disuguaglianza e d’ingiustizia, da dover es- sere dichiarato senz’altro contrario a quel principio delle nostre leggi fondamentali, col quale si statuisce la propor- zicnalitá dell’imposta.

Altre parole non giudico quindi necessarie per motivare le disposizioni degli articoli 5 e 4 del progetto che vi sotto- pongo.

Signori, la libertá commerciale è stata sempre propu- gnata dal Senato del regno, come domma economico di salu - tare ed infallibile applicazione, Esso lo ha vigorosamente difeso, quante volte abbia sospettato che potesse anche indi- rettamente essere leso in alcuna sua parte. Ma il commercio non si dirá veramente libero sino a che una intera libertá non venga a fondare quel suo ramo, il quale, procurando all’operaio ia sussistenza a buon prezzo, è cagione d’indfe- mento del lavoro, ed offrendo un risparmio alle spese di prima necessitá, migliora la condizione delle classi piú nu- merose, ed accresce il consumo di quel ramo di commercio, che, reso piú vigoroso e piú stabile, dará per una parte all’agricoliura incitamento a progredire, e dall’altra all’indu- stria occasione di prosperare. Nessuno altro merita piú ri- guardi di esso; e da nessuno saprebbe meglio augurare ja fiberiá assoluta.

Il Senato non potrebbe adunque in altro piú splendido modo coronare gli sforzi castanti da lui faîti per {tutelare ed accrescere la libertá del commercio, che adottando, come non dubito che sará per fare, il progetto di riforma che io non solo mi pregio, ma sono lieto, di sottoporre alle sue de- liberazioni.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. i. Sono approvate le modificazioni daziarie, riguardo ai cereali, sancite coi regi decreti 6 e 27 ottobre 1853.

Art. 2. Sono aboliti i dazi d’importazione, esportazione, riesporiazione (ostellaggio) non che i diritti differenziali sui seguenti articoli :

Frumento, mistura (miscuglio di frumento, segala e vec- cia), meliga, segala, riso, risone, fave, farine, fagiuoli, ceci, farro, formentone, lenticchie, lupini, miglio, piselli, spelta, veccia, cereali e legumi infranti e brillati, castagne, farine di cereali, di castagne, di legumi, fecole di manioc, di pomi di terra, pane, biscofto di ware, semola, paste di frumento, crusca e residui di macinazione dei cereali,

Art. 3, È vietate ai comuni d’imporre verun dazio di con- sumo e di macina sui generi anzidetti.

Art. I. Dal 1° aprile 1854 sono aboliti i dritti di macina sui grani suddetti nei comuni dove ancora esistono,

Relazione fatta al Senato il 7 febbraio 1854 dall’uffi- |

cio centrale, composto dei senatori, Selopis, Caccia, Castagnetto, Audiffredi e Giulio, relatore.

Srenonrî — Dacchè per l’annessione della Liguria agli Stati di terraferaa la interna produzione di cereali si fece impari ai bisogni della popolazione, ed il commercio dovette prov- «vedere alla deficienza con la importazione di grani stranieri, questa importazione è venuta continuamente crescendo, sic-

chè da un po’ meno di un mezzo milione di quintali (media de’ nove anni 1819 a 1827), essa è salita quasi ad un milione di quintali (media de’ sei anni dal 1846 al 1851) (1).

Due fatti principalmente debbono aver contribuito a que- sto successivo aumento, cioè lo accrescersi della popola- zione, e specialmente della popolazione urbana, e la dimi- nuzione dei dazi sui cereali.

La popolazione che nel 1819 stimavasi di fre milioni e quattrocento mila abitanti, fu trovata nel censimento del 4348 di qualtro milioni trecento e settanta mila; e dovette nel 1851 eccedere i quattro milioni quattrocento e cinquanta mila (2), locchè dá un aumento di oltre al 30 per cento; e questo accrescersi della popolazione tanto piú deve avere influito nel rendere necessaria una maggiore importazione di cereali, ch’esso non è stato egualmente celera nelle cittá e nelle campagne, ma piú in quelle che in queste, cioè piú nelle popolazioni dedite al commercio, alle arti, agli studi, ai piaceri, che nelle popolazioni rurali.

Infatti, nel decennio 1838-48, pel quale due censimenti regolari ci permettono d’instituire precisi confronti, il nu- mero complessivo degli abitanti di tulle le cittá capoluogo di provincia crebbe da 617 a 665 mila, cioè nella ragione di 77 per migliaio, mentre quelli di tutti gli altri comuni dello Stato non si accrebbero che nella ragione di 56. per mi- gliaio.

Intanto i dazi d’entrafa, che da due lire e cinquania cen- tesimi per quiniale di frumento, e da una lira e venlicinque centesimi per quiniale di allri cereali e di legumi (5), erano sfati accrescivti fino a sei lire per quello, ed a quattro per questi (4), con l’aggiunta per soprappiú di un dazio differen. zigle del 50 per cento a danno de’ padiglioni stranieri (3), venuto il Governo a piú sani principii economici, furono con disposizioni ora transitorie, ora permanenti, mano mano scemati per tal medo che si trevarono ridotti nel 1847 a lire tra pel frumento, e ad una lira e mezzo per gli altri grani, e pei legumi, o, come da noi si suol dire, per le granaglie e marzaschi, coi solo diritto differenziale di cioquanta cente- simi, cosí per quello come per questi (6): i quali diritti dif- ferenziali vennero poi quasi del tutto tolti di mezzo, sia per virtú di particolari trattati di commercio, sia in esecuzione della legge del 6 di luglio 1850. La tariffa del 1851 (7) ri- dusse ancora questi dazi d’importazione fissandoli a lire 2 50 pel frumento, ad una lira per ie granaglie e marzaschi; e finalmente pochi mesi fa (8) un’ultima riduzione li portò l’uno a due lire, l’altro a cinquanta centesimi.

L’aumento della popolazione e la diminuzione dei dazi debbono dunque aver confribuito nell’accrescere l’importa- zione dei grani; ma un terzo fatto mostra ben chiaramente che quesio accrescimento procedette piú dall’aumento delia popolazione, che dall’abbassamento de’ dazi, e questo fatto è il progressivo crescere de’ prezzi. Risulta infaiti dalle mercu- riali del mercato di Torino che il prezzo medio del frumento il quale nel novennio corso dal 1828 al 4836 era di 20 lire per ettolitro, sall nel novennio seguente (1837 al 1845) a

(1) Veggasi nell’Appendice il quadro delle importazioni di grani dal 1819 al 1851, pag. 509.

(2) V. nell’Appendice il quadro del progressivo aumento della popolazione dal 1819 al 1848. ‘ (8) Tariffa generale del 14 marzo 1818.

(4) Tariffa del 19 febbraio 1830. . (5) Manif. cam. del 17 gonnaio 1825.

(6) Manif. cam. del 17 luglio 1847.

(7) Legge del 14 luglio 1851.

(8) Legge dell’11 luglio 1853,