Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/344

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Ma si è fatto riflesso che le anzidette lire 5000 essendo giá state spese dalla cittá per abilitarsi ad ottenere una conces- sione temporaria, la quale ha avuto finora il suo effetto, il non aver essa fatta alcuna riserva nell’anzidetta scrittara pel rimborso di quella somma, basta per mettere le regie finanze al coperto da ogni domanda che volesse a tal riguardo pro- porsi dalla stessa cittá; che la vendita del locale deli’arsenale a cui addivengono attualmente le regie finanze ponendo ter- mine all’anzideîta temporaria concessione del medesimo, egli è chiaro che la cittá resta per questo stesso fatto esonerata d’ora in poi dall’obbligo di provvedere altro locale per riporvi i ridetti materiali; che se da una parte quel locale non po- tendo forse, almeno nella massima parte, dirsi fruttifero nel senso dell’articolo 1659 del Codice civile, sarebbe dubbio se gli interessi del prezzo della vendita del medesimo potessero pretendersi senza una espressa stipulazione, dall’altra la ne- gativa non può mettersi in forse, quando si ritenga che la vendita è alligata a varie altre stipulazioni, le quali stabili. scero oneri e vantaggi reciproci, tra cui evidentemente evvi quello che la cittá non paghi verun interesse pendente la mora; che infine sarebbe tanto eno opportune d’inserire superflue spiegazioni nell’approvazione parlamentare della convenzione in discorso, in quanto che il municipio è giá stato autorizzato con decreto reale a dare esecuzione alla medesima nei termini nei quali è concepita.

In vista pertanto di tutte queste considerazioni la vostra Commissione vi propone, a voti unanimi, di approvare l’arti- colo di legge nei termini nei quali è proposto dal Ministero.

Relazione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour), 10 gennaio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Ca- mera nella tornata del 7 stesso mese. *

Sicnoni! — Il municipio di Nizza, apprezzando l’importanza dell’isutuzione di un doganale deposito per il ricetto delle mercanzie al cessare delle franchigie di cui godeva, unifor- ‘mandosi al disposto dall’articolo 12 della legge 11 luglio ul- timo scorso, si fece a trattare col Governo per la cessione del. l’antico arsenale militare esistente in quella cittá, la quale fu accordata ai patti e condizioni stabiliti nella convenzione an- pessa al progetto di legge approvato dalla Camera dei depu- tati, che il riferente ha l’onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato, nella fiducia che i motivi stessi svolti nelle qui unite relazioni, per cui si indusse la Camera elettiva ad adot- tarlo, otterranno pure l’approvazione di questo onorevole Consesso.

Relazione fatta al Senato dall’ufficio centrale, 20 gen- naio 1854, composto dei senatori Regis, Maestri, Ma- rioni, Di Sonnaz, e Bermondi, relatore.

Sicyori! — Per Pattuazione dell’abolizione delle franchigie doganali, di cui giá godeva la cittá di Nizza, quell’importante piazza di commercio troverebbesi evidentemente posta in tale condizione, che le sue operazioni commerciali, massime col- lestero, riescirebbero oltremodo difficili e complicate senza lo stabilimento d’un deposito doganale, ove al loro arrivo nel porto le merci possano essere collocate sotio la custodia degli agenti doganali per essere poi, occorrendo, riespedite all’e-

stero in franchigia col sole pagamento d’an moderato dritto di sosta,

La necessitá di un tale stabilimento si manifesta da per sè. Il commercio e la cittá non si ristettero dal rivolgere le loro ben calorose rappresentanze ai Governo, perchè vi fosse prov- veduto: e questi, mai sempre propenso a promuovere tutto ciò che è indiritto al vantaggio ed incremento del commercio nazionale, previi gli opportuni concerti con quel municipio, soddisfece a cosí stringente bisogno per mezzo della conven- zione del 22 ottobre prossime passato, intervenuta tra il Mi- nistero delle finanze e quel municipio, di cui lo stesso Mini- stero si fa a chiedere l’approvazione coll’unico articolo del progetto di legge in oggi sottoposto alle vostre deliberazioni, che venne giá rivestito della sanzione dell’altra parte del Par- lamento,

Per essa convenzione le finanze cedono in proprietá alla cittá di Nizza il locale giá inserviente d’arsenale marittitco, posto in prossimitá del porto di Limpia, oad’essere destinato ad uso di deposito doganale per il prezzo di lire 50 mila, da pagarsi fra cinque anni in rate eguali di lire 10 mila caduna, a cominciare dal corrente anno, e mediante l’osservanza degli altri patti e condizioni ivi stipulate.

La convenienza e utilitá di questo contratto sia nell’inte- resse delle finanze, sia in quello del municipio, emerge dal contesto delle sue di-posizioni. E dopo la luminosa dimostra- zione fattane, tanto nella relazione del signor ministro delie finanze all’atto della presentazione del progetto alla Camera” elettiva, quanto in quella del di lei ufficio centrale, relazioni che sono state distribuite, sarebbe vo abusare della benigna attenzione di questo Consesso, se qui si avessero a riprojurre gli argomenti stessi che trovansi in dette relazioni con tanta evidenza e luciditá svolti,

Solo in quanto all’essersi addivenuto alla vendita del sud- detto locale a trattativa privata, per il prezzo di lire 50,000, ad onta che l’estimo fattone dall’ingegnere capo Marsano ne abbia portato il valore a lire 60.000, si è creduto non inop- portuno di accennare in ristretto i motivi principali per cui il vostro ufficio centrale pensa che il prezzo convenuto offra alle finanze un corrispettivo equo e sufficiente. E questi ri. duconsi a due: 1° perchè, prescindendo anche dalla conside- razione che consta dalla legge 19 maggio 1853 essersi stabi- lita la vendita di detto locale in pubblica subasta al solo prezzo di lire 30,000, basta por mente a che l’ingegnere Marsano nella sua perizia non si è fatto carico di uua circostanza assai rilevante, a lui probabilmente sconosciuta, che una parte del- l’area di detto locale troverebbesi colpita dal piano regola- tore per l’ingrandimento ed abbellimento della cittá, appro- vato con regie patenti 25 ottobre 1842, ed occupata per la for- mazione d’una via e piazza pubblica, per farsi persuasi come a fronte d’un peso cotanto gravoso, che ne scema d’assai il va- lore, non sarebbe da sperare dalla vendita che ne fosse fatta all’asta pubblica il ricavo della somma fissata dal Marsano.

2° Perchè ragion vuole che si abbiano in conto di corre- spettivo, oltre al prezzo convenuto, gli altri vantaggi assicu» rati alle finanze dagli articoli 2 e seguenti della convenzione, fra cui, per tacere degli altri, primeggia ed offre una non lieve importanza nell’interesse delle finanze l’obbligo imposto alla cittá di somministrare sempre gratuitamente al Governo un iecale appropriato ad uso dello stabilimento della regia dogana, e di sopperire essa stessa nelle spese di custodia per Pesercizio del deposito delle merci, per una metá finchè la dogana rimarrá annessa allo stesso deposito, e per la totalitá qualora venisse il caso che si dovesse trasferire la stessa do- gana in un altro locale separato.