Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/347

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speito che per sè stessa imprime un’alta Corte di giustizia composta di molti e distinti magistrati, contraggono piú fa- cilmente quel nobile carattere di libertá e d’indipendenza che li rende stranieri ed inaccessibili ad ogni maniera di perso- nali e locali influenze.

Caro IV, — Delle assisie.

Il nome di assisie non essendo nuovo nella patria legisla- zione, si è stimato conveniente di adoperarlo per denominare quelle Corti di giustizia che verranno assembrate a certi in- tervalli di tempo ed in luoghi determinati per giudicare Je cause criminali che di presente appartengono ai magistrati di Appello.

Con tale instituzione il Governo si propone tre specie di utilitá:

Consisterá la prima nell’avvicinare l’amministrazione della giustizia criminale ai luoghi ove i reati furono commessi, af- finché Ja solennitá dei giudizio, e Vesemplaritá del castigo valgano a meglio frenare l’andacia dei facinorosi,

La seconda specie di utilitá si troverá nella diminuzione delle spese di ginstizia, che ora di lunga mano eccedono la somma annualmente stanziata nel bilancio, a causa delle in- denanitá di viaggio e di soggiorno che è forza di cerrispondere alle persone chiamate a testimoniare nei pubblici dibattimenti, avuto rispetto alle distanze dei luoghi.

La terza utilitá è collocata in ciò, che la istituzione delle assisie sará un avviamento ad estendere P’uffizio dei giudici del fatto ai reati comuni.

Per ora il Governo non saprebbe risolversi a prendere l’i- niziativa di una simile deliberazione, sia perchè in alcune parti dello Stato l’ufficio del giurato sarebbe forse considerato come un grave peso imposto ai cittadini, che non amano sempre di essere con disagio distolti dalle ordinarie loro oc- cupazioni; ed in altre parti, forse che i giurati non potreb- bero esercitare l’uffizio loro con quella sicurtá d’animo che del tutto si addice alta somma importanza delle foro funzioni.

Non sará lontano il tempo in cui la instituzione dei giurati, talmente consentanea ai paesi che si reggono a libertá, potrá essere pienamente attuata in tutto il regno senza eccezioni è riserve; ma frattanto, o signeri, ci deve bastare che alla cu- stodia dei gierati rimanga affidato il palladio di tutte le li- bertá, vogliamo dire quella della stampa.

Dovendosi pertanto tralasciare l’intervento dei giurati alle assisie, i giudici che avranno a comporle dovranno ugual mente conoscere del fatto e del diritto; e per conseguente il numero di essi giudici sará tultavia di sei, come trovasi de» terminato dal Codice di procedura criminale; invece che, se vi fosse l’intervento dei giurati, il numero di tre giudici per la sola applicazione della legge al fatto sarebbe bastevole; onde è che una maggiore economia nel personale dei membri delle Corti e tribunali potrassi col tempo operare.

Nelle cittá ove siede una Corte d’appello le assisie potreb- bonsi agevolmente tenere da soli consiglieri della Corte; ma perchè questo sistema non sarebbe attuabile nelle altre ciitá del distretto, per non indarre una varietá di trattamento, la quale però sarebbe piú apparente che reale, si è deliberate che la composizione delle Corti d’assisie debba farsi in modo conforme per tulte le cittá in cui dovranno assembrarsi, salve tuttavia quelle eccezioni alle quali potranno dare luago le varie accidertalitá che renderanno necessarie le surrogazioni dei giudici,

Ogni Corte di assisie di regola adanque dovrá comporsi di tre consiglieri della Corte d’appello e di tre giudici del tri-

bunale provinciale sedente nella cittá ove sará convocata. Del rimanente il progetto stabilisce le regole per la convocaziane, lasciando alla Corte d’appello la facoltá di ordinare che Je assisie sieno convocate straordinariamente in qualunque cittá del suo distretto ove sieda un tribunaie, e regola specificata- mente i vari modi onde si potrá provvedere alle occorrenti surrogazioni, e ad ogni altra emergenza.

Ben si vede intanto che le Corti d’assisie non faranno che esercitare la giurisdizione propria dei magistrati ossieno Corti di appello senza che rimanga turbata l’economia della pro- cedura criminale, perocchè basteranno poche disposizioni pet accomodare essa procedura a cotesta nuova instituzione.

Caro V, — Della Corte di cassazione.

Le disposizioni di questo capo recano soltanto una lieve mutazione alla legge organica, in quanto si prescrive in esso la necessitá dell’intervento di nove giudici a prenonciare nelle cause in cui la questione versi sopra di sentenze pronunciate da Corti di appello in numero di sette giudici,

Non è poi il Governo ignaro che presso il magistrato di Cassazione molte cause civili aspettano una decisione, senzachè ai membri del magistrato si possa riferire la colpa del ritardo, dovendosi piuttosto attribuirla a certi vizi della procedura che frappongono impedimenti all’andamento delle cose,

Ma per rimediare a cosí fatti ritardi verrá quanto prima presentato al Parlamenio un progetto di legge il quale, pre- scrivendo le conclusioni orali del pubblico Ministero, ed im- ponendo ai relatori il carico di preparare i rapporti per iscritto primachè le carte sieno comunicateal detto pubblico Ministero, potrá agevolare, come è generale desiderio, la spedizione degli affari.

Caro VI, — Delle udienze delle Corti, dei tribunali e dei giudici di mandamento,

Ommesse in questo capo alcune disposizioni del progetto primitivo, che trovano la sede loro nei Codici di procedura criminale e di procedura civile, si prende a determinare ii numero delle udienze e la durata di esse; e si vuole dare a cosí fatte disposizioni forza di legge eziandio che si potessero abbandonare ai regolamenti, onde sollevare un piú forte osta- colo ad ogni maniera di abusi ed imprinsere ogni maggiore celeritá alla spedizione degli affari, collocando cosí i giudici nella necessitá di dovere prestare pel bene della giustizia tutta quell’opera che lo Stato è fermamente nel diritto di esigere da loro, e che egtino sono, non accade dubitarne, vo. lonterosamente disposti a prestare,

Qualora poi, malgrado tutte queste provvisioni, non venisse fatto al Governo di procurare una proata amministrazione della giustizia, allora il solo riguardo del maggiore dispendio che l’erario fosse per incontrare non sarebbe un motivo le- gittimo di scusa per negare un discreto aumento nel perso- nale e renderlo proporzionato alla somma degli affari,

Caro VII, — Delle assemblee generali, delle Corti, dei tribunali e della unione di piú Sezioni.

Alle disposizioni dell’antico progetto che qui si riproducono si è giudicato opportuno di aggiungere la definizione dei casi nei quali si rende necessaria l’unione delle Sezioni; e, se- guendo gli antichi usi e l’esempio delle esterne legislazioni, detti casi sono ridotti a due, quello risguardante le cause di Stato che meritamente sono giudicate le piú importanti, €