Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/353

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oggetto di una legge speciale, vengono in questo luogo ri- ferite tra le finali e le transitorie.

Una disposizione veramente transitoria si è pur quella ri- sguardante i reati di stampa, pei quali non si vuole innovato per ora l’ordine attuale delle cose. Non si vuole cioè inter- rompere l’economia della legge 26 marzo 1848, le disposi- zioni della quale relativamente alla competenza del magi- strato, al procedimento, ai giudici del fatto, difficilmente potrebbero appropriarsi all’iastituzione presentanea delle as- sisie.

Altre disposizioni finali risguardano certe spese relative alla tenuta delle dette assisie.

È cosa conforme alla dignitá di chi deve presiedere alla Corte, che, durante tutta la Sessione, sia provveduto di un conveniente alloggio nella cittá ove le assisie deggionsi te- nere, semprechbè non si tratti della cittá ove sieda la Corte di appe!lo. E nei regolamenti si avviserá poi a quegli esie- riori segni di onoranza che benesi addicono alla maestá della giustizia.

È pur conveniente che le spese dei locali destinati alle a- dunanze delle assisie siano. sostenute tanto dalla cittá, che dalla provincia che ne provano ugualmente il benefizio; ed a ciò espressamente si provvede.

Altre disposizioni transitorie specialmente risguardano gli uffici dei poveri che vennero fondati con speciali fondazioni a cut non potrebbesi derogare; altre esprimono la riserva di ulteriori e speciali provvedimenti, ai quali accennavasi in principio di questa relazione, rispetto alie segreterie delle Corti d’appello, degli uffizi generali e degli avvocati de’ po- veri, come sí dei tribunali e delle giudicature di cui perciò non è fatta menzione nelle tavole unite al progetto espri- menti i quadri del personale e degli stipendi,

Le ultime disposizioni transitorie hanna per oggetto di conservare agli impiegati dell’ordine giudiziario e del pub- blico Ministero gli stipendi dei quali godono attualmente, ove sieno maggiori di quelli che vengono loro assegnati dal pro- getto ; di prescrivere l’epoca in cui andrá in osservanza la legge, che sará pur quella da stabilirsi pel Codice di proce- dura civile, se non che, quanto agli stipendi, tale esecuzione sara rimandata al primo gennaio 1885; e di riservare al Go- verno la facoltá di contemperare i maggiori assegnamenti che occorrerá di fare, in guisa che l’erario non rimanga sopracca- ricato a wn tratto di maggiori passivitá, senza essere ad un tempo compensato dalle divisate economie, sí veramente però che il nuovo ordinamento, anche in questa parte degli sti- pendi, rimanga compiuto prima della scadenza di un quin- quennio, affinchè tutti i membri dell’ordine giudiziario e del pabblito Ministero sieno ammessi a godere effettualmente di quei vantaggi che loro promette la presente legge.

Chiudesi finalmente il progetto coll’assoluta abrogazione della legge 19 maggio 1851 che trovasi, come si è detto nella presente incorporata. i

PROGETTO DI LEGGE.

TITOLO I. Disposizioni generali,

Caro 1. — Dei funzionari dell’ordine giudiziario in generale.

ATL 1. I giudici d’ogni grado, e tulti i funzionari dell’or- dine giudiziario e del pubblico Ministero sono nominati dal Re sulia proposta del ministro della giustizia. Essi prima di

assumere l’esercizio delle loro funzioni prestano giuramento nella forma prescritta dai regolamenti.

Art. 2. Ogni giudice ed ogni funzionario, sia dell’ordine giudiziario che del pubblico Ministero, debbe assumere Pe- sercizio delle sue funzioni nel termine di giorni 20 successivi al decreto reale di sua nomina 0 destinazione.

Per quelli che si debbono trasferire alle provincie di oltre- mare, o da queste alla terraferma, il termine è di giorni 40.

Il ministro della giustizia può prorogare per giuste cause i termini anzidetti.

Art. 3. Nel caso di ritardo, oltre al termine prescritto 0 prorogato, come nell’articolo precedente, lo stipendio non decorre che dal giorno in cui il funzionario abbia effettiva- mente assunto l’esercizio delle sue funzioni.

Se il detto ritardo è maggiore di giorni 20, il funzionario è surrogato, salvo quanto ai giudici inamovibili il disposto dall’artico!o 85 della presente legge.

Art. hl, Ogni giudice e qualunque altro fonzionario dell’or- dine giudiziario e del pubblico Ministero deve risiedere nel luogo assegnato all’abituale esercizio delle sue funzioni, e non può assentarsene senza un’autorizzazione ottenuta a termini dei regolamenti.

I vice-giudici di mandamento devono risiedere nel di- stretto della giudicatura.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno privati dello stipendio durante l’assenza, e andranno inoltre sog- getti a provvedimenti disciplinali.

Capo Il. — Delle incompatibilitá e delle esenzioni.

Art. 8. Le fanzioni di giudice d’ogni grado, inclusiva- mente ai supplenti ed ai vice-giudici di mandamento, di bf- fiziale del pubblico Ministero, di avvocato e sostituito avvo- cato dei poveri, di procuratore e sostituito procuratore dei poveri, di segretario di una Corte 0 tribunale provinciale, 0 di una giudicatura, sono incompatibili colle cariche di sin- daco, vice-sindaco, o segretario comunale, e coll’esercizio di qualunque professione o commercio ; salvo, quanto ai vice- giudici e segretari di mandamento, l’esercizio del notariato.

Non sono considerati come impieghi nel senso di questa disposizione gl’incarichi straordinari che fossero temporaria- mente ad aleuno commessi.

Art. 6. Non possono far parte come giudici della stessa se- zione nelle Corti o nei tribunali i parenti od affini sino ai terzo grado inclusivamente, sotto pena di nullitá degli atti che avranno avuto luogo col loro concorso.

Art. 7.I funzionari dell’ordine giudiziario, ad eccezione dei vice-giudici di mandamento, sono esenti da qualunque pubblico servizio estraneo alle loro funzioni.

Capo III — Della candidatura per le funzioni giudiziarie.

Sezione I. — Delle funzioni giudiziarie in generale.

Art. 8. Non può essere ammesso a funzioni giudiziarie chi non gode dei diritti civili e politici, e non è stato uditore per un anno presso un tribunale provinciale, e per un altro anno almeno presso una Corte d’appello, od avvocato patrocinante per 4 anni, di cui due almeno presso una Certe d’appello, salvo quanto è disposto pei giudici e vice-giudici di manda- mento.

Art. 9. Sono considerate come funzioni giudiziarie nel senso del precedente articolo, non solo quelle di giudice, ma anche quelle di membro del pubblico Ministero o di un uf- fizio di avvocato dei poveri.