Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/356

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Ii presidente delle assisie, nelle altre cittá del distretto avrá facoltá di richiedere per lo stesso fine un altro dei giu- dici del tribunale provinciale,

Art. 56. Ove lo richiegga il bisogno della giustizia si po- trá ordinare con decreto reale la formazione di una Corte d’assisie divisa in due o piú sezioni, colla designazione dei consiglieri e dei giudici dei tribunali che dovranno com- porle.

Art. 57. Se manca o trovasi impedito il presidente della Corte d’assisie, viene surrogato dal piú anziano dei consiglieri che ne fanno parte, ed è all’uopo chiamate a compiere il nu- mero legale dei giudici, c un altro consigliere, se le assisie trovansi convocate nella cittá ove siede fa Corte d’appello, o un giudice del tribunale provinciale, se tengonsi in altra cittá del distretto.

Art. 58. Venendo a mancare 0 ad essere impediti altri giudici delle assisie, si provvederá alla di ioro surrogazione nel modo seguente:

Nella cittá ove siede la Corte d’appelto, i consiglieri man- canti od impediti sono surrogati da altrettanti consiglieri, ed i membri del tribunale provinciale da altrettanti giudici dello stesso tribunale, designati sí gli uni che gli altri dal primo presidente deila Corte d’appello.

Nelle altre cittá i giudici della Corte d’assisie vengono in- distintamente surrogati da giudici del tribunale provinciale, designati da chi presiede alle assisie.

Potrá tattavia il primo presidente inviare straordinaria- mente alle assisie altri consiglieri della Corte d’appello per surrogarvi i consiglieri mancanti od impediti..

Art. 59, Il pubblico Ministero presso alla Corte d’assisie viene rappresentato dal procuratore generale personalmente, o da uno dei suoi sostituti.

Il procuratore generale può eziandio commettere tali fan- zioni al procuratore del Re presso al tribunale provinciale, sedente nella cittá ove sono convocate le assisie,

Art. 60. L’avvocato dei poveri esercita le sue funzioni presso alle Corti d’assisie in tutto il distretto, o personal- mente o per mezzo dei suoi sostituti.

Art. 61. Il segretario della Corte d’appello è pure segre- tario per le assisie convocate nella cittá ove trovasi la Corte d’appello.

Nelle altre cittá adempie alle funzioni di segretario presso la Corte d’assisie il segretario del tribunale provinciale.

I sostituti dei detti segretari suno anche ammessi ad eser- citare rispettivamente le loro funzioni presso alle Corti d’as- sisie.

Art. 62. Non si fará la chiusura delle assisie prima che non sieno state chiamate all’udienza tutte Je cause che si trovavano ia istato di essere decise al tempo dell’apertura

della Sessione. Capo V. — Della Corte di cassazione.

Art. 63. La Corte di cassazione è composta di un primo presidente, di un secondo presidente e di sedici giudici con titolo di consiglieri, di un procuratore generale del Re, di un primo sostituito e di quattro sostituiti, e di un segretario con due sotto-segretari.

Art. 64. La Corte di cassazione si divide in due sezioni, l’una per le materie civili, l’altra per le criminali,

Ciascuna di esse è composta di nove giudici, compreso il presidente.

La composizione delle sezioni è determinata con decreto. reale per ogni anno giuridico.

dei giudici non può essere minore di nove, se la sentenza formante oggetto del ricorso fu pronunziata da sette giudici; negli altri casi non può essere minore di sette.

Per le deliberazioni a sezioni unite il numero dei giudici non può essere minore di quindici,

Art. 66. La Corte di cassazione è regolata nel resto da leggi speciali sulla medesima.

Capo VI. — Delle udienze delle Corti, dei tribunali e dei giudici di mandamento.

Art. 67. Le Corti edi tribunali terranno quattro udienze pubbliche in ogni settimana.

Quando però vi saranno affari in ritardo a tenore dell’ar- ticolo 48 dovranno tenere udienza in ogni giorno giuridico.

Art. 68. Le sedute delle Corti e dei tribunali non dovranno durare meno di ore cinque, compresovi il tempo necessario per le deliberazioni in Camera di Consiglio,

Art. 69, Quanto alla polizia delle udienze si osserveranno le disposizioni del Codice di procedura criminale, dei Codice di procedura civile e dei regolamenti.

Capo VII. — Delle Assemblee generali, delle Corti, dei tribunali e dell’unione di piú sezioni.

Art. 70. Le Corti ed i tribunali si riuniscono in assemblea generale ogni volta che si tratti:

Di repressione disciplinare riguardo ai giudici;

Di deliberazioni sovra materie d’ordine e di servizio in- terno, e che interessino l’intiero corpo della Corte e del tribunale;

Di dare e provocare provvedimenti per assicurare l’esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti in ciò che appartiene alla loro giurisdizione;

Di dare al Governo pareri richiesti sopra progetti-di legge od altri oggetti di pubblico interesse ;

Di formare il bilancio per le spese d’ufficio, e di riceverne e discuterne i conti.

Art. 74. Le assemblee generali debbono essere convocate dal presidente della Corte o dei tribunale o da chi ne fa le veci.

Art. 72. Il pubblico Ministero può richiederne la convoca- zione con requisitoria. i

La convocazione ha luogo eziandio, se la proposta ne viene fatta da una sezione della Corte o del tribunale.

Art. 75. L’assemblea generale è formata dalla riunione di tutte le sezioni della Certe o del tribunale, e non è legit- timamente costituita se non intervengono i due terzi dei membri,

Nel tempo delle ferie, divenendo urgente la convocazione di un’assemblea generale, basfa a formarla l’intervento di tutti i membri presenti al servizio.

Art. 74.I giudici supplenti intervengono alle assemblee generali; vi hanno però voto deliberativo allora soltanto che intervengono per compiere il numero dei due terzi,

Art. 75. Gli ufficiali del pubblico Ministero intervengono alle assemblee generali, e fanno le requisitorie e le osserva- zioni che occorrono; la presenza di un solo è sufficiente per legittimare la riunione di esse.

Assistono alle deliberazioni, eccetto che si tratti di pro- nunciare pene di disciplina.

Hanno voto deliberativo od individuale nei caso previsto

dal penultimo alinea dell’articolo 70.