Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/359

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ha giarisdizione sui propri giudici, eccettuato il primo pre- sidente.

Ha pure giurisdizione su tutti i giudici d’appello, proviú- ciati e di mandamento dello Stato, tutiavolia che le Corti ed i tribunali cui spetterebbe, ometteno, 0 ricusano, 0 non pos- sone esercitaria, oltre gli altri casi determinati daîla pre- sente legge.

Art, 116. Le Corti d’appella hanno giurisdizione in materia disciplinare suí propri giudici, eecettuati i primi presidenti, i quali sono sottoposti a quella della Corte di cassazione.

Le Corti d’appello hanno anche gierisdizione sovra i giu- dici provinciali e di mandamento del loro distretto, nei casi previsti dall’alinea dell’articalo precedente,

Art. 4117. Ogni tribunale ha giurisdizione sopra i propri giudici, eccettuato il presidente, il quale è sottoposto a quella della Corte d’appello,

Il tribunale provinciale ha pure giurisdizione sui giudici di mandamento del distretto.

Art. 118. Le Corti ed i tribunali, in forza della giurisdi- zione rispettivamente ad essi attribuita dai tre precedenti ar- ticoli, banno il diritto di pronunciare le pene disciplinari.

La Corte di cassazione ha inoltre ii diritto di proporre al ministro di giustizia in via disciplinare la rivocazione dei giudici,

Art. 119. Le Corti ed i tribunali esercitano la giurisdizione disciplinare in assembiea generale.

Sezione III. — Dell’azione e del procedimento disciplinare.

Art. 420, L’azione disciplinare si esercita indipendente- mente da ogni azione penale o civile che proceda dal mede- simo fatto.

Essa si estingue colla dimissione debitamente accettala.

Art. 121. L’azione disciplinare dinanzi alle Corti ed ai tri- bunali è promossa dal pubblico Ministero anche sull’eccita- mento dei corpi anzidetti, o degli ufficiali investiti del diritto di sorveglianza.

Essa è promossa con rappresentanza motivata diretta al presidente, colla quale si richiede fa chiamata del giudice in- colpato dinanzi alla Corte od al tribunale per addurre le sue discolpe.

Art. 122. Il presidente con sua ordinanza prescrive ai giu- dice di presentarsi dinanzi alla Corie ed al tribunale in un termine non minore di giorni tre.

L’ordinanza e la rappresentanza del pubblico Ministero debbono essere notificate al giudice incolpato nella forma che sará dal presidente stabilita.

Art. 125. L’incolpato deve presentarsi personalmente,

Può tuttavia la Corte od il tribunale, per giusti motivi e sulla domanda dell’incolpato, autorizzario a presentare le sue difese in iseritto.

Art. 124. Nei giudizi disciplinari non è ammesso l’inter- vento dei difensori.

Art. 125. Può la Corte od il tribunale assumere o fare as- sumere maggiori informazioni nei modi e neile forme che stimerá piú convenienti.

Art. 126. Gli affari disciplinari si fratteranno a porte chiuse.

Art. 127. La deliberazione dovrá intervenire immediata- mente dopo la discussione, sentito il pubblico Ministero e Fincolpato, che avrá l’ultimo la parola.

Essa sará motivata e softoscritia da tutti i giudici che vi hanno preso parte, e resa nota all’incolpato per cura del pre- sidente.

teria di disciplina sararino trasmesse dal presidente al primo presidente della Corte d’appello, è dal procuratore del Re al procuratore génerale del Re colle rispettive osservazioni,

Il procuratore generale del Re trasmetterá al ministro della giustizia le deliberazioni emanate sia dalla Corte, sia dai fri- bunali provinciali.

Sezione IV. — Della revisione e dell’ esecuzione delle deliberazioni in materia disciplinare.

Art. 129. Confro le deliberazioni in materia d’sciplinare dei tribunali, potrá il giudice incolpato ed il pubblico Mini- stero chiedere la revisione alla Corte d’appelio con un ricorso motivato, chu sará presentato al presidente nel termine di giorni otta dalla notificazione, l

lí presidente trasmette il ricorso colle carte relative al primo presidente della Corte, avanti la quale si procederá secondo le norme stabilite nella precedente sezione.

Art. 130. Si può ricorrere ai magistrato di Cassazione per la revisione contro le deliberazioni dei magistrati d’Appello per incompetenza od eccesso di potere,

La domanda in questi casi dovrá essere fatta nelle form e nel termine preseritti dalParticolo precedente, e si osser- veranno quanto al procedimento le regole ivi richiamate.

Art. 131. Tutte le deliberazioni in materia di disciplina dovranno essere trasmesse al ministro della giustizia, e non potranno essere eseguite senzachè prima sieno dallo stesso

  • ministro approvate.

L’esecuzione si fará col’annotare in apposito registro il nome del giudice sotioposto a pene disciplinari, ed inolire, trattandosi della riprensione e della sospensione, il presi- dente chiamerá il giudice avanti la Corte ed il tribunale nel giorno che verrá prefisso, ed a porte chiuse lo riprenderá siccome sará stato prescritto, ovvero gli infimerá di astenersi pel tempo indicato nella deliberazione dall’esercizio di sue funzioni.

TITOLO IV.

Degli stipendi e dei diritti d’assistenza.

Art. 132. Gli stipendi dei giudici, dei membri del pubblico Ministero, o di altri funzionari dell’ordine giudiziario sono regolati dalle (abelle annesse alla presente legge.

Art. 153. La metá dello stipendio dei membri giudicanti delle Curti e dei tribunali verrá loro corrisposta in propor- zione delle sedute a cui saranno intervenuti,

A fale effetto si terrá in ogni Corte e tribunale un regisiro nel quale tutti i giudici presenti dovranno farsi inserivere prima dell’ora stabilita per }a seduta.

Lo stato dei membri presenti sará dal presidente certifi- cato e firmato prima che la seduta sia principiata. I giudici che arriveranno dopo che il presidente avrá firmato perie- ranno il diritto d’assistenza, ancorchè abbiano preso parte alla sedata.

Art. 434, Gli assenti, per causa d’’infermitá debitamente giustificata, o per ragione di servizio avente per oggelto le rispettive loro funzioni giudiziarie, conseguirarno i loro diritti d’assistenza come se fossero stati presenti alla seduta,

Ogni altra assenza, quantunque autorizzata per motivi spe- ciali, produrrá la perdita dei diritti d’assistenza, i quali ca- dranno a benefizio dell’erario, senza pregiudizio però deile maggiori coercizinni sancite contro l’assenzi abusiva.

Art. 135. Alla fine d’ogni trimestre i segreiari delle Corti