Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/361

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Art. 156. ll procuratore generale presso la Corte di cas- sazione ha la sorveglianza dei membri dei suo ufficio,

I procuratori generali presso le Corti d’appello hanno la sorveglianza di tutti gli ufficiali del pubblico Ministero nel distretto della Corte a cui appartengono.

I procuratori del Re hanno la sorveglianza di tutti gli of- fiziali del pubblico Ministero della loro provincia.

Art. 157. In virtú della sorveglianza menzionata nelParti- colo precedente, gli ufficiali del pubblico Ministero possono essere avvertiti o censurati.

Il ministro della giustizia può inoltre chiamarli innanzi a sè acciocchè si spieghino sui fatti ad essi imputati, e sospen- derli, occorrendo, dalle }oro funzioni.

Quanto ai procuratori generali la sospensione non potrá avere luogo che per decreto reale.

Art. 458. La sospensione dall’ufficio consiste nel divieto di esercitare le funzioni del pubblico Ministero.

Non può essere pronunciata per un tempo minore di 15 giorni o maggiore di un anno.

Essa importa la privazione dello stipendio per la sua du- rata, eccettuato il caso previsto dal seguente articolo quando non segua condanna,

Art. 159. Sono applicabili agli uffiziali del pubblico Mi- nistero le disposizioni degli articoli 78 e 79 della presente legge.

Art. 160. L’autoritá giudicante non può esercitare veruna censura sugli uffiziali del pubblico Ministero, salve Ie attri- buzioni dei presidenti per la polizia delle udienze.

Le Corti devono però rendere informato il ministro della giustizia ogniqualvolta gli uffiziali del pubblico Ministero nel- Pesercizio delle loro funzioni si dipartano dai doveri della loro carica e ne compromettano l’onore, la delicatezza e la dignitá.

I tribunali provinciali devono informare il primo presi- dente ed il procuratore generale presso alle Corti d’appello dei rimproveri che stimino potersi fare agli uffiziali del pub- blico Ministero esercenti appo di loro, o presso ai tribunali di polizia della loro provincia.

Art. 164. Le disposizioni della legge concernenti i reati imputati ai membri delle Corti e tribunali saranno applica- bili agli uffiziali del pubblico Ministero stabiliti presso i corpi medesimi.

TITOLO VI.

Degli avvocati e procuratori dei poveri.

Art. 162. Presso ogni Corte d’appello vi sará un avvocato ed un procuratore dei poveri, ed avranno quel numero di sostituiti che è determinato dallo stato n° 2 annesso alla pre- sente legge.

Art. 163. Gli avvocati ed i procuratori dei poveri devono patrocinare gratuitamente le cause sí civili che criminali delle persone e dei corpi morali ammessi a beneficio dei po- veri.

La legge stabilisce le norme dell’ammessione al beneficio dei poveri, e regola le condizioni del gratuito patrocinio.

Art. 16%. L’avvocato dei poveri in Torino eserciterá pure le sue funzioni presso alla Corte di Cassazione.

Art. 165, Presso ai tribunali provinciali nelle cittá ove non trevausi costituiti gli uffizi dell’avvocato e del procura- tore dei poveri, gli avvocati patrocinanti, ed i procuratori postulanti che saranno per turno designati dal presidente del tribunale, dovranno prestare gratuitamente il loro ministero per le persone e corpi morali ammessial beneficio dei poveri.

Gli avvocati ed i procuratori dovranno altresí coadiuvare, oecorrendone il bisogno, gli avvocati ed i procuratori dei po- veri nelle cittá ove trovansi tali uffizi constituiti. _

Art. 166. Le attribuzioni deli’avvocato dei poveri si esten- dono a tutto il distretto della Corte,

Deve perciò invigilare che le cause dei poveri sieno dili- gentemente trattate ; deve farsi rendere conto delle mede- sime dai procuratori che ne sono incaricati; e scorgendo qualche negligenza od altra mancanza, deve promuovere i provvedimenti che sieno del caso,

Deve anche invigilare perchè non sia continuato il benefi- cio dei poveri alle persone che nel corso della causa non ri- sultassero assistite in ragione.

Art. 167. Dove non esiste uffizio d’avvocato dei poveri, l’ispezione di cui nell’articolo precedente, in quanto riguarda esatta spedizione degli affari dei poveri, sará eziandio eser- citata dai procuratori del Re, i quali si terranno per questo oggetto in corrispondenza coll’avvocato dei poveri.

Art. 168. Gli avvocati ed i procuratori dei poveri edi loro sostituiti rispettivi sono sottoposti alla sorveglianza dei primi presidenti e dei procuratori generali ed alle regole di disci- plina stabilite pel Ministero pubblico,

Art. 469. Gli avvocati dei poveri hanno però sul personale del loro uffizio e su quello del procuratore dei poveri la sor- veglianza e l’autoritá che la legge attribuisce ai capi degli uffizi del Ministero pubblico.

La detta sorveglianza è anche particolarmente esercitata dal procuratere dei poveri sopra i suoi sostituiti e prati- canti.

TITOLO VII.

Degli uscieri.

Art. 170. Ogni Corte o tribunale avrá un numero d’uscieri proporzionato alle esigenze del servizio.

Quelli della Corte di cassazione e delle Corti d’appello go- dranno rispettivamente degli stipendi stabiliti nelle tabelle II e 1V annesse alla presente legge.

Art. 171. Le giudicature di mandamento avranno pur uno o piú uscieri.

Essi godranno di una retribuzione annua, la quale sará loro corrisposta dai comuni componenti il mandamento, in quella proporzione che verrá dal Consiglio provinciale de- terminata,

Art. 172. Gli uscieri sono nominati dal Re sulla proposta del ministro della giustizia,

Essi devono, fra giorni 20 dalla data del decreto di no- mina, prestare il giuramento nella forma prescritta dal re- golamento, ed assumere l’esercizio delle loro funzioni,

Art. 175. Per essere norcinato usciere è necessario :

1° D’avere l’etá d’anni 25 compiti;

2° D’avere lavorato per due anni almeno in una segre- teria dell’erdine giudiziario, o nello studio di un notaio, 0 di un causidico, ovvero presso di un usciere ;

3° D’avere dato saggio di capacitá nel modo che verrá stabilito dai regolamenti.

Art. 174. Gli uscieri sono obbligali a risiedere nella cittá o luogo ove risiedono le Corti, i tribunali, od i giudici a cui sono addetti, e non possono allontanarsene senza speciale permesso, salvo per causa di servizio, sotto pena della so- spensione,

Art. 175. Le funzioni d’usciere sono incompatibili con o- gni altro uffizio pubblico retribuito.

Art. 476, Gli uscieri delle Corti e dei tribunali esercitano