Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/362

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esclusivamente gli atti propri del loro Ministero per gli affari di competenza della Certe o del tribunale a cui apparten- gono nella cittá di loro residenza, e nel territorio delia me- desima. 7

Quelli delle giudicafure di mandamento esercitano esclusi - vamente le loro fanzioni per gli affari di competenza della giudicatura, a cui sono addetti, in tatto il mandamento.

Gli uni e gli altri possono, salve le dette privative, eserci- tare indistintamente gli atti propri del loro ministero per tutto il distretto giurisdizionale della Corte, del tribunale, 0 della giudicatura da cui dipendono.

Art. 177. Gli uscieri devono prestare nelle Corti, nei tri- bunali e nelle giudicature, a cui sono addetti, e negli uffizi del pubblico Ministero quei servizi personali che saranno de- terminati dai regolamenti.

Art. 178. Nei casi d’impedimento o mancanza degli uscieri presso alle Corti, ai tribunali ed alle gindicature, possono i presidenti od i giudici di mandamento valersi dell’opera di altri uscieri, e commettere loro gli atti occorrenti.

Art. 179, I giudici di mandamento potranno, coll’annuenza del procuratore del Re, autorizzare i servienti delle comunitá che avranno capacitá sufficiente ad eseguire, per le cause civili, fuori del capoluogo del mandamento e le citazioni verbali contemplate dal Codice di procedura civile.

I servienti cosí autorizzati, prima d’assumere fali fan- zioni, dovranno prestare il giuramento preseritto per gli a- scieri.

Art. 180. In materia criminale, ed ove il caso lo esiga, i procuratori generali hanno facoltá d’ordinare le trasferte de- gli uscieri in tutta la estensione del distretto della Corte di appeilo.

Art. 181. È oBbligo degli uscieri di tenere un esatto re- pertorie di tutti gli atti del loro ministero tanto per le ma- terie civili che per le criminali nella forma prescritta dai re- golamenti, e suito le pene in essi stabilite.

Essi devono pure notare in calce d’ogni atto i diritti per- cepiti.

Art. 182. Gli uscieri non possono, essendone richiesti, ri- cusare il loro Ministero sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione.

Art. 183. Ogni usciere che, per negligenza avrá trascn- rato di esegnire le citazioni, intimazioni e notificazioni, di cui ebbe l’incarico, o non le avrá eseguite alle persone a cui erano direlie, incorrerá in una multa estensibile sino a lire 200, oltre ai danni ed interessi verso chi di ragione.

Art. 184, Ogni usciere che avrá tralasciato di eseguire egli stesso Je citazioni, intimazioni e notificazioni prevalen - dosi dell’opera di altre persone sará condannato ad una multa non minore di lire 200 ed estensibile sino a lire 2000, oltre ai danni ed interessi come sovra.

Risuitando però che egli abbia fraudolentemente agito sará sottoposto a criminale procedimento, e punito a tenore del Codice penale.

Art, 485. Gli uscieri che avranno ecceduto scientemente i limiti delle proprie attribuzioni, saranno puniti con una muita estensibile sino a lire 500, e secondo i casi colla so- spensione, >

Art. 186. È vietato agli uscieri di tenere alberghi, tratto- rie, caffè, giuochi pubblici, o simili stabilimerti, anche per interpusta persona, solto pena della sospensione.

Art. 187. Gli uscieri deila Corte di cassazione sono posti solto la sorveglianza del primo presidente, e del procuratore generale presso fa Corte medesima.

1 primi presidenti, ed i procuratori generali delle Corti

d’appello hanno la sorvegliavza sovra tutti gli uscieri del di- stretto,

HI presidente ed il procuratore del Re hanno la sorve- glianza sovra gli uscieri del tribunale provinciale, e quelli dei mandamenti dipendenti della giurisdizione di esso tribu- pale.

I giudici di mandamento hanno la sorveglianza sui loro uscieri.

Art. 188. HI diritto di sorveglianza attribuisce la facoltá di avvertire e riprendere gli uscieri e di provocarne, secondo i casi, la sospensiane o la rivocazione.

Art. 189. Le pene stabilite dalla presente legge dovranno essere pronunciate, secondo i casi, dalle Corti e tribunali in via disciplinare, salvo, quanto ai provvedimenti dei tribunali, l’appello.

Disposizioni finali e transitorie.

Arî. 190. Finché ron siasi altrimenti stabilito per legge, la sezione d’accusa della Corte d’appelle ordinerá il rinvio avanti Ja Corte d’assisie degli imputati pei reati contemplati nella prima parte dell’articolo 360 del Codice di procedura criminale, e si osserveranno per le cause da giudicarsi nelle assisie, quanto ail’istrazione, al dibattimento, alle delibera- zioni e sentenze, ed in ogni altra parte, le disposizioni del detto Codice non contrarie alia presente Jegge.

Le Corti d’assisie per le cause ad esse rinviate sono inve- stite deila giurisdizione ora propria dei magistrati, ossieno Corti d’appello.

Art. 191. Gli accusati ditenuti saranno nel termine pre- scritto dali’alinea dell’articolo 365 del Codice di procedura criminale tradotti nelle carceri della cittá, ove si terranno le assiste,

Se però, all’arrivo dell’accusato in esse carceri, il presi- dente della Corte d’assisie non sará ancora giunto sul luogo, il presidente del tribunale provinciale od un gindice da esso delegato procederá all’interrogatorio prescritto dall’articolo 376 del detto Codice,

Gli atti del processo con le carte unite, e coi documenti ed oggetti formanti corpo di reato, quando l’accusato sará rin- viato ad una Corte d’assisie convocata in una ciitá diversa da quella ove siede la Corte d’appello, ssranno inviati e depo- sitati a mente dell’articolo 375 nella segreteria del tribunale previnciale di essa cittá.

Art. 192. Gii accusati che saranno arrivali nelle carceri del inogo dette assisie dopo la loro apertura, non potranno essere giudicati nella incominciata sessione, a meno che ciò sia richiesto dal pubblico Ministero, e l’accusato vi consenta.

S’intenderá in tal caso che il pubblico Ministero, e gli ac- cusafi a cui fosse giá siata notificata la sentenza di rinvio, abbiano rinunciato alla facoitá di ricorrere in Cassazione a tenore degli articoli 577, 878, 379 e 380 del Codice di pro- cedura criminale,

Art. 193. Nel caso d’annullamento di una sentenza della Corte d’assisie, la Corte di cassazione ordinerá il rinvio della causa ad una Corte d’assisie diversa da quella che pronunciò la sentenza.

Art. 194. Le cause pei reati di stampa contemplati nel- Particolo 54 della legge 26 marzo 1848, continueranno ad essere decise calle Certi d’appello.

Art. 193. Le cittá in cui saranno convocate le assisie, e- sclusivamente a queile in cui siedono le Corti d’appello, do- vranno provvedere ai presidenti delle Corti d’assisie un con- veniente alloggio per tu’fa fa dorata della sessione.

Art. 196. Le spese dei locali destinati alle tornate delle