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Ò SESSI

ONE DE

L 1853-54

assisie saranno a carico delia citiá e della provincia in cui si terranno, nella preporzione che verrá stabilita dal Consiglio provinciale.

Art. 197. Le spese d’ufficio per le Corti e pei tribunali, compresi gli uffici del pubblico Ministero, saranno determi - nate con reale decreto, e proposte nel bilancio passivo della grande cancelleria.

Art. 198. Gli uffizi dell’avvocato e del procuratore dei po- veri nelle cittá, ove furone instituiti in origine con private fondazioni, sono conservati cogli attuali loro assegnamenti.

Art. 199. Si provvederá con legge speciale all’ordinamento delle segreterie delle Corti d’appello e degli uffizi de? pracu- ratori generali e degli avvocati de’ poveri, nonchè dei tribu- nali provinciali e di commercio, delle giudicature di manda- mento e dei tribunali di polizia, e frattanto nulla resta iano- vato rispetto alle medesime.

Art, 200, I segrefari menzionati nell’articolo 198 ed i lcro sostituiti andranno frattanto soggetti alle regale e pene di- sciplinari stabilite pel Ministero pubblico. Essi sono anche posti sotto la sorveglianza dei primi presidenti, presidenti, e giudici, nonchè dei procuratori generali e dei procuratori del Re, da cui dipendono.

Art. 201, I membri e funzionari dell’ordine giudiziario e del pubblico Ministero che, al tempo in cui andrá in osser- vanza la presente legge, godranno di uno stipendio maggiore di quello che dalla stessa legge viene assegnato alla carica da essi occupata, continueranno a godere dell’integritá di tale stipendio, sino a tanto che non saranno promossi ad una ca- rica, alla quale venga assegnato uno stipendio ugnale, od altro maggiore dell’attuale.

Arf, 202. La presente legge sará posta in esecuzione con- temporaneamente al Codice di procedura civile,

Quanto però agli stipendi non avrá effetto che dal primo gennaio dell’anno 1855, ed anche a cominciare da quell’epoca gli aunienti degli stipendi saranno nominatamente assegnati ai rispettivi titolari delle cariche, a misura che andranno cessando i maggiori stipendi contemplati nell’articolo prece- dente, e che lo permetteranno le condizioni delle finanze, in modo però che gli stipendi sieno intieramenie regolati a te- nore della presente legge nel primo quinquennio dalla pro- mulgazione della medesima.

Art. 203. È abrogata la legge 19 maggio 1851 ed ogni al- tra disposizione legislativa contraria alla presente.