Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/370

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E se vero è pur troppo che le umane istituzioni sono facil- mente guaste e deturpate dagli abusi, è vero ugualmente che cotesta dei giurati, dovunque fu introdotta, venne, ed è tut- tora, a buon diritto considerata come il palladio di tutte le libertá ; tantochè nell’opinione dei popoli, che ne esperimen- tarono gli effetti, se venisse meno la istituzione del giurí, la libertá andrebbe irreparabilmente perduta.

Il Governo del Re viene pertanto, o signori, a proporvi questa legge, perchè, sebbene lo Statuto non abbia annove- rati fra i diritti costituzionali dei cittadini quello di essere giudicati, nelle cause criminali, dai loro pari, è tuttavia in- dubitato che tale legge è desiderata, e sará lietamente ac- colta dal paese come un giusto completamento della legge fondamentale, e prenderá luogo fra le leggi organiche che ne danno la genuina esplicazione.

Ve la propone, perchè il giurí in sè accoglie tutte le con- dizioni d’imparzialitá, d’indipendenza e di attitudine circa al- l’apprezzamento dei fatti e delle circostanze che possono ga- rantire la rettitudine dei giudizi, l’ordine e la sicurezza sociale, non che la libertá e la vita dei cittadini.

Ve la propone, perchè il giurí sará, in effetto, un’istitu- zione eminentemente morale. Essa innalzerá gli animi dei cittadini sopra gl’interessi puramente individuali, e li asso- cierá piú strettamente alla cosa pubblica; e col renderli par- tecipi dei pubblici giudizi li renderá piú solleciti ricercatori del vero, e fará loro comprendere come tutti gli uomini deb - bano riputarsi ugualmente nati ad esercitare la giustizia (1).

Ve la propone infine, perchè il giurí è un’istituzione vera- mente appropriata alla monarchia costituzionale (2).

La legge è divisa in due titoli: il primo è inscritto Delle Assisie, l’altro Dei giurati.

Il titolo delle Assisie è ripartito in tre capi, dei quali il primo tratta Della competenza delle Corti d’assisie e del modo di comporle.

Quanto alla competenza si propone che nelle Corti d’assisie debbano essere giudicati coll’intervento dei giurati:

1° Gl’imputati di crimini, quando, cioè, le sezioni d’accusa ne avranno fatto loro il rinvio ; cosicchè le dette Corti saranno investite della competenza che, pei reati punibili con pene criminali, trovasi da] Codice di procedura eggidí attribuita ai magistrati d’Appello.

2° Gl’imputati di qualsiasi reato politico, quantunque pu- nibile solamente con pene correzionali.

E qui si potrebbe forse desiderare una definizione dei diritti politici, o, meglio, perchè le definizioni sono pericolose, una distinta enumerazione dei reati che voglionsi avere come tali, come si fece in Francia colla legge 8 ottobre 1830, analoga- mente all’articolo 69 della carta costituzionale di quell’anno

(1) «Nihil est profecto prestabilius, quam plane intelligi nos ad justitiam natos esse. Cicero, De legidus, lib. I, cap. x.»

(2) «Le jury est en opposition avec l’essence du Gouverne- ment despotique, oú la volonté et l’intérát du prince sont la loi de tous : il serait une anomalie dans une aristocratie pure, oú le peuple ne peut ètre admis è exercer, sous aucune forme, une partie de l’autorité. Le jury appartient, par sa nature, è la monarchie constitutionnelle et représentative plus qu’á toute autre forme de Gouvernement, puisque, dans un Etat de cette sorte le principe démocratique et le principe monar- chique s’équilibrent et se partagent les pouvoirs, et que, comme nous l’avons dit plus haut, le peuple et la royauté ont chacun leur partie distincte d’attribution dans la justice; le peuple en déclarant le fait, la royauté en dirigeant les débats et en appliquant la peine par l’organede ses agents.» MerGER, Nouveau manuel du jury, pag. 8.

che aveva stataito doversi sottoporre al giurí i deliiti di stampa e tutti i reati politici (1).

Secondo lo stato presentaneo della nostra legislazione, questa speciale menzione dei reati politici tornerebbe affatto inutile, perchè tutti i reati contemplati nel titolo secondo del Codice penale, che sono propriamente quelli aventi un carat- tere politico, hanno il titolo di crimine, e per essi il rinvio alle Corti d’assisie sarebbe inevitabile. Ma, secondo il pro- getto di legge avente per oggetto certe modificazioni al Co- dice di procedura criminale che la Camera sta per discutere, anche pei reati qualificati crimini potrebbe farsi il rinvio ai tribunali correzionali quando, secondo le circostanze emer- genti dall’istruzione scritta, quei reati sembrassero alla se- zione d’accusa solamente punibili con pene correzionali; ond’è che, il rinvio ai tribunali correzionali, se il detto pro- getto fosse convertito in legge, potrebbe certamente ordinarsi per alcuni di quei reati ai quali accenna l’articolo 200 del Codice penale,

Similmente, se venisse ad entrare nel corpo delle leggi l’altro progetto, giá approvato da questa Camera, portante alcune modificazioni allo stesso Codice penale, siccome la nuova legge sarebbe inîesa a punire certi reati che iavolge- rebbero un attacco alle istituzioni dello Stato, tali reati re- sterebbero naturalmente compresi nella classe in discorso dei reati politici,

Per questi motivi adunque il Governo, mentrechè non esi- tava a dichiarare che i reati politici di ogni maniera saranno giudicati nelle Assisie coll’intervento dei giudici del fatto, perchè è da credersi che simili reati, risguardando piú diret- tamente lo stato della societá, saranno piú acconciamente apprezzati dai giurati che trovansi di necessitá involti nelle agitazioni della medesima, non stimava opportuno di com- prendere nella redazione del progetto la detta enumerazione dei reati politici ; chè a ciò si potrá piú accomodamente av- visare, se fará d’uopo, quando la legge verrá in discussione.

3° Gli imputati dei reati di stampa contemplati negli articoli 14, 15, 19, 20, 24, 22, 23 e 24 della legge 26 marzo 1848.

Ed in questa parte il progetto non reca innovazione al- cuna allo stato presentaneo delle cose.

Prevede il Ministero che la competenza delle Corti d’as- sisie, cosí determinata, parrá ad alcuni ristretta perchè ne vadano ecceltuati i reati ordinari punibili con pene corre- zionali, i quali saranno, come di presente, giudicati dai tri- bunali di prima cognizione senza l’intervento dei giurati, e che si verrá adducendo l’esempio dell’Inghilterra e degli Stati Uniti d’America,

Ma tra le instituzioni giudiziarie d’Inghilterra e Je nostre, e quelle pure degli altri paesi a cui si conformarono i nostri Codici, corre tale un divario che non si può farne adeguato ragguaglio. E quantunque l’intervento del giurí sia in In- ghilterra la regola comune, tuttavia non può dirsi affermati- vamente che, secondo quelle leggi, tutti i delitti vadano sog- getti alla cognizione dei giurati, perchè i giudici di pace hanno una giurisdizione alquanto estesa, regolata, se non dalle leggi, dagli usi, tantochè pronunciano talvolta con- danne corporali sino ad alcuni mesi di lavori forzati; ed inol- tre certi reati che fra noi avrebbero titolo di delitto, ven- gono sottoposti alle Corti dei giadici di pace assembrati, come dicono, in piccole sessioni (pelty sessions) (2).

(1) Veggasi DuveneiEr, Collection complete des loîs, ecc., vo- lume 30, sull’articolo 7 della legge 8 ottobre 1831. DALLOz. Répertotre, vol. 15, ivi. Délit politique. .

(2) Rey, Des institutions judiciaires de V Angleterre, tora, IL, chap. n. Aronan, Histoire du jury, pag. 202.