Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/374

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hanno per oggetto le funzioni governative, amministrative e giudiziarie, e comprendono anche i ministri dei culti, ed i militari in attivitá di servizio ; i primi perchè i giudizi crimi- nali sono troppo alieni dal loro instituto; i secondi perchè riuscirebbe treppo pregiudiziale al servizio il loro allontana- mento dai corpi a cui appartengono.

Le ragioni di dispensa sono due : la prima risguarda i se- natori del regno ed i deputati, durante la Sessione parlamen- tare, e quindi ha luogo di pieno diritto, perchè le loro cure rimangono di necessitá assorbite ‘dalle funzioni legislative. La seconda concerne coloro che abbiano compiuta Petá di anni 70, che fa sempre giudicata una legittima scusa per ogni maniera d’uffizi pubblici.

Vengono in seguito le incapacitá, e per identitá di ragione sono le stesse che riscontransi nella legge elettorale.

Ma la maggiore difficoltá, che nell’elaborazione di questo progetto si appresentasse al Ministero, consisteva nella ri- cerca del modo di comporre adeguatamente e razionalmento le liste dei giurati, giacchè a suo giudicio era da faggirsi ri solutamente il mezzo unico della sorte.

La legge 26 marzo 1848 sulla stampa aveva unicamente per oggetto di regolare l’uso di una libertá costituzionale, di reprimerne gli eccessi, e di tutelarne insieme l’esercizio; trattavasi perciò di una materia talmente collegata con la politica che al legislatore ricorse naturalmente il pensiero di formare degli elettori politici altrettanti giudici del fatto per quei reati essenzialmente politici, e cosí le liste elettorali fu- rono convertite in liste di giurati e destinate alle occorrenti sortizioni.

Ma ora che si vuole costituire sodamente il giurí forman- done una istituzione ordinaria e normale, e si vuole incor- porarla, per cosí dire, nel diritto comune, il legislatore, in- vece di una vaga presunzione di capacitá derivante dal censo elettorale, deve cercare la realtá, e procacciare ad ogni modo che la designazione dei giurati non provenga piú dal caso, ma da una ben condotta elezione (1).

E di vero della semplice estrazione a sorte dei giudici fra un determinato ceto di persone, appena qualche raro esem- pio potrebbe invenirsi nelle antiche e nelle moderne legis- lazioni.

E cominciando da Roma, noi vediamo che la ‘elezione dei giurati facevasi, ora dal pretore urbano, ora dal pretore avente giurisdizione fra i peregrini, da cui formavasi ogni anno una lista di 430 cittadini, i quali perciò si chiamavano

judices selecti, e quando poi entravano a giudicare erano detti judices jurali.,

Pretendono alcuni che con quell’antica romana instituzione non abbiano similitudine di sorta i moderni giurati; ma la dissomiglianza è solamente parziale, inquantochè quei citta- dini, annnalmente designati dal pretore, non erano tratti dal- l’universo popolo, ma ora dall’ordine dei senatori, ora da quello dei cavalieri si traevano, era dall’uno e dall’altro in- sieme, e solo per qualche tratto di tempo anche dai tribuni dell’erario che furono di nazione plebea, giacchè i vari ordini della repubblica si contesero persino colle armi il diritto dei giudizi (2).

(1) «De toutes les combinaisons imaginées pour l’organisa- tion des pouvoirs publics, la plus imparfaite et celle qui pré- sente le moins de garantie c’est assurément la voie du sort.» Revue de législation, ann. 1845, tom. 8, pag. 221.

(2) «Claudius omne jus tradidit de quo totiens seditione aut avmis certatum, cum Semproniis rogationibus equester ordo ‘ in possessione judiciorum locaretur, aut rursum Servilia leges Senatui iudicia redderent ; Mariusque et Sulla olim de eo vel precipue bellarent.» Tacito, Ann., lib, xx, cap. 60.

Del rimanente quei giudici romani conoscevano propria- mente del solo fatto e della colpabilitá del reo come i nostri giurati, ed il solo pretore esercitava la giurisdizione, propria- mente detta (imperium). Egli, od in vece sua il giudice della questione, presiedeva al giudizio, e quindi pronunciava la sentenza, applicando ia legge ; se non che il pretore esime- vasi talvolta dal qualificare la pena perchè giá era stabilmente determinata dalla legge. Allora per veritá era ignota quella graduazione tra il maximum e il minimum delle pene in- trodotte dai moderni Codici; non erano stabiliti quei termini entro i quali può esercitarsi il criterio del giudice all’effetto di proporzionare la punizione alla colpa; chè anzi, poichè fu- rono instituite le questioni perpetue ; rispetto ai vari cri- mini, la qualitá della pena poteva intendersi giá prenunziata nell’atto stesso del pretore che concedeva l’azione e destinava il giudice della questione. La stessa forma della votazione usata dai giudici romani significava che erano giadici del solo fatto (1). Noi possiamo dunque rivendicare all’Italia l’inizia- mento dell’instituzione dei giurati.

In Inghilterra i giurati sono eletti, sia pel grande che pel piccolo giurí, dallo sceriffo, magistrato che era in antico no- minato popolarmente, ed ora lo è dalla Corona, ma che però esercita funzioni gratuite, onorifiche e temporarie, e che per l’indole tutta propria della sua carica trovasi naturalmente inclinato a conformare i suoi atti alle esigenze della pubblica opinione, Similmente in America la designazione dei giurati appartiene ad un magistrato che ha pure il nome di sce- riffo. |

In Francia, secondo la primiera costituzione del giurí ordi- nata dall’Assemblea nazionale, i giurati che dovevano previa- mente deliberare sull’accusa erano ogni tre mesi designati dal procuratore sindaco di ciascun distretto, che era un’au- toritá amministrativa di popolare elezione, ed il gierí per le sentenze era formato ogni tre mesi dal procuratore generale sindaco del dipartimento, e la scelta si faceva fra tutti i cit- tadini, i quali possedessero le condizioni elettorali.

La formazione delle liste dei giurati venne poi trasferita nei prefetti, e la instituzione venne talmente modificata dal Codice distruzione criminale, che i giurati perdettero alcun che di favore nell’opinione pubblica, e furono considerati in certa guisa come altrettanti commissari del Governo (2); e le disposizioni del detto Cadice furono bensí rettificate sotto alla monarchia costituzionale, ma l’azione diretta dei prefetti nella scelta dei giurati non venne propriamente a cessare che in forza del decreto della repubblica del 7 agosto 1348, che commise tal opera a Commissioni composte per ogni can- tone di consiglieri generali, di giudici di pace e di consiglieri municipali.

Nel Belgio un decrefo del 19 luglio 1831, riformando le disposizioni del Codice d’instruzione criminale, aveva attri- buita alle Commissioni permanenti dei Consigli provinciali la formazione delle liste dei giurati, le quali vi dovevano comprendere tutti i nomi di coloro che, a tenore della stessa legge, avessero il diritto di essere giurati; e dalle liste cesí formate il presidente del tribunale traeva poi a sorte trenta- sei nomi dei quali formavasi la lista dei gicrati per tutta la sessione.

(1) Veggasi il SraonIo, Opera omnia, tom. V, De judiciis, ed il FrLanciERrI, Scienza della legislazione, capo xvi, lib. n.

(2) S. M. (articolo 391 del Codice d’istruzione criminale, pub- blicato nell’anno 1808) «seréserve de donner aux jurys qui auront montré un zále louable des témoignages honorables de sa satisfaction,»