Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/375

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Ma apparvero fostamente i vizi di quella legge, e si cercò d’emendarli con quella del 15 maggio 1838. Peressa la li- sta generale formata dalla deputazione del Consiglio provin. ciale è trasmessa al presidente del tribunale, il quale, colla assistenza di due giudici i piú anziani, forma un’altra lista recando in essa la metá dei nomi compresi nella lista gene- rale, e poscia trasmette la lista da lui formata al primo pre- sidente della Corte d’appello. Il primo presidente, coll’assi- stenza di due presidenti di classe i piú anziani, riduce anche alla metá le liste ricevute dai presidenti dei tribunali, e le liste cosí ridotte di tutti i circondari della medesima provin- cia sono poi insieme trasfuse, e vengono a comporre la lista annuale dei giurati, la quale serve alle sortizioni per la for- mazione del giurí in ciascuna sessione delle Assisie.

Il sistema della legge belgica, che attribuisce alla magi- stratura una ingerenza nella designazione dei giurati, al Mi- nistero non è paruta conveniente, perchè da un lato la intro- messione dei magistrati, quantunque inamovibili, per essere funzionari del Governo, non potrebbe forse rassicurare pie- namente la pubblica opinione ; e per altro canto è dicevole che la magistratura si contenga rigorosamente nei limiti delle sue attribuzioni giudiziarie, senza entrare în quelle indagini sulle persone a cui sarebbe tratta dalla necessitá di formarsi un criterio pel depuramento delle liste ; Ie quali operazioni entrano per loro natura nella cerchia dei poteri amministra- tivi.

Il progetto, o signori, che ho l’onore di presentarvi, quanto alla formazione delle liste dei giurati, si accosta in qualche parte alla legge francese del 41848 ; in quanto cioè la compo- sizione del giurí è fondamentalmente appoggiata al principio della elezione; e si avvicina alla legge belgica in ciò che le liste dei giurati, quali uscirono dalle prime elezioni, vengono poi ridotte alla metá del numero degli eletti.

Eccovi ora brevemente le basi essenziali del progetto :

Si formerá per ogni comune una lista di tutti i cittadini aventi in esso il loro reale domicilio, nei quali concorreranno i requisiti necessari per essere giurati. Sará tal lista in ogni anno, nella prima metá d’agosto, dal sindaco riveduta e pub= blicata, perchè gli individui nella medesima indebitamente omessi od inscritti, possano all’uopo rivolgere i loro reclami al Consiglio delegato, il quale dará sul richiamo il suo avviso; e la decretazione definitiva della lista spetterá quindi alP’in- tendente, e contro le decisioni dell’intendente vi sará ricorso alla Corte d’appello.

Dopo la decretazione della lista generale, una Commissione composta del sindaco, che ne sará il presidente, od in sua vece del vice-sindaco e di due consiglieri comunali, icoli’ag- giunta di due altri consiglieri incaricati di supplire ai primi, procederá all’elezione di due individui per ogni mille anime di popolazione che avrá il comune, e la elezione dovrá cadere su di persone inscritte nella lista generale del comune.

I nomi degli eletti saranno quindi trasmessi all’intendente, il quale formerá di essi una lista generale per tutta la pro- vincia, ed un’altra Commissione composta dallo stesso inten- dente che ne avrá la presidenza, dal presidente del Consiglio provinciale e da un altro consigliere provinciale, oltre a due consiglieri che adempiranno all’affizio di supplenti, ridurrá in seguito la detta lista alla metá del numero degli individui in essa inscritti ; cosí si avrá un giurato per ogni mille anime di popolazione (1).

Le liste ridotte dalla Commissione provinciale saranno ri-

(1) Questo era il numero dei giurati secondo la legge della Costituente di Francia.

spettivamente trasmesse al presidente del tribunale sedente nella cittá destinata per tenervi le Assisie; e quest’ultimo, sé i nomi inscritti nelle dette liste non oltrepasseranno fra tutti il numero di 200, le rifonderá insieme, e ne comperrá una lista sola, che sará quella dei giurati destinati a prestare il loro servizio nel seguente anno. Se poi eccederanno il nu- mero anzidetto di 200, il presidente fará imbussoiure Iutti i nomi, e mediante la estrazione a sorte formerá definitiva- mente Ja detta lista annale, la quale pei distretti di Torino e di Genova comprenderá 400 individui, e per gli altri distretti ne comprenderá 200.

Ma siccome i giurati costituenti la lista annale, come si raccoglie dalle prementovate disposizioni, saranno presi in- distintamente fra gli eletti di tutto il distretto, e non piú, come presentemente accade, fra quelli della sola cittá in cui si tiene il dibattimento, dovendosi anche prevedere il caso in cui, attesa la lontananza, o per qualunque altro motivo, dei giurati destinati al servizio della sessione non intervenga all’udienza determinata un numero sufficiente, il progetto stabilisce che la Commissione provinciale formerá una lista di giurati supplementari scelti fra quelli residenti nella cittá capoluogo, i quali supplementari per Torino e Genova sa- ranno in numero di 100 eper le altre cittá di 80; e che tai lista di giurati supplementari dovrá essere nel corso del- Panno, bisognando, ricomposta 0 completata.

Questo modo di formare le liste dei giurati, pare al Mi- nistero che sia ideato in guisa da potere, per una parte, tranquillare la societá che le scelte cadranno sovra persone probe e dotate di capacitá sufficiente a soddisfare Jaudevol- mente alla delicata loro missione, e per altra parte le pre- mentovate Commissioni, come saranno composte, daranno pegno di vera imparzialitá e di assoluta indipendenza; nè potranno cadere sopra di loro quei sospetti, o veramente quelle prevenzioni che a torto od a ragione simuovono facil- mente contro agli agenti del Governo.

Egli è vero che l’uno dei consiglieri comunali, membro or= dinario della Commissione (articolo 71), sará designato a tale uffizio dall’intendente delia provincia, mentrechè l’altro con- sigliere ed i supplementari saranno eletti dal Consiglio comu= nale; ma è altresí vero che il mandato di tutti avrá la sua radice in quella prima elezione che ottennero dall’intiero corpo dei consiglieri comunali.

E se nella Commissione provinciale avrá parle l’intendente detla provincia, gli altri membri della medesima (articolo 74) riconcsceranno immediatamente la loro deputazione dal Con- siglio provinciale creato dal voto di tutti gli elettori comunali della provincia.

Il potere esecutivo non avrá dunque nella composizione delle liste dei giurati una preponderante autoritá, ma quella parte soltanto di legittima influenza che di ragione gli com- pete, ed il principio dominante sará quello dell’elezione po- polare. Cosí alla cieca sorte sottentrerá il mezzo dell’elezione, che è il piú giusto, il piú razionale ed insieme il piú consen= taneo alla natura delle cose.

Dopochè si regolò il modo di formare le liste dei giuraiî che dovranno prestare il servizio nelle varie sessioni del- Panno, si passa nel progetto a regolare la composizione delle liste particolari per ciascuna sessione. I! presidente del tri bunale della cittá capoluogo fará la estrazione di trenta nomî fra i giurati ordinari, ed estrarrá pure dieci nomi fra quelli inscritti nella nota dei supplementari ; e quando la Corte d’assisie sará divisa in piú sezioni si formeranno altrettante liste e si faranno altrettante sortizioni.

Si provvede ugualmente alla designazione dei giurati per