Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/379

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Art. 44. Per l’effetto della votazione, ciascuno dei giudici chiamato dal loro capo, riceverá da lui, sopra ogni questione, un bollettino stampato e marchiato col bollo della Corte di assisie.

1 bollettini porteranno scritte queste parole:

Sul mio onore e sulla mia coscienza la mia dichiara- zione è:

Il giurato scriverá sotto alle dette parole o vi fará scrivere segretamente da un altro giurato, sopra di una tavola di- sposta in guisa che nessuno possa scoprire il tenore del voto, la parola sí o quella no.

Piegherá quindi il suo bollettino e lo rimetterá al capo da cui verrá deposto nell’arna a ciò destinata.

Il capo dei giurati, dopo che avrá raccolti nell’urna tuttii bollettini, ne fará lo spoglio in presenza degli altri giudici, e scriverá immediatamente il risultato della votazione in mar- gine ad ogni questione, senza però indicare il numero dei voti: dovrá solo esprimere che la deliberazione venne presa alla maggioritá.

Nel caso però in cui la risposta affermativa sul fatto prin- cipale siasi data alla semplice maggioritá di 7 voti, ne fará menzione.

Quanto alle circostanze attenuanti, l’esito della votazione non sará dichiarato, salvochè sia affermativo sull’esistenza di esse.

1 bollettini, immediatamente dopo allo spoglio fattone, sa- ranno abbruciati.

Art. 42. Se fra i bollettini estratti dall’urna se ne troverá alcuno non esprimente alcun voto, sará considerato come fa- vorevole all’accusato.

Lo stesso avrá luogo se qualche bollettino sará da 6 giurati, almeno, giudicato non leggibile.

Art. 43. Le decisioni dei giurati, sia contre che in favore dell’accusafo, dovranno emanare dalla maggioritá di 7 voti almeno.

Se i voti saranno ugualmente divisi, o sul fatto principale, o sulle circostanze aggravanti, o sulla questione se l’accusato abhia agito con discernimento, prevarrá l’opinione favorevole all’accusato.

Art. 44. Formata la dichiarazione i giudici del fatto rien- treranno nella sala d’udienza e ripiglieranno il loro posto.

I! presidente della Corte domanderá loro quale sia il risul- tamento della loro deliberazione.

Allora il capo dei giurati si alzerá in piedi e tenendo la mano sul cuore dirá: sul mio onore e sulla mia coscienza la dichiarazione dei giudici del fatto è questa.

E ne dará lettura.

Art. 45. Se la dichiarazione dei giudici del fatto risulterá incompieta, contraddittoria, od altrimenti irregolare, la Corte d’assisie ordinerá ai giurati di rientrare nella camera delle loro deliberazioni per rettificarla.

Se però la prima dichiarazione sará fatta favorevole all’ac- cusato sovra qualche circostanza constitutiva del reato, od aggravante, non potrá essere in tel parle variata o modificata.

Art. 46. La dichiarazione dei giudici del fatto sará dal loro capo sottoscritta e consegnata nelle mani del presidente.

ll presidente la sottoscriverá, e la fará sottoscrivere dal

segretario, il tutto in presenza dei giudici del fatto e della

Corte.

Art. 47. La decisione dei giudici del fatto non andrá mai soggetta ad alcun ricorso.

Se però, trattandosi di reati punibili con pene criminali, i giudici della Corte d’assisia saranno all’enanimitá convinti, che i giurati, per quanto abbiano osservato le formalitá, si

sono ingannati sul fatto principale o sulle circostanze aggra- vanti, Ja Corte sospenderá la sentenza, e rimanderá la causa alla seguente sessione per essere sottoposta ad altri giudici del fatto, esclusi tutti quelli che intervennero al primo giu- dizio.

Allorquando l’accusato sará stato dichiarato colpevole alla semplice maggioritá di 7 voti, basterá l’avviso della maggio - ritá della Corte per sospendere Ja sentenza, e rimandare la causa ad un’altra sessione come sovra. ©

Nessuno avrá il diritto di provocare tale provvedimento ; la Corte non potrá ciò ordinare che d’ufficio ed immediata- mente dopo che la dichiarazione dei giudici del fatto sará stata pronunciata, e nel caso in cui l’accusato sia stato dichia- rato colpevole.

Dopo la dichiarazione dei secondi giudici del fatto la Corte sará tenuta a pronunciare immediatamente, quand’anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

Art. 8. Principiati i dibattimenti dovranno essere conti- nuati senza interruzione sin dopo la dichiarazione dei giudici del fatto inclusivamente; nè potranno essere sospesi che negli intervalli necessari pel riposo dei membri della Corte dei giudici del fatto, dei testimoni e degli accusati.

Capo IH, — Della sentenza.

Art. 49. Dopo sottoscritta la dichiarazione dei giudici del fatto a termini dell’articolo 46 il presidente fará ricondurre nella sala d’udienza l’accusato, ed il segretario ne dará let- tura in sua presenza.

Art. 50. Se l’accusato sará stato dichiarato non colpevole, il presidente lo dichiarerá assolto, ed ordinerá che sia posto in libertá, se pure non sará ditenuto per alire cause.

Art. BI. Se l’accusato sará stato dichiarato colpevole, il Ministero pubblico fará la sua requisitoria alla Corte per l’ap- plicazione della legge.

La parte civile fará la sua per restituzioni, e per danni ed interessi,

Art. 52, Il presidente domanderá all’accusato se ha qual- che cosa a dire per la sua difesa ;. l’accusato edi suoi difen- sori non potranno piú sostenere che il fatto sia falso, ma che non è qualificato reato dalla legge, o che non è passibile della pena della quale il pubblico Ministero abbia instata l’applicazione; o che non dá luogo a danni ed interessi in favore della parte civile; oppure che sono eccessivi quelli pretesi. :

Art. 33. La Corte se il fatto di cui l’accusato è stato dichia - rato autore o complice non costituisce un reate, pronuncierá non essersi fatto luogo a procedimento. Lo stesso avrá luogo se l’azione penale sará prescritta od in altro modo estinta.

Art. 54. Se il fatto costituisce un reato, la Corte pronun- cierá la pena stabilita dalla legge, anche nel caso in cui, se- condo le risultanze del dibattimento, si riconoscesse non es- sere la causa per titolo del reato di sua competenza.

Art. 55. Se il Ministero pubblico o i difensori faranno in- stanza perchè si faccia risultare di alcune circostanze speciali del dibattimento, il segretario dará lettura del verbale nelle partí reiative alla instanza.

Art. 56. Allorchè nei dibattimenti che precedettero la sen- tenza di condanna, l’accusato sará stato incolpato di crimini diversi da quelli da cui fu accusafo si osserveranno, quanto alle nuove imputazioni, le disposizioni degli articoli 442 e 443 del Codice di procedura criminale,

Art. 87. Contro ai contumaci le Corti d’assisie pronuncie- ranno senza intervento dei giurati,