Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/380

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Art. 58, Le minute delle sentenze date dalle Corti d’assisie nella cittá ove siede la Corte d’appello, rimarranno deposi- tate nella segreteria di essa Corte d’appello.

Le minute di quelle date dalle altre Corti d’assisie saranno depositate nella segreteria del tribunale della cittá in cui si troveranno convocate.

Art. 59. Nelle cause rinviate alle Corti d’assisie si osser- veranno, quanto alla istrazione, al dibattimento, alle deli- berazioni e sentenze, ed in tutto il rimanente, le disposizioni del Codice di procedura criminale non contrarie alla presente legge.

Le Corti d’assisie si intenderanno investite per dette cause e loro dipendenze di tutti i poteri giurisdizionali dal detto Codice attribuiti alle Corti d’appello,

TITOLO Il.

Dei giurati.

Capo I. — Della elezione dei giurati e formazione delle liste.

Art. 60. Ad essere giurato ossia giudice del fatto si richiede il concorso delle seguenti condizioni :

4° Di avere compiuta letá d’anni 30;

2° Di saper leggere e scrivere;

5° Di riunire tutti gli altri requisiti per essere elettore politico a termini della legge 18 marzo 1848.

Art. 61. Non saranno portati sulle liste dei giurati :

4° 1 ministri;

2° I segretari generali e i direttori generali dei Ministeri;

5° Gli intendenti generali e provinciali;

4° I giudici di ogni grado, i membri del pubblico Mini- stero, i segretari delle Corti, dei tribunali e dei giudici ;

5° I ministri dei calti;

6° 1 militari in attivitá di servizio;

Art, 62. I senatori del regno ed i membri della Camera dei deputati saranno di pieno diritto dispensati dall’uffizio di giurato durante la Sessione parlamentare.

Art. 63. Potranno essere dispensati, sulia loro domanda, dall’ufficio di giurati colore che avranno compiuta l’etá di anni 70.

Art. 6, Non potranno essere giurati coloro che si trove- ranno in alcuno dei casi contemplati nell’articolo 104 della legge 18 marzo 1848.

‘Art. 65. In ogni comune si formerá una lista generale degli individui aventi un reale domicilio nei territorio comu- nale, nei quali concorreranno i requisiti necessari per essere eletti giurati.

La detta lista sará permanente.

Art, 66, Il sindaco nella prima metá di agosto di ciascun anno procederá alla revisione della lista generale, e vi ag- giungerá i nomi degli individui che avranno acquistato l’ido-

‘ neitá richiesta; vi cancellerá quelli di coloro che si saranno resi defunti, o che avranno traslecato altrove il loro domi- cilio, o che avranno in qualunque modo perduta l’idoneitá anzidetta.

Art. 67. La lista riveduta dal sindaco sará pubblicata ‘alla porta della casa comunale, e dopo la seguitane pubblicazione resterá affissa per 8 giorni continui nella segreteria dell’am- ministrazione del comune, con facoltá a chiunque di pren- derne visione.

Art. 68. Coloro che si crederanno indebitamente inscritti od ommessi nella lista predetta, potranno presentare i loro

richiami al Consiglio delegato entro giorni 3 dalla scadenza del termine prefisso nell’articolo precedente.

Il Consiglio delegato dará le sue deliberazioni sui richiami fra giorni 10 successivi,

Art. 69. La lista rivedutá dal sindaco, i ricorsi dei ricla- manti, e le relative deliberazioni del Consiglio delegato sa- ranno immediatamente trasmesse all’intendente della pro- vincia, il quale pronunzierá sui fatti richiami.

L’intendente potrá aggiungere d’uffizio alla lista i nomi di coloro che, a suo giudizio, saranno stati indebitamente om- messi, e cancellare quelli indebitamente inscritti.

Premesse tali operazioni, l’intendente procederá alla defi- nitiva decretazione delle liste generali; ed il suo decreto sará pubblicato, prima che finisca il mese di settembre, in ogni comunitá colla tabella delle rispettive retlificazioni.

Art. 70. Coloro che si crederanno fondati a contraddire alle decisioni dell’intendente, od a lagnarsi di denegata giu- stizia, potranno promuovere la loro azione dinanzi alla Corte d’appello.

La loro domanda dovrá essere significata all’intendente, sotto pena di nullitá, e la causa sará decisa sommariamente, ed în via d’urgenza, senza che sia d’uopo del ministero di causidico, e sulla relazione che ne verrá fatta in udienza pubblica dall’uno dei consiglieri del magistrato, sentita la parte ed il suo difensore, non che il pubblico Ministero neile sue conclusioni orali.

L’appello non avrá effetto sospensivo.

Art. 7i. In ogni comuaitá vi sará una Commissione com- posta dal sindaco che ne avrá la presidenza, o per esso dal vice-sindaco, e da due consiglieri comunali, oltre a due altri consiglieri incaricati di supplire ai primi.

L’uno dei consiglieri membri della Commissione sará de- putato dall’intendente della provincia, l’altro, insieme coi due supplenti, sará eletto in ogni anno dall’intiero Consiglio co- munale a maggioranza di voti.

Art. 72. La Commissione formata come nell’articolo pre- cedente, nella seconda metá di ottobre di ciascun anno, pro- cederá all’elezione di due individui per ogni mille anime di popolazione che avrá il comune, e li eleggerá fra quelli in- seritti nella lista mentovata nei precedenti articoli. Gli indi- vidui cosí eletti dovranno adempiere nell’anno seguente alle funzioni di giurato presso alla Corte di assisie del distretto, se vi saranno chiamati.

Art. 73.I nomi degli individui designati dalle Commis- sioni comunali saranno immediatamente trasmessi all’inten- dente della provincia, il quale formerá una lista generale per ordine alfabetico di totti i giurati eletti Lella provincia.

Art. 74. Vi sará per ogni provincia una Com a:issione com- posta dell’intendente, del presidente del Cuusiglio provin- ciale, e di un consigliere provinciale, oltre a due altri membri dello stesso Consiglio che vi adempiranno alle funzioni di supplenti, la quale Commissione, esaminata la lista generale dei giurati proposti dalle Commissioni comunali, la ridurrá, prima che finisca il mese di novembre, alla metá del numero degli inscritti.

La presidenza della Commissione apparterrá all’intendente, ed in sna mancanza al presidente del Consiglio provinciale.

Hl consigliere provinciale membro ordinario della Commi3- sione, e i due supplenti saranno eletti dal Consiglio provin- ciale a maggioranza di voti.

Art. 75. Le liste ridotte dalle Commissioni provinciali sa- ranno dagli intendenti trasmesse ai presidenti dei tribunali della rispettiva loro provincia, non che al presidente del tri-