Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/382

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Art. 92. Nella stabilita udienza, avutasi, previo appello nominale, la presenza di 30 giurati o ordinari o supplenti, il presidente imbussolerá i loro nomi.

Fará poscia ritirare gli stessi giurati in luogo appartato, ed în presenza del pubblico Ministero e dell’accusato, assistito dal proprio difensore, procederá all’estrazione a sorte dei 14 giudici del fatto necessari pel giudicio.

Art. 93. Tanto il Ministero pubblico, quanto l’impulato potranno ricusarli senza addurre motivi fino a che non ri- mangano piú nell’urna che quattordici nomi.

La ricusazione dovrá essere fatta al momento dell’estra- zione.

Art. 94. Essendovi piú accusati, ognuno di loro potrá eser- citare il diritto di ripulsa sino al limite stabilito nei prece- denti articoli.

Art. 95. I due ultimi dei giudici estratti a sorte saranno i supplementari pel dibattimento che stará per aprirsi.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 96. Le disposizioni degli articoli 224, 225, 228, 230, 2341 e 232 del Codice penale saranno applicabili ai colpevoli dei reati ivi contemplati, commessi contro ai giurati durante il corso della Sessione delle assisie a cui si troveranno desti- nati.

Art, 97. La proibizione sancita dalla prima parte dell’arti- colo 10 della legge 26 marzo 1848 rimane estesa a tutti i giudizi, pei quali è prescritto l’intervento dei giudici del fatto.

Art. 98. Le cause che prima della promulgazione della presente legge saranno state dalle sezioni d’accusa rinviate alle Corti d’appello, e per le quali si troverá principiato il dibattimento, saranno continuate sino alla sentenza nelle forme prescritte dal Codice di procedura criminale,

Le altre cause saranno dalla Corte d’appello (Sezione d’ac- cusa) rimesse a quella Corte d’assisie a cui ne spetterá la cognizione a termini della presente legge, e saranno spedite nelle forme dalla medesima prescritte.

Art. 99. Per le Assisie da tenersi dopo ia promulgazione della presente legge e prima che siasi formata la lista per- manente prescritta dall’articolo 65, e siasi proceduto alle conseguenti operazioni, la Commissione provinciale contem- plata nell’articolo 74 formerá una lista provvisoria di giu- rati, e ne fará Ja scelta tra gli elettori politici di tutta la provincia.

Il numero dei giurati sará proporzionato alla popolazione della provincia a tenore dell’articolo 77.

Art, 100. La Commissione provinciale del capoluogo di

circondario formerá anche provvisoriamente con la scoria delle liste elettorali una lista di giurati supplementari a ter- mini dell’articolo 78.

Art. 101. Le liste provvisorie contemplate nei due prece- denti articoli saranno trasmesse ai presidenti dei tribunali a “termini degli articoli 75 e 78, e serviranno di base alle ope- razioni contemplate dall’articolo 80 e seguenti della pre- sente legge.

Disposizioni transitorie particolari alla Sardegna.

Art. 102. Le disposizioni della presente legge relative al- l’aggiunta dei giudici del fatto nelle Corti d’assisie non avranno esecuzione nell’isola di Sardegna, salvochè pei reati di stampa, durante un decennio dalla promulgazione della stessa legge.

Durante lo stesso termine la composizione del giurí pei reati di stampa sará in tutto regolata dalla legge 26 marzo 1848. ;

Art. 103, Nel corso del decennio, le Corti d’assisie in Sar- degna si comporranto di sei giudici, tre dei quali saranno presi fra i membri della Corte di appello, e gli altri tre fra i membri del tribunale provinciale della cittá in cui le Assisie dovranno tenersi, e potrá esservi aggiunto un supplente eletto fra i membri della Corte di appello, o fra quelli del tribunale, con facoltá di surrogare irdistintaniente si gli uni che gli altri di detti giudici,

Presiederá alle Assisie od un presidente della Corte d’ap- pello, od il piú anziano dei consiglieri deputati a tenerle.

Il presidente verrá sempre surrogato da un altro membro della Corte d’appello.

Art. 104, 1 membri delle Corti d’assisie in Sardegna sa- ranno pure designati e deputati, a tenore dell’articolo 8 della presente legge.

Se nel corso della sessione verrá meno il numero legale dei giudici, compresovi il supplente, i membri della Corte d’appello saranno surrogati da altri membri della Corte, e quelli del tribunale provinciale da altri membri dello stesso tribunale.

Art. 105. Le Corti d’assisie cosí constituite per la Sarde- gna avranno la cognizione esclusiva di tutte le cause contem- plate nell’articolo 1, ed osserveranno, quanto al modo di procedere, ai dibattimenti, alle sentenze, le forme stabilite dal Codice di procedura criminale, colle modificazioni reca- tevi dalla presente legge, in quanto saranno ad esse Corti ap- plicabili. :

Giudicheranno, coll’intervento dei giurati, i soli reati di stampa a tenore della legge 26 marzo 1848.»