Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/384

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Noteremo anzitutto che il quarto uffizio fu di parere do» versi sospendere la discussione del progetto finchè il Governo non abbia provveduto al bisogno di una nuova circoscrizione territoriale per l’amministrazione della giustizia. La Commis» sione però fu unanime nel pensare essere bensí opportuno di eccitare il Ministero a soddisfare al piú presto questo giusto desiderio, ma intanto non doversi sospendere la rierganizza- zione dell’ordine giudiziario e del Ministero pubblico, potendo questa applicarsi e alla circoscrizione ora vigente e a quella che fosse adottata nell’avvenire, la quale ammetterá sempre mandamenti e provincie, comunque ne fissasse diversamente le circoscrizioni, e non essendo d’altra parte ragionevole che si voglia allontanare il conseguimento di un primo benefizio per ciò solo che finora non se ne possa conseguire un se- condo.

Prima di procedere oltre, la Commissione sente il debito di scolparsi del rimprovero di scverchio ritardo nel compimento dei suoi lavori, che potrebbe esserle fatto da chi solo calco- lasse il tempo decorso tra la nomina dei commissari fatta negli uffizi e la presentazione di questo rapporto. Essa, come sará detto a suo luogo, non ha creduto che si potessero adot- tare le Assisie quali furono ideate dal Ministero, e fa d’avviso che si possano bensí stabilire, ma composte diversamente, e coi giudici del fatto. Questa deliberazione importantissima rendeva necessarie alcune variazioni, e nel principio di feb- braio fu comunicata al signor ministro guardasigilli che, mo- strandosi disposto a secondarla, si riservò di trattarne nel Consiglio dei ministri, e di comunicare a suo tempo le riso- luzioni del Governo. Da quel giorno in poi dovette la Com- missione sospendere i suoi lavori, e solo li ripigliò nel mese di giugno, dopo che fu stampato e distribuito il nuovo pro- getto di legge sulla istituzione delle Assisie coi giurati che i] Ministero presentò alla Camera nella tornata del 17 maggio,

La Commissione con ciò intende solo di scolpare se stessa, chè la grande importanza dell’argomento dei giadici del fatto e gli altri molti e svariati lavori cui dovette applicarsi nel frattempo, il personaggio che dirige il dicastero dell’interno e quello di grazia e giustizia, bastano a dar ragione de) ri- tardo occorso.

TITOLO I.

Disposizioni generali. Capo 1, — Dei funzionari dell’ordine giudiziario in generale.

Il progetto del Governo riserva ai regolamenti la forma del giuramento che debbono prestare i giudici di ogni grado e tutti i funzionari dell’ordine giudiziario e del pubblico Mi- nistero prima di assumere l’esercizio delle loro funzioni,

Finchè si tratta di regolare la semplice forma di tale atto, vale a dire la maniera di giurare, non può trovarsi difficoltá ad abbandonarne le prescrizioni al potere esecutivo, cui si appartiene, a termini dello Statuto, di fare regolamenti per l’esecuzione delle leggi. Ma la sostanza del giuramento non è questione di pura forma. Il giuramento è condizione essen- ziale del carattere pubblico del giudice: è come il compi- mento della sua nomina. L’ordine giudiziario costituisce una garanzia sociale ed alza una barriera agli abusi del potere. Quindi lo Statuto, dopo avere proclamata la inamovibilitá dei giudici dopo tre anni di esercizio, riservò espressamente al potere legislativo tutto ciò che riguarda }’organizzazione giu- diziaria (articoli 69 e 70).

La legge impertanto, non il potere esecutivo, deve prescri- vere la sostanza del giuramento da prestarsi dai funzionari

nore di quello che si presta dai membri del Parlamento (ar- ticolo 49), e come la legge del 4 marzo 1848 ha fissato i ter- mini di quello che si presta dagli ufficiali della milizia nazio- nale (articolo 50).

Cosí fu praticato in Francia al tempo della monarchia co- stituzionale e sotto il Governo della repubblica (leggi31 ago- sto 1850 e 8 agosto 18/9).

Credette impertanto Ja Commissione doversi preferire in questa parte il progetto che il Governo aveva presentato nella tornata di questa Camera del 27 maggio 1851, il quale all’ar- ficolo 4 stabiliva la formola del giuramento.

Nell’articolo secondo è fissato il termine entro cui deve il funzionario assumere l’esercizio delle sue funzioni, e si dá facoltá al ministro di prorogario per giuste cause.

Propone la Commissione di stabilire che il termine non iu- cominci dalla data del decreto di nomina o di destinazione, sibbene dal notificamento fattone al farzionario e che il mi- nistro, col mezzo della proroga, non possa protrarlo al di lá del doppio.

Non può contrastarsi la ragionevolezza del primo emenda- mento, imperciocchè decorre inutilmente pel funzionario tutto quel tempo che precede il fattogli notificamento della sua nomina 0 destinazione. Questo emendamento è tanto piú ne- cessario in quanto che l’articolo 88 del progetto considera come dimissionari i giudici inamovibili traslocati, che avranno lasciato decorrere un termine maggiore del doppio di quello fissato dall’articolo 3 senza assumere l’esercizio delle nuove loro funzioni, mentre l’articolo 3 si riferisce a sua volta al- l’articolo 2.

Senza il progettato emendamento, dipenderebbe da una vo- lontá o da una trascuranza non imputabili al funzionario no- mirato o traslocato, lo abbreviare soverchiamente quel ter- mine che la legge gli accorda onde si trasferisca nel luogo di sua destinazione.

Il secondo emendamento è consigliato dall’interesse pub- blico e dal finanziario, poichè per un lato non deve rimanere vacante per tempo troppo lungo una carica di giudice o di uffiziale del pubblico Ministero, e d’altra parte non è giusto che decorra lo stipendio dal giorno della nomina, se il nomi- nato non può, anche per giuste cause, assumere l’esercizio delle proprie funzioni entro ur tempo determinato.

La seconda parte dell’articolo 3 parve inutile alla Commis» sione, e quindi ne fu soppressa. Aliorquando un funzionario non assume l’esercizio delle sue funzioni nél termine pre» scritto o prorogato, se si tratta di giudice inamovibile prov- vede abbastanza l’articolo 85 del progetto del Governo, e se trattasi invece di giudice amovibile il potere esecutivo è in pieno arbitrio di rivocare la di lui nomina o dispensarlo da ulteriore servizio, senza bisogno d’inserire nella legge il pre- cetto di surrogario, precetto che esso potere potrebbe sem- pre rendere illusorio nominando di bel nuovo lo stesso fun- zionario, ove per avventura non amasse surrogarlo con la nomina di altro individuo.

Caro II. — Delle incompatibilitá e dell esenzioni.

1 membri dell’ordine giudiziario debbono intieramente de- dicarsi all’amministrazione della giustizia, e quindi astenersi da tutto ciò che petrebbe distoglierli dai loro doveri abituali, oppure compromettere în alcuna maniera Ja loro dignitá o la loro indipendenza. Il perchè le leggi della Francia hanno a mano a mano pronunciato a loro riguardo un gran numero d’incompatibilitá, vietando ad essi l’esercizio di ogni fun-