Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/385

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zione amministrativa, della professione di avvocato e di notaio, di ogni impiego soggetto a contabilitá e della mer- catura.

Il progetto del Governo dichiara incompatibili le funzioni giudiziarie e quelle del pubblico Ministero colle cariche di sindaco, vice-sindaco e segretario comunale, poichè i sin- daci e i vice-sindaci, come uffiziali del Governo, sono tal- volta chiamati a funzioni che non si conciliano colle attribu- zioni del potere giudiziario, e i segretari, quantunque eletti e stipendiafi dai comuni, sono collocati in tale dipendenza che potrebbe produrre ostacoli al pieno e libero adempi- mento dei loro doveri giudiziari. Questi motivi non si esten- dono alle funzioni di consigliere comunale, provinciale o di- visiorale, epperò il progetto non ne fa menzione.

È poi proibito in modo generale l’esercizio di ogni profes- sione e della mercatura, senza bisogno di eccettuarne i giu- dici dei tribunali di commercio, giacchè il progetto non si estende ad essi loro, come non si estende ad ogni altra specie di tribunali speciali.

Fu invece stabilita una eccezione per l’esercizio del nota- riato in quanto ai vice-giudici e ai segretari di mandamento, e la Commissione vi aggiunse pur quella del patrocinio in quanto ai vice-giudici. Se infatti si permette a costoro che non ricevono stipendio dallo Stato l’esercizio del notariato, non si vede ragione per cui non si permetterebbe loro ngual- mente il patrocinio. Senza ciò nessuno degli avvocati si pre-

  • sterebbe all’esercizio delle funzioni gratuite di vice-giudice,

le quali perciò dovrebbero sempre affidarsi a semplici notai, sebbene, nell’interesse della giustizia, si debba procurare di regola che non sia vice-giudice chi non è laureato in legge e non ha compito la pratica necessaria per l’ammessione al patrocinio. Può esservi necessitá di nominare vice-giudice ‘a notaio se non possa aversi un avvocato; ma, onde una tale necessitá si avveri il meno possibile, fa d’uopo permettere che il vice-giudice lauresto possa esercitare il patrocinio, come si permette al vice-giudice notaio di esercitare il nota- riato. A primo aspetto era parso che vi fosse plausibile ra- gione di differenza tra P’uno e l’altro, perchè si avessero piú a temere le relazioni dell’avvocato patrocinante coi propri clienti quando egli è chiamato a giudicare, che le relazioni di un notaio che si limita a rogare le convenzioni delle parti, ma si considerò che nelle cittá ben di rado gli avvocati pa-

.trocinano le cause mandamentali, se si fa astrazione dalle

cause possessorie di maggiore importanza, e negli altri co- muni il patrocinio dinanzi ai giudici è invece esercitato dai notai, si perchè vi ha difetto di avvocati patrocinanti, sí per- chè il regio biglietto in data 10 marzo 1829 diretto ai Senati prescrisse appunto che, ove non esiste collegio di causidici, siano ammessi i notai a rappresentare i litiganti nanti i giu- dici di mandamento. (Atti del Governo, vol. 49, pag. 69) (1).

Fu soppressa come inutile Ja seconda parte dell’arlicolo 8, poichè un incarico straordinario commesso ad alcuno tempa- rariamente non può credersi compreso nella prima parte di esso articolo, ove si parla delle cariche di sindaco, di vice- sindaco o segretario comunale e dell’esercizio delle profes- sioni o del commereio.

Finalmente se l’opera dei giudici e dei funzionari del pub- blico Ministero deve essere continua e non distratta per altre occupazioni, ragion vuole che siano esenti da qualunque pub-

(1) Nell’ordinanza francese del 20 novembre 1822 (articolo 42) fu dichiarato che la professione dell’avvocato è incompa- tibile con tutte le funzioni dell’ordine giudiziario, eccettuate quelle di gindice supplente.

blico servizio estraneo alle loro funzioni, come fu stabilito in Francia coll’articolo 5 della legge del 27 ventoso, anno 8.

Notisi che la legge li dispensa da ogni servizio, quale sa- rebbe quello della guardia nazionale, ron giá da ogni uffizio, come quello della tutela. E sebbene tale esenzione non si estenda ai vice-giudici di mandamento, ciò nullameno è fuori — di dubbio che il vice giudice nel tempo in cui esercita le funzioni del giudice va esente da quei pubblici servizi che sono con esse incompatibili.

La legge vigente sulla guardia nazionale, nel modo in cui ne fa applicato l’articolo undecimo, escluderebbe in modo assoluto da quel servizio ogui vice-giudice, perchè questi sa- rebbe nel novero di quei funzionari che possono all’occor- renza richiedere la forza pubblica. Ma tale esclusione dipen- dendo da una legge speciale non può essere in contrasto col- l’articolo settimo del progetto, che, senza estendere ai viee- giudici la esenzione generale da ogni pubblico servizio, lascia intatte quelle esclusioni di pubblico interesse che stanno scritte in leggi speciali.

Capo ill. — Della candidatura per le funzioni giudiziarie,

Sezione I. — Delle funzioni giudiziarie in generale.

Nessuno può mettere in dubbio la convenienza di fissare nella I:gge le condizioni di ammissione alle funzioni giudi- ziarie, e di richiedere, oltre la laurea dottorale, altre prove di capacitá. Fu detto con ragione, parlando della legge del 25 ventoso, anno 12, che «dans aucun temps, dans aucun pays, un élève n’a jamais appris son état dans les écoles. On ne doit y chercher, et l’on ne peut y trouver que les moyens d’apprendre.»

La Commissione impertanto opinò doversi adottare in mas- sima l’articolo ettavo del progetto, e vi aggiunse l’obbligo dell’esame per gli avvocati patrocinanti che non contino ancora oito anni di esercizio. Se l’esame è prescritto per la nomina di uditore (articolo 11); se per essere ammesso a tale esame è d’uopo avere conseguito la laurea ed avere at- teso alla pratica forense per due anni; se infine l’uditore non può essere ammesso a funzioni giudiziarie fin dopo due anni di uditorato (articolo 8); non parve sufficiente ad esen- tare da ogni esame il solo patrocinio pei corso di tre o quat- tro anni, essendo pochi gli avvocati che nei primi anni di esercizio abbiano cause in tale copia da poter fornire, per mezzo del patrocinio, certa prova di quella capacitá che si richiede per elevarli di slancio e senza esame a cariche giu- diziarie.

Ha poi ristretto a tre anni l’esercizio del patrocinio per ammettere a funzioni giudiziarie chi non è editore, ed ha tolto la condizione che il patrocinio o le funzioni di uditore siansi esercitatealmeno in parte presso una Corle di appello, adottando per tutti il disposto dall’articolo 20 del progetto del Governo, giacchè, perle ragioni che si diranno a suo luogo, ha creduto chei giudici di mandamento debbano essere nominati giudici nei tribunali provinciali a preferenza dei supplenti, e perciò non si hanno da esigere per gli ultimi maggiori ga- ranzie di capacitá.

Sezione II. —- Degli uditori.

Nella relazione unita al progetto di legge sull’ordinamento giudiziario, presentato alla Camera nel 1851, furono svolte le ragioni che suggerirono fra noi la peregripa instituzione degli uditori a vece di quella dei volontari negli uffizi degli avvocati generali; quindi non occorre ripeterle qui.