Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/387

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convenienti assai piú gravi e perniciosi, Moltiplicando le Com missioni, sarebbe impossibile adottare e mantenere per tatti uno sfesso sistema, uno stesso rigore. L’una di esse sarebbe indulgente, un’altra sarebbe rigorosa: e, quel che piú monta, mancherebbe un giudizio comparativo fra tutti i candidati delle diverse parti dello Stato.

Fu quindi mantenuto l’articolo 13 con una modificazione intorno al modo di comporre ia Commissione centrale di e- same, essendosi attribuita facoltá al Governo di valersi ezian- dio di avvocati patrocinanti, potendo egli trovare pure nel foro quelle distinte capacitá che ottimamente rispondono alla di lui confidenza.

Nellarticolo 14 fu aggiunto che gli uditori dovranno fare quei lavori che loro saranno prescritti dal capo dell’uffizio del pubblico Ministero; lo che poteva dirsi implicito nella ge- nerale disposizione che li assoggetta alla di lui direzione e sorveglianza.

Fu invece soppresso articolo 15 del progetto del Governo, non essendo parso ia armonia colle disposizioni del Codice di procedura civile, votato dal Parlamento in questa Sessione. Secondo questo Codice debbono i giudici deliberare all’i- stante ed immediatamente dopo sentite le parti, essendo solo permesso in via di eccezione differire la prolazione della sen- tenza ad una delie prossime udienze, ove la causa richie- desse una qualche discussione (articolo 196). Di piú la vota- zione deve farsi in segreto coll’intervento dei soli votanti (ar- ticolo 497). Come adunque si vorrá che il presidento fermi. nata l’udienza e prima defta votazione richieda il parere de- gli uditori? I giudici, terminati i dibatiimenti, debbono tosto ritirarsi nella sala di Consiglio per votarein segreto, senza distrarsi con altri affari, e debbono di regola pronunziare all’istante la loro sentenza. Questa rapida procedera non per- mette al presidente di richiedere i) parere dell’udiiore a fine di formarsi un’opinione della sua capacitá, non potendosi credere che lo scopo di tale parere sia quello di meglio illu- minare il tribunale, perché questo scopo lo si deve ottenere consultando invece il pubblico Ministero. Può inoltre divenire pericolosa questa indiretta ingerenza degli uditori nella di- scussione delle quistioni nel seno del tribunale o della Corte, perocchè le parti potrebbero procacciarsi in essi loro degli officiosi patrocinatori nel segreto delle conferenze dei giu- dici.

La Commissione nou potè nemmeno accettare ia seconda parte di detto articolo, che autorizza il presidente d’incari- care gli uditori dei lavori preparaterii per la spedizione degli affari, senza che possano esercitare verun atto di giurisdi- zione, perocchè nel sistema del mentovato Codice di proce- dura civile le parti stesse istrniscono le loro cause valendosi del ministero degli uscieri, ed il giudice vi prende parte quando occorre di esercitare quella giurisdizione, che gli ap- partiene come giudice. E se dal procedimento civile si tra- scorre al criminale, ogni atto scritto che ha luogo prima della pubblica istruzione dev’essere affidato al giudice istruttore o al giudice di mandamento, e per contro la da farsi al cospetto del tribunale e del pubblico tutto ciò che compone il dibatti- mento orale.

Si tolsero dail’articolo 16 del progetto le parole che fanno cenno della maggiore attitudine per la carriera del pubblico Ministero concorrente negli uditori che con decreto reale vengono specialmente applicati all’ufficio del procuratore ge= nerale, perocchè essendo il Governo giudice supremo di tale attitudine, è inutile che la legge la prescriva come condi. zione, di cui nessuno potrebbe chiedergli conto.

Fu tolta finalmente dall’articolo successivo la espressa di-

chisrazione che gli uditori applicati debbano eseguire i la- vori loro affidati dal capo dell’ufficio da cui dipendono, sí perchè basta ad obbligarneli la Joro generale dipendenza dal capo medesimo, si perchè fu giá detto nell’articolo 14% che tutti gli uditori fanno quei lavori che sono loro prescritti dal capo dell’uffizio del pubblico Ministero.

TITOLO Il. Dei Giudici. Caro I. -- Dei giudici di mandamento.

I giudici di mandamento stabiliti negli Stati di terraferma coll’editto organico del 27 settembre 1822, e nella Sardegna con quello del 40 agosto 1858, somigliano meglio ai giudici di pace delia Francia, che ai giudici ordinari, i quali esiste- vano tra noi prima del 1822 in conformitá delle regie Costi- tuzioni del 1770, e del regio regolamento pel ducato di Ge. nova del 13 maggio 1815.

Nel 1790, allorchè l’Assemblea costituente decretò l’ordi- namento giudiziario, si bramava ardentemente prevenire i processi rovinosi, e a questo fine si pensò di creare dei giu- dici posti è contatto dei contendenti, informati delle loro abi- tudini, dei loro costumi, dei Joro bisogni, e dei loro interessi, i quali fossero meno giudici che consiglieri e conciliatori, Il perchè furono chiamati giudici di pace, ed eletti a tempo da- gli abitanti del loro distretto ebbero ia giurisdizione volon- taria per gli atti occorrenti nell’apertora delle successioni e nelle tutele, e la giurisdizione confenziosa nelle azioni pos- sessorie qualenque ne fosse il valore, e nelle personali 0 mo- biliari sino a lire cento, salvo l’appello pei valori al di sopra di lire 50. Questa giurisdizione contenziosa dovevano eserci- tarla coll’assistenza di due assesseri eletti nella stessa con- formitá; e per le cause non comprese in essa il giudice e gli assessori erano uffiziali di pace e di conciliazione, e dovevano tentare lamicale componimento prima che i litiganti potes- sero piatire innanti i tribunali. Nè pei giudici di pace nè per gli assessori era prescritto un grado accademico, od altra prova di capacitá, ma solo si richiedeva che avessero compiuta Detá di trent’anni, e fossero eleggibili per le amministrazioni di dipartimento o di distretto (1).

Le basi principali di tale instituzione furono sempre man- tenute in Francia, e solo vi si apportarono dei lievi cambia» menti,

La legge del 29 ventoso anno IX abolí gli assessori, e vi sostituí dei supplenti chiamati solo a surrogare il giudice in caso di malattia, di assenza, o di altro impedimento legit- timo.

La nomina dei giudici di pace, ai pari di quella di ogni al- tro funzionario dello Stato, fu attribuita al Re colla carta co- stituzionale del 1830.

I giudici di pace che a principio non conoscevano di ai- cuna infrazione alle leggi penali, divennero tribunali di po- lizia per punire le contravvenzioni (2), ed uffiziali di polizia giudiziaria per ogni sorta di reato (3).

Finalmente colla legge del 25 maggio 41838 fu alquanto e- stesa la loro competenza nelle materie civili, ma nulla si in- novò alle condizioni di loro eleggibilitá. Quest’ultimo punto fu dibattuto nell’occasione di tale legge, ed altre volte ancora,

(1) Legge in data 16 agosto 1790, tit. 11 c x.

(2) Vedasi il Codice d’istruzione criminale, articolo 137 e se- guenti,

(3) Articoli 8 e 9 di detto Codice.