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tiganti che ognuno di essi conta a suo favore la metá dei voti, li obbliga al ritardo ed alla spesa di una seconda di- sputa, e per colmo rende palese il voto del nuovo giudice, essendo quello che fa decidere la lite nell’uno o nell’altro senso. lí correttivo che vi arrecava rendeva anche piú difet- toso ii sistema sotto altri rapporti, poichè il voto decisivo sa- rebbe stato riservato ad un giudice che non avrebbe assi- stito all’udienza in cui fu trattata la causa, conculcando cosí e la ragione naturale che non permette di giudicare alcuno senza averlo sentito, e il nuovo Codice di procedura, ove è detto che non potranno concorrere alla votazione quei giu- dici iquali non abbiano assistito all’udienza (articolo 198), e perfino lo Statuto che volendo pubbliche le udienze dei tri- bunali (articolo 72) richiede implicitamente che in esse in- tervengano non solo i contendenti e i loro difensori, ma co- loro eziandio che debbono giudicare.

Gli altri commissari impertanto respinsero tale proposta; e siccome nel nuovo Codice di procedura (articolo 198) fu giá stabilito per tutte Ie sentenze in generale che, allor- quando fosse presente all’udienza un numero pari di giu- dici, dovrá astenersi dal votare il meno anziano, si tralasciò d’inserire in questo progetto una eguale disposizione.

Nell’attuale legislazione come in quella della Francia, i giudici istruttori possono intervenire e votare nelle cause correzionali da essi istruite, non essendovi disposizione che lo proibisca. Ad onta del silenzio della legge vi fu ciò nulla- meno chi opinò in senso opposto con ragioni attinte partico larmente dallo spirito di essa, e da alcune positive disposi- zioni di un ordine diverso (1). Questa opinione che avendo a lotiare con una pratica contraria non potè trionfare nel campo del diritto costituito, conservò tutta la sua forza e tutta la sua ragionevolezza trattandosi di giure a costituirsi. Allorquando nel seno dell’assemblea nazionale venne in di- scussione il progetto di legge sull’ordinamento giudiziario presentato dal ministro Marie nella seduta del 17 ottobre 4848, i signori Durand de Romorantin, Isambert e Rénouard alzarono la voce per dimostrare con parole generose e cal- zauti quanto importasse alla retta amministrazione della giu- stizia, non che alla sicurezza ed alla confidenza degli impu- tati, proibire al giudice istruttore di votare nei processi cor- rezionali da esso istruiti. Egli che, andando in cerca degli in- dizi e delle prove di reitá, ha dovuto interrogare i testimoni e dettarne le deposizioni, preparando cosí tutti gli elementi delle accuse, non può presentarsi all’istruzione pubblica sce- vro affatto da qualunque prevenzione, e disposto a racco- gliere dalle sole risultanze di essa istruzione, messe in chiara luce dal conflitto dell’accusa colla difesa, quell’intima con- vinzione che deve condurlo o alla condanna o all’assolutoria. In un giudizio di convinzione non alligato a teorie legali di prova, non potrete mai credere da senno che il giudice istrut- tore nel presentarsi all’udienza non porti seco una prima opinione sulla reitá dell’imputato, pel quale ha egli stesso raccolto gli elementi di un primo giudizio preparatorio pro- nunziato sul di lui rapporto da una Camera di Consiglio, di cui è membro nato (2), e tanto meno potrete pretendere che l’imputato abbia confidenza della sua imparzialitá. Eppure tutto il fondamento del sistenia dell’istruzione orale sta in questo che l’opinione del giudice intorno alla reitá dell’ac- cusato deve formarsi unicamente sulle risultanze di essa istru

(1) Boureuienon, Manuel d’instruction criminelle, sull’arti- colo 55; e Lure: Durove nella Revue de législation, tit. vu, pa- gina 300.

{2) Codice di procedura criminale, art, 224 e seguenti,

zione, fatta in pubblico, in presenza dell’imputato e de’ suoi difensori ; lo che richiede essenzialmente che tutti i giudici si presentino all’udienza esenti affatto d’ogni prevenzione, e li- beri da ogni influenza (1). Lo spirito di parzialitá esiste quasi necessariamente nell’istruttore, abbenchè vi sia involontario c lo straseini a sua insaputa, poichè la ricerca del vero cui si dedicò con uno zelo altrettanto investigatore quanto illu- minato, ha lasciato in lui una tale convinzione a cui egli senza volerlo ubbidisce per istinto. Il vero nella sua mente è la reitá, e senza avvedersene egli tende a compiere quell’o- pera che come istruttore iniziò nel suo gabinetto. Assistete ad una udienza in cui esso presieda, e mentre le sue parole e i suoi atti faranno fede che dirige il dibattimento con piena cognizione di causa, vi proveranno ugualmente che nel desi- derio di essere e di mostrarsi imparziale, tuttavia egli si trovi in tali condizioni da non poterlo essere.

Con tutto ciò la maggiorauza dell’ assemblea non accettò l’emendamento che erasi proposto in quel senso, mai motivi addotti in contrario non reggono al paragone.

Si otterrebbe sicuramente un bene maggiore se oltre di escludere l’istruttore dal giudizio che succede al rinvio, si escludessero ancora gli altri giudici che seco lui fecero parte della Camera di Consiglio. Infatti i consiglieri di Appello, che vofarono sull’accusa, non possono nella stessa causa, sotto pena di nullitá, fir parte del magistrato che deve giudi- care (2). Ma se ragioni di pura economia non permettono di ottenere il meglio, perchè sarebbe duopo aumentare di troppo il personale dei tribunali provinciali, non ne viene per questo che non debbasi accettare il bene, con escludere istruttore dai votare nelle cause da esso istruite, sí perchè concorrono in lui motivi maggiori di prevenzione che negli altri giudici, i quali non ebbero parte negli atti d’istrutto- ria; sí perchè l’esclusione di un solo membro lascia modo di formare una sezione di tre giudici senza aumentare il perso- naie anche allorquando il tribunale sia composto del presidente, dell’istruttore e di un giudice, potendosi avere o un giudice supplente o il giudice di mandamento (articolo 37 del pro- getto); e d’alfra parte curando Ia piena osservanza dell’arti- colo 289 del Codice di procedura criminale per la citazione diretta dell’imputato, si possono rendere piú rari che nol siano nella pratica gli atti d’istruttoria ed il giudizio della Camera di Consiglio nelle materie correzionali. Arroge che nei tribunali composti di piú sezioni si possono queste com- porre in modo che i membri della Camera di Consiglio non facciano parte delle sezioni incaricate degli affari correzio- pali; la quale avvertenza tendendo essa pure ad alleviare il male, non isfuggirá certamente al ministro della giustizia.

L’altro obbietto che il giudice istruttore prendendo parte alla istruzione orale ed alla sentenza del tribunale vi arrechi maggiore garanzia di buona giustizia, poichè conoscerdo profondamente il processo ed avendolo seguitato in tutti i suoi elementi e in tutti i suoi dettagli, faccia concepire di sè una presunzione di veritá anzichè un sospetto di prevenzione ed eserciti cosí sugli altri giudici una influenza legittima e vantaggiosa (3), urta di fronte col sistema del pubblico di-

(1) Notisi che, nel progetto di legge sulle Assisie con giurati, presentato dal Ministero nella seduta del 17 maggio 1854, fu espressamente stabilito all’articolo 13, ad esempio dell’arti- colo 257 del Codice d’istruzione criminale francese, che il giudice istruttore non potrá far parte della Corte di as- sisie.

(2) Codice di procedura criminale, articolo 363.

(3) Questo obhietto fu messo in campo nell’Assemblea fran- cese dal signor Rouher, relatore della Commissione e dal si

| gnor Sénard che ne appoggiò le conclusioni,