Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/392

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regolata dai decreto reale del 3 di ettobre 1848, presenta una vera anomalia. Ivi infatti è prescritto che il magistrato d° Appello dell’isola sia composto di tre classi, due sedenti in Cagliari, una in Sassari: che le classi di Cagliari esercitino la loro giurisdizione nel territorio assegnato ai tribunali di prima cognizione di Cagliari, di Oristano, di Nuoro e di La- nusei, e la classe di Sassari la eserciti nel territorio assegnato ai tribunali di Sassari e di Tempio : che la classe sedente in Sassari abbia col primo presidente del magistrato le s’esse relazioni d’ordine e di disciplina che hanno le due classi se- denti in Cagliari: che una frazione dell’ufficio dell’avvocato fiscale generale risieda presso la classe sedente in Sassari, e vi eserciti le sue incombenze sotto la dipendenza del capo residente a Cagliari: che nello stesso modo risieda in Sassari e vi eserciti le sue funzioni una frazione dell’ufficio dell’ av- vocato dei poveri di Cagliari.

Nel progetto d’ordinamento giudiziario del 1851, la se- zione sedente in Sassari era stata provvisoriamente conser- vata: erasi però dichiarato che, instituite le Assisie, essa di- verrebbe affatto inutile, constano fin d’allora al Governo che troppo tenue era il numero delie cause civili che era chiamata a decidere essendo assai ristretto il suo territorio.

Ora il Governo, in coerenza appunto di quanto aveva di- chiarato nel 1851, ne propone la soppressione, massime in vista della divisata instituzione delle Assisie, avendo dimo- strato coi dali statistici che poche furono negli affari civili le sentenze pronunciate da quella sezione negli anni 1849, 4850 e 1852.

Contro tale proposta fu presentata alla Camera una peti- zione sottoscritta da piú di 700 abitanti di diverse cittá e co- munitá ora soggette alla giurisdizione della sezione d’Appello di Sassari, ed ivi si cercò di confutare i motivi accennati dal signor ministro di grazia e giustizia. Non ha peso alcuno, al dire dei ricorrenti, l’obbietto che in quella sezione «troppo debole in numero non si possano formare quelle massime di giurisprudenza, che sono poi l’oggetto di utili tradizioni, le quali si formano solo nei grandi corpi giudiziari per la (rat- tazione dei molti e svariati affari che vi affluiscono, pel con- corso dei lumi, e per la solennitá e profonditá delle discus- sioni,» avvegnachéè la Corte suprema di cassazione è insti- tuita appositamente onde mantenere uniforme in tutto lo Stato l’applicazione della legge, nè dopo la sua creazione vi hanno piú da essere altrettante giurisprudenze quanti sono i magistrati di Appello. Nemmeno ha peso, dicono i ricorrenti, l’altro obbietto che «i membri delle Gorfi superiori, a ra- gione della maggiore autoritá che natoralmente acquista, ed il rispetto che per se stessa imprime un’alta Corte di giu- stizia composta di molti e distinti magistrati, contraggono piú facilmente quel nobile carattere di libertá e d’indipendenza che li rende stranieri ed inaccessibili ad ogni maniera di per- sonali e locali influenze;» poichè i magistrati di Appello, salvo qualche rara eccezione, deliberano sempre divisi in se- zioni, e quindi la risponsabilitá delle singole decisioni cade sempre su cinque o sei consiglieri, e d’ altra parte il progetto del Governo lascia sussistere la Corte d’ appello di Nizza com- posta di soli undici membri. Se questi due primi motivi fos- sero principalmente quelli che determinarono il Governo a proporre la soppressione della classe o sezione sedente in Sassari, dovrebbonsi qui sottoporre a profondo e minuto esame ; ma risulta invece dalla relazione unita al progetto del Ministero che la soppressione fu consigliata precipua- mente da altri motivi; e quelli sovra addotti vennero solo in aggiunta. Nessuno vorrá negare che è vera anomalia lo avere in Sassari una sezione di una Corte che ha residenza in Ca-

gliari, e questa anomalia non si riscontra nella Corte di Nizza sebbene non sia divisa in sezioni. Or dunque in un progetto organico sull’ordinamento giudiziario non si ha da esaminare se debbasi o no mantenere cosiffatta eccezione, ma piuttosto se sia o no necessario stabilire in Sardegna due Corti d’ap- pello, luna in Cagliari e l’altra in Sassari, La questione non | riguarda i giudizi criminali, perchè questi nel sistema del progetto sarebbero affidati alle Corti di assisie, nè quello di Cagliari sará il solo circondario di esse Corti per tutta la Sardegna, sebbene per f{ntta l’isola sia stabilita una sola Corte di appello. Pei giudizi civili le lontananze non produ- cono cosí gravi conseguenza quali si hanno da temere nei criminali anche allorquando non vi sono giurati. È quindi inutile fener dietro a quelle parti della petizione che si rife- riscono alle cause criminali. Riguardo alle civili, il Ministero osservò che la sezione di Sassari pronunciò nel 1849 n° 39 sentenze fra interlocutorie e definitive; nel 1850 ne pronun- ciò 67, e 46 nel 1852. Aggiunse che le due sezioni sedenti in Cagliari pronunciarono, nel 1849, 115 sentenze tra interlo- cutorie e definitive ; nel 1850, 1%1 e nel 1852 ne pronunzia- rono 100. Quindi riunite le sentenze pronunziate a Cagliari con quelle pronunziate a Sassari se ne hanno in media 169 per anno ; nè per fermo può alcuno opporre che tale numero sia soverchio per una Corte divisa in due sezioni. Oppongono i ricorrenti «che in Sardegna non si può appellare senza ri- portare la copia degli atti, e che questo impedimento aggiunto alla carta bollata riesce insormontabile alla maggior parte dei litiganti, attesa la povertá del paese,» Credono essi che «colla nuova procedura civile, allorquando la facilitá di ap- pellare sará eguale in Sardegna e nel continente, le cause di appello seguiranno la proporzione di quelle di prima in- stanza. E siccome, essi aggiungono, le cause di prima instanza dei tribunali della divisione giudiziaria di Sassari sono numerose, quasi come quelle dei tribunali del cireon- dario di Nizza, cosí è da credere che le cause civili della classe d’Appello di Sassari raggiungono quasi il numerò di quelle del magistrato di Nizza.» Risconirando però la stati- stica giudiziaria che venne pubblicata dal Ministero di grazia e giustizia nel supplimento al numero 76 della gazzetta uf- ficiale del 1853, se ne deduce che dai tribunali di prima co- guizione di Sassari e di Tempio, nel cui territorio, come giá fu notato, trovasi ristretta la giurisdizione della classe d’Ap- pello sedente in Sassari, vennero pronunziate in complesso, nel 1849, 207 sentenze ed ordinanze tra le definitive e le in- ferlocutorie; nel 1850 ne vennero pronunziate 374, e nel 1852, 385 (1). Togliete da questo numero le sentenze pronunziate in grado d’Appello sovra pronuncie di giudici di mandamento, e le sentenze inappellabili o per difetto di somma, o per essere di mera istruttoria, ovvero interlocu- torie non arrecanti gravame irreparabile in definitiva, e final» mente tutte quelle cui le parti si acquietano volontaria. i mente, ne rimarrá tale un numero che non potrá richiedere i Ja istituzione di una Corte di appello nella cittá di Sassari, tenuto anche conto dei gindizi di appellazione in materia correzionale. E psichè si citò a confronto la Corte di Nizza, come quella che nelle provincie di terraferma esercita giu- risdizione in un territorio piú ristretto di quello assegnato alle altre Corti, gioverá osservare che i tribunali di Nizza, di San Remo e di Oneglia, soggetti a quella giurisdizione, pro- nunzisrono nel 1849, 1739 sentenze in materia civile;

(1) Quando si fece l’anzidetta pubblicazione non si erano ancora compiutamente raccolti gli clementi statistici dell’anno 1851.