Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/395

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nel correzionale. Per le quali considerazioni la vostra Com- missione opinò unanimemente non potersi col primo progetto del Governo promettere alla nazione un considerevole ri- sparmio, e forse nemmeno un risparmio qualunque nelle gravi spese della giustizia criminale. A parte quindi ogni uti- litá di tale natura, passò ad esaminare la bontá intrinseca di questa parte del progetto.

Nell’attuale sistema il giudizio dei crimini è affidato ad una sezione del magistrato di Appello compesta di un numero pari di consiglieri non minore di sei: essa decide suli’aceusa pro- nunciata da una sezione dello stesso magistrato composta di un numero di consiglieri non minore di tre: le quistioni di fatto e quelle di diritto sono poste a parfito separatamente, e risolte alla maggioranza di voti ; se vi è paritá prevale l’av- viso piú favorevole all’accusato : le prove si debbono ricavare dalle risultanze dell’orale dibattimento, ma non vi ha teoria legale di prova, la quale perciò dipende onninamente dalla convinzione de’giudici: quattro voli imperianto sopra sei vo- tanti decidono della libertá, dell’onore e della vita dei citta» dini, e nelle questioni del fatto la decisione è sovrana.

Un tale sistema non è sicuramente il migliore; la causa dell’imputato non è guarentita sufficientemente; un errore di fatto, comunque involontario, un giudizio non abbastanza maturato, una fatale prevenzione, una rea influenza, posseno compromettere irreparabilmente ia vita di un cittadino accu- sato, ma non colpevole.

Se ad una parte dei consiglieri di Appello sostituite nelle Corti di assisie tre o quattro giudici inferiori, renderele peg- giore quel sistema che attualmente è giá difettoso.

I giudici inferiori che sono nel principio di loro carriera, ed aspirano di continuo all’avanzamento, sono faor di dubbio piú soggetti dei giudici superiori alle influenze del potere, e può questi con piú coraggio fare pressione sopra di essi. Que- sta prima considerazione basta da sola a far iemere le conse- guenze del sistema d’Assisie di cui ragioniamo. Ma vi è di piú. 1 giuuice inferiore non presenta tolte quelle guarentigie di scienza e di pratica che si hanno presualivamente vel giu- dice superiore piú esperto e piú provetto. Senza questa pre- sunzione di maggiore capacitá ed esperienza mancherebbe uno dei motivi che fanno prevalere una sentenza d’Appello determinata dal voto di tre consiglieri tra cinque votanti, alla sentenza di prima insfanza votata unanimemente da Ire giu- dici inferiori. Non può quindi negarsi che vi abbia minore garanzia di giustizia in una sentenza pronunciata da tre giu- dici suneriori, e da tre inferiori in paragone di quella che sia pronunziata da sei giudici tatti superiori, Supponete chei tre giudici inferiori abbiano pronanziafo unanimi una sentenza in materia correzionale, e da questa siasi appellato alla Corte; supponete ancora che tre consiglieri deputati sd intervenire con essi in ana Corte d’assisie riparino quella sentenza, con- tro il voto di altri due consiglieri; sará evidente con ciò che in un realo meno grave, e per una pena correzionale, il voto di un consigliere di Appello avrá pesato di piú nella bilancia della giustizia, che non i tre voti riuniti dei giudici di prima istanza. Se cosí é stabilito per Je materie correzionali, come mai potrá permettere un savio legislatore che nelle crimi- nali, e cosí nelle piú gravi, il voto del giudice provinciale abbia fo stesso peso del consigliere di anpello? Come vorrá ammettere a giudicare inappellabilmente nelle cause capitali chi non può pronunziare senza appello la pena leggiera di pochi giorni di carcere?

Devesi anche tenere che nelle deliberazioni delle Corti di assisie i! voto dei consigliari di Appello eserciti perniciosa in- finenza snl voto dei giudici provinciali è perchè costoro ripo-

sino in buona fede sulla maggiore capacitá dei primi, o per- chè sieno ad essi ossequienti, come è frequentemente l’infe- riore verso il superiore, tenufo conto specialmente che per quei giudici sono motivo di speranza 0 di timore le informa- zioni che sul conto loro possono i consiglieri di Appello som- ministrare 2’ capi della magistratura od al Ministero. Ove poi si avverasse, come taluno volle prevedere, che i giudici provinciali sedendo nelle Corti di assisie assieme a consi- glieri d’Appello, ambiscano di mostrarsi col fatto uguali ad essi nel voto, indipendesti e superiori ad ogui riguardo, po- trebbe sliora accadere che fossero spinti a votare piú nell’uno che nell’altro senso per ciò appunto che i consiglieri di Ap- pello professassero opinione contraria ; lo che potrebbe con- durre a mali anche piú gravi.

Tutte queste considerazioni determinarono la Commissione ad opinare unanimemente non essere accettabili le Assisie senza giurati, giusta il sistema del primo progetto ministe- riale; volse quindi le sue meditazioni ad un sistema di- Verso,

Parlando dell’instiluzione dei giudici del fatto pei reati comuni, aveva detto il ministro nella sua relazione che «per ora il Governo non potrebbe risolversi a prendere l’iniziativa di una simile deliberazione, sia perchè in alcune parti dello Stato l’uffizio del giurato sarebbe forse considerato come un grave peso imposto ai cittadini, che non amano sempre di essere con disagio distelti dalle ordinarie loro occupazioni, e che in altre parti forse i giurati non potrebbero esercitare Vuffizio loro con quella sicurtá d’animo che del tatto si addice alla. somma importanza delle loro funzioni.» Cosí dicendo aveva per altro annunziato «che non sará lontano il tempo in cui la instituzione dei giurati, talmente consentanea ai paesi che si reggono a libertá, potrá essere pienamente af- tuata in tutto il regno senza eccezioni e riserve,» Uguale annunzio si era dato dal Governo nella relazione sul progetto d’ordinamento giudiziario presentato alla Camera nel 1854, ove si disse che «il Ministero vedeva approssimarsi il giorno in cui le liberali instituzioni del paese avranno un maggiore svilappo per ciò che risguarda ai giudizi criminali che pre- sentemente sono di competenza dei magistrati d’Appello; ed a questa parte della legislazione aveva giá rivolti i suoi pen- sieri.» Anche innanzi alla presentazione di quel primo pro- getto gli organi del Governo avevano nel seno di questa Ca- mera dichiarato che il Ministero non era avverso all’institu- zione dei giurati, e che fra poco sarebbesi discusso solenne- mente inferno ad essa, in occasione cioè del riordinamento giudiziario (1).

La instituzione dei giurati è la riforma piú importante che i progressi della civiltá abbiano introdotto nell’amministra- zione della giustizia criminale; è una delle basi, uno dei perni di ogni civile e libero reggimento. Fondata sull’idea che l’amministrazione della giustizia criminale dev’essere in armonia infima e completa colla coscienza pubblica, non fu inventata da popoli maturi nella civiltá, ma si rigviene nei primordi di quasi tutte le nazioni, imperciccchè il sistema di far giudicare i cittadini scomparve alloraquande il potere di un solo si sostituí alla volontá e al potere di tutti (2). Ma ove

(1) Vedasi il discorso del guardasigilli Deforesta nella tor- nata del 4 febbraio 1852. (Sessione 1851, volume VIII, pagina 4066.)

(2) Possono consultarsi su questo punto EpovarD LaBotLAYE, Essai sur les lois criminelles des Romains; Oupor, Théorie du Jury; Meven, Esprit, origine, eto., des institutions fudiciatres; è Bouseuianon, Mémoires sur le jury,