Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/399

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Un giuri composto sopra basi cosí larghe, ed abbandonato intieramente alla sorte si mostrò vizioso nella pratica; e nel primo di agosto del 1834 il Governe del Belgio presentò al Parlamento un progetto di riforma, il quale nel 1858 fu di- scusso lungamente e profondamente nella Camera dei rappre- sentanti. Emendato di concerto col Ministero fu adottato a grande maggioranza nell’una e nell’altra Camera, ed ottenne forza di legge nel 15 maggio 1838. Si raccoglie da quelle di- scussioni che, sotto l’osservanza del decreto del 19luglio 1834, i giurati mancavano spesso della necessaria capacitá; che le masse non apprezzavano ancora i vantaggi della instituzione, e quindi molti cittadini consideravano il giurí non come ga- ranzia, ma come peso; che tali inconvenienti dovevano attri- buirsi alla cattiva di Iui organizzazione; che però conveniva restringere la cerchia entro cui dovevano prendersi i giurati, ed assicurarsi del concorso in essi di quelle condizioni, senza cui non avrebbero potuto disimpegnarne bene le funzioni.

Colla nuova legge impertanto fu prescritto pel giurí e per ciascuna provincia un censo speciale piú elevato di quello che era stabilito per l’elettorato, chiamando però a tale uffizio, indipendentemente da ogni censo, i membri della Camera dei rappresentanti, i consiglieri provinciali, i borgomastri, gli scabini (échevins), i consiglieri comunali, i segretari e i rice- vitori dei comuni di 4000 abitanti almeno, i dottori, e i li- cenziati in diritto, in medicina, in chirurgia, nelle scienze e nelle letiere ; gli uffiziali di sanitá, i chirurghi di campagna e gli artisti veterinari; i notai, i causidici, gli agenti di cam- bio e i sensali; finalmente gli impiegati in ritiro con pensione di lire mille almeno. Furono stabiliti i casi di esclusione e di dispensa; fu dato incarico alle deputazioni dei Consigli pro- vinciali di formare le liste generali dei giurati per ogni di- stretto giudiziario, composte di tutti coloro che riunivano le condizioni prescritte dalla legge; ai presidenti dei tribunali assistiti da due giudici di ridurre le liste generali alla metá, ed a tre presidenti di ogni Corte di appello di ridurre ancora a metá le liste giá ridotte dai presidenti dei tribunali. Per le quali operazioni le liste definitive dovevano essere ridotte al quarto del numero primitivo, e le riduzioni dovevano farsi non col mezzé della sorte, ma colla scelta, sentito il pubblico Ministero. Dalle liste ridotte in tale conformitá dovevano estrarsi per ogni sessione trenta giurati di servizio e quattro supplementari residenti nel luogo delle Assisie. Finalmente fu prescritto che la votazione nel seno del giurí sarebbe se- greta.

É noto il sistema inglese sul giurí, ove tale instituzione esi- ste da lungo tempo. Vi ha il giurí di accusa, detto il gran giurí, e vi ha il giurí di giudizio, detto il piccolo giuri; per alcuni reati vi sono giurati speciali; i giurati sono scelti dal Shériff (1) nelle liste generali, composte di coloro che riuni- scono le condizioni di proprietá e di capacitá prescritte dalla legge; l’imputato ha un diritto indefinito di ricusazione, e nessuno ne ha l’accusatore, perchè la scelta è fatta da un a- gente del Governo; i giurati sono chiamati a decidere una de- terminata questione o di puro fatto, o mista di fatto e di di- ritto, ed anche sulla quotitá dei danni ed interessi; la loro decisione dev’essere presa a voti unanimi e sono alla fin fine obbligati dalla fame e dalla sete ad accordarsi tutti in un solo sentimento ; la foro decisione, chiamata verdict (vere dictum),

(1) Il Shériff in Inghilterra è un magistrato annuale prepo- sto dal Re all’amministrazione della giustizia in ogni contado sulla proposta dei dodici grandi giudici. A principio però il Shériff era nominato direttamente dal popolo. Vedi Ovunor, Théorie du jury, pag. 171, in nota, e pag, 191,

è inappellabile, e serve di base alla pronunzia del giudice ; può essere però attaccata per difetto di forma e per causa di giudizio contrario al riassunto fatto dal magistrato, che ha presieduto al dibattimento (1).

Il sistema inglese fu adottato in massima parte dagli Stati Uniti d’America, ove la legge esige pure pei giurati delle con- dizioni di proprietá e capacitá, sebbene il principio democra- tico domini la legislazione di quei paesi. Vi ha però il note- vole divario che la scelta dei giurati di accusa è ivi affidata al Shériff, il quale non è nominato dal Guverno, e la designa- zione degli altri giurati appartiene ad uffiziali delegati dai co- muni (2). Per contro il sistema francese fu trapiantato in al- cuni Cantoni della Svizzera,

Questi cenni storici, comunque brevi ed incompleti, pro- vano giá quanto dicemmo in principio, non doversi cioè con- fondere la instituzione del giuri colle diverse forme piú o meno viziose che ricevette qua e lá in diversi tempi, e dimo- strano ad un tempo che un popolo libero non può non essere maturo a ricevere una tale institnzione, che è il compimento necessario del regime costituzionale, salvo a studiare le con- dizioni dei luoghi, delle persone e dei tempi per conformarvi l’instituzione medesima, essendosi deito a ragione che in ogni popolo una instituzione, sia giudiziaria, sia politica, assomiglia alla pianta la quale ha d’uopo di terreno, di clima e di col- tura particolare, e quindi dipende precipuarcente da certe re- lazioni morali, sociali e costituzionali.

Abbiamo giá notato che uno dei sette commissari fu di pa- rere che finora il giurí pei reati comuni non fosse opportuno pel nostro paese, Un altro non si mostrò alieno dall’ammet- tere il giurí, ma dichiarò di subordinare il suo voto alla scelta dei sistema, riservandosi cosí a deliberare sopra un sistema determinato, Gli altri commissari furono di sentimento che potrebbero fin d’ora ammettersi i giurati, riservando pure il proprio giudizio sul modo di attuarli. Tutti poi furono con- cordi nell’opinare che, ammesso il giurí, non si abbia da fare eccezione per alcuna parte dello Stato, e quindi le provincie della Sardegna debbano avere non meno delle altre una tale instituzione.

L’opinione dei membri della Commissione fu tosto comuni- cata al signor ministro di grazia e giustizia, e frattanto resta- rono in sospeso i lavori di essa Commissione per attendere le determinazioni del Governo.

Nella tornata del 17 maggio il signor guardasigilli vi pre sentò il nuovo progetto di legge per la instituzione delle As- sisie coi giurati, e voi, o signori, secondando il fattovi invito, lo affidaste all’esame della medesima Commissione cne si oc- cupava della riorganizzazione dell’ordine giudiziario, man- dandolo prima ai vostri uffizi, ond’essa potesse far tesoro dei loro voti.

Di quel nuovo progetto il Ministero ha formato una legge speciale, dichiarando nella relazione doversi fare le occor- renti modificazioni al’altro progetto sull’ordinamento giudi- ziario affinchè le due leggi rimangano coordinate fra loro.

La Commissione per altro ha considerato che i due progetti sono tra loro essenzialmente connessi, e quello :dell’ordina- mento giudiziarie sarebbe incompleto ove difettasse delle Corti d’assisie cui sará attribuita la giurisdizione ordinaria di tutti i crimini oltre quella speciale dei delitti politici e dei reati di stampa. Infatii il Ministero aveva compreso nei suo

(1) Vedasi Meyer, Esprit, origine et des institutions judi- ciaires, tomo 2, pag. 148 e seguenti dell’edizione di Parigi del 1828.

(2) Vedasi Qupor, pag. 196.