Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/401

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rali, ma selo pei reati puniti con pene cripiinali, pei reati politici e per quelli di stampa non eccettuati dalla legge.

Uno dei vostri uffizi, dopo avere opinato che il giurí non debba estendersi ai reati soggetti a pene correzionali, fu nondimeno di parere alla debole maggioranza di cinque voti contro quattro, che convenga attribuire alla cognizione dei giudici del fatto i reati anzidetti ogniqualvolta siano com- messi da pubblici funzionari nell’esercizio delle loro funzioni, onde impedire qualsivoglia influenza sui relativi giudicati. Per conseguire il proposto intento sarebbe state necessario spingere piú oltre la specialitá del trattamento, impercioc- chè quella influenza che si temerebbe nei giudizi pronun- ziali al cospetto del pubblico, potrebbe ancora esercifarsi negli alti segreti dell’istruzione preparatoria, e l’occhio del pubblico non potrebbe penetrare nei gabinetti del fisco e del giudice istruttore, nè sorvegliare i provvedimenti della Ca- mera di Consiglio e della sezione d’accusa, i quali bastano ad assicurare la impunitá,

Considerando Ja maggioranza della Commissione essere cosa savia e prudente procedere per gradi nelle riforme di tanta importanza, e per altra parte non volendo compromet- tere una inslituzione tanto utile e liberale, collo spingerla oltre quei limiti che il Governo ba prefisso ‘ad esempio di altre nazioni che possedono il giurí da lungo tempo, vi pro- pone di assoggettare ai giudici del fatto quei reali che vi as- soggetta il progetto del Ministero, e ne ravvisa per lo meno inopportuna ogni maggiore estensione.

Seconda questione,

Conviene 0 no stabilire giurati speciali per alcuni reati?

Tutti i reati non sono composti degli stessi elementi, e quindi il loro apprezzamento non presenta sempre la mede- sima difficoltá. Se, ad esempio, si traîti di furto, di percasse o di omicidio, si avrá da giudicare un fatto semplice, e per giu- dicarlo basteranno le cognizioni comuni. Se invece si tratti di bancarotta, di falso o. di un reato di stampa, si poirá cre- dere che si richiedano per giudicarlo cognizioni speciali o cognizioni maggiori, parendo piú difficile determinare gli e- lementi e la criminalitá di tali atti. Quindi a primo aspetto può credersi preferibile il sistema di scegliere i giurati tra i cittadini che riuniscono quelle speciali o maggiori cognizioni ogniqualvolta si abbia a giudicare di quei reati speciali; pre- scrivere cioè diverse condizioni di capacitá a seconda della natura e delle difficoltá dei fatti che debbono essere giudi- cati. Il giurí speciale stabilito nell’Inghilterra e nell’America per alcuni reati di maggiore gravitá, era pure stabilito in Francia, come a suo Inogo si notò; ma ben presto vi fu a- bolito.

Il sistema dei giurati speciali, sebbene comparisca buono in teoria, fu respinto da profondi scrittori che si occuparono dei modi di migliorare il giurí, Ogni concetto di tribunali straor- dinari e di circostanza non può fra noi nen essere riprovato, e un giuri speciale, scelto all’opportunitá di un dato processo in categorie particolari di cittadini, somiglia appunte a tri. buneli di tal natara. Nell’Inghilterra e nell’America i giurati speciali seno creati nell’interesse dell’accusale, il quale per ciò ha un diritto illimitato di ricusa. Colá i giurati non deci- dono solo i puuti di fatto, ma sí ancora i punti di diritto al- lerchè le questioni sono miste; pronunziano ciaè sulla esi. stenza del fatto e sopra la sua criminalitá. Nel sistema fran- cese, adottato sostanzialmente nel presente progetto, il giurí pronupzia bensi sulla reitá dell’impulato, e cosí non meno sulla questione d’infenzione che su quella della materialitá

del fatto, ma pon miai solla criminalitá in rapporto alla legge. Egli è perciò che, dopo la pronuncia del giurí, può ancora accusato sostenere che il fatto imputatogli non è un reato, Quindi in tale sistema, qualunque sia il reato che si ha da giudicare, non vha bisogno che i giurati abbiano fatto studi profondi o speciali. Oltre a ciò, per formare un giurí speciale senza abbandonarlo ad un pernicioso arbitrio, bisognerebbe richiedere o un censo considerevole od una capacitá distinta, e i giurati scelti nelle classi piú elevate della societá potreb- bero sostituire un interesse di casta o di classe all’interesse dell’intiera societá di cui soltanto debbono essere gli or- gani,

Uno dei vostri uffizi opinò che si debba in ogni ipotesi mantenere salva la prerogativa del corpo eleitorale di gindi- care i reati di stampa, dichiarando di non potere ammettere che una parte degli elettori politici sia esclusa dal novero dei giurati per tali delitti. Un altro parteggiò egualmente per due sistemi di giurati, proponendo di conservare il sie stema della Jegge del 26 marzo 1848 riguardo ai reati poli- tici e a quelli di stampa, ed ammettere il sistema del pro» getto pel solo giudicio dei crimini comuni, acconsentendo però che anche pei primi fosse prescritta Petá di anni 530. Quest’uffizio si mostrò talmente persuaso della convenienza di mantenere il sistema della legge sulla stampa, che preferí rimandare ad altro tempo la instituzione del giuri pei cri- mini comuni, ove non si adgttasse il suo divisamento circa la creazione di due sorta di giurati.

Tali voti non fureno adottati dalla maggicranza della Come missione, che d’accordo colla inaggioranza degli uffizi opinò doversi stabilire una specie sola di giura!i, e non deversi a- dottare alcuna distinzione ed eccezione pei reati politici e per quelli di stampa. Si ha infatti da ritenere che, giusta il progetto del Ministero, alira non si richiede per poter essere giurato salvo che avere compinta Detá di anni 50, saper leg» gere e serivere, e riunire i requisiti prescriiti per essere e- lettore politico, La condizione dell’etá fu accetfata espressa- mente da uno dei due uffizi che proposero di conservare il sistema dei giurati quale fu stabilito dalla legge sulla stampa. La condizione di saper leggere e scrivere è giá prescritta Galla legge elettorale del 47 marzo 1858 (articolo 1, n° 3): solo in via di eccezione ne fu femporariamente esenfata la Sardegna (articolo 115); e nessuno potrá pensare che sia buon giudice pei reati di stampe chi non sa leggere lo scritto incriminato, La terza condizione è giá prescritta dalla legge sulla stampa, laddove prescrive che i giudici del faito si deb- bano estrarre a sorle dalle lisfe degli elettori politici (arti. colo 78). La differenza impertanto tra l’uno e Paltro sistema sta in questo che, giusta la legge del 17 marzo 1848, si desi- gnano col mezzo della sorte non selo i giurati che debbono prestare servizio in un tempo determinato, ma quelli eziane dio che compongono le liste generali dalle quali si estrag» gono quelli di servizio: per confro nel sistema dell’attuale progetto le liste annuali sono formate colla scella, e si ri- corre alla sorie allora selfanto che si hanno da designare i giurati di servizio per una data sessione delle Corti d’assie sie. Ora, essendo fuor di dubbio che si richiede essenzial- mente nel giuralo copacitá infellettuale e morale, tutta la questione sfa nel vedere se fale capacitá sia meglio garan tita con una scelta illuminata, ovvero col mezzo della cieca sorte. Posta la questione in tali fermini, nessuno vorrá cone

opra cho sino dai primi fempi della inslito—