Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/406

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cui ogni giudice è nominato direttamente dal potere esecu- tivo, a quello in cui esso potere non avesse piú alcuna inge- renza diretta o indiretta nella scelta dei giudici del fatto per le materie assoggettate al giurí; a parte ancora l’esempio di quasi tutte îe nazioni che sono in possesso di quella ins!itu- zione da molti e molti anni, presso le quali il potere prende parie alla scelta dei giurati piú o meno largamente, non vi ha tra noi chi possa ignorare la grande diversitá in fatto di istruzione e di progresso tra le cittá ed i comuni rurali, per cui, volendosi mantenere una perfetta eguaglianza di lratta- mento per tuiti i municipi dello Sfato, un savio legislatore si trova costretto a tutelarli tutti ugualmente, sebbene alcuni potessero vivere e prosperare senza tutela, o con maggiore libertá d’azione. Finchè il giurí non sia da tutti compreso ed apprezzato pienamente, e non abbia gettato ovonque radici ferme e profonde, potrebbe riuscire pericoloso non solo per l’interesse sociale, ma ben anche per quello degli accusati, affidare intiera cente ai Consigli comunali la nomina dei mem- bri della Cu... ssione che ha da fare l’annuale designazione dei cittadini, che possone venire chiamati all’uffizio di giurati, e giudiearli forniti della necessaria capacitá intellettuale e morale. L’ingerenza indiretta dei potere esecutivo nella for- mazione della liste annuali presenta d’altronde un vantaggio grandissimo nell’interesse dell’accusato. Il diritto di ricusa è il complemento del giurí, il suo accessorio indispensabile, il suo principio di vita. Questa instituzione è piú o meno bene- fica e potente in ragione della maggiore o minore estensione della facoltá di ricusare i giurati. L’accusato non deve sce- gliere i propri giudici, ma deve potere ricusare coloro pei quali nuire sospetto d’incapacitá o di parzialitá. Quindi il di- ritto di ricusa è nato col giurí ovunque questo ebbe vita. Ie Inghilterra Paecasato lo esercita senza limiti, perchè ivi i giu- rati sono scelti da un agente del potere; e per contro l’ac- cusatore non può fare ricusazioni. In Francia il diritto di ri- cusa variò nei diversi tempi come variò la legislazione sul giurí; e tutfochè sotto il Codice d’istruzione criminale la scelta dei giurati si operasse dal prefetto, ciò nullameno il diritto di ricusa si era egualmente ‘attribuito tanto all’accu- sato che al pubblico Ministero, ed era statuito che l’uno e l’altro aveva diritto di ricusare uguale numero di giurati; dal che si deduceva che l’una delle parti poteva solo eserci- tare la metá delle ricuse permesse, sebbene l’altra ne eser- citasse minor numero od anche nessuna (1). Il diritto di ri- eusa è di fale importanza ed utilitá, che un dotto scrittore francese, dopo avere dimostrato non potersi prescindere dal- Pesame individuale dei giurati onde accertarne la capacitá effettiva, preecenpato convera dei cattivi risultati della scelta attribuita ai prefetti, propose per tutto rimedio di estendere il diritto di ricusa facendolo esercitare sopra una lista piú numerosa di giurati estratti a sorte, trovando in lale eser- cizio una scelta ed un esame individuale che meglio provve- dano all’interesse della societá e a quello dell’accusato (2). Per attuare tale sistema ed assicurarne la utilitá pratica in una popolazione in cui per difetto d’istruzione abbondino le incapacitá, sarebbe necessario che il diritto di ricusa illimi- tato si esercifasse sovra un numero stragrande di giurati estratti a sorte, lo che aumenterebbe di molto i disagi dei

(1) Vedasi ii Codice d’istruzione criminale, articoli 399, 400 e 402, Decisione della Corte di cassazione 24 dicembre 1813, e le autoritá citato in aota nel Journal! du Palais, terza cdi. zione, tomo XÎ, pas. 815.

(2) Fausera HAL

«oouenti,

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e, Revue de ligislation, tom. XV, pag. 855 e

è

cittadini obbligati a recarsi ad ogni processo nel luogo delle Assisie per formare un giurí, ed aumenterebbe del pari l’ag- gravio della pubblica finanza per le indennitá dovute ai giu- rati che hanno altrove la loro dimora. La legge sulla stampa che vige ira noi, permette al pubblico Ministero ed all’im- putato di ricusare sei giurati per ognuno. Il presente pro- getto permette invece all’uno e all’altro di ricusare indefini- tamente i giurati fino a che rimangano unell’urna tanti nomi che, uniti a quelli giá estratti e non ricusati, raggiungano il numero di quatterdici, Quindi se ne ponno ricusare in com- plesso fino a sedici fra i trenta designati pel servizio della sessione; e quanto minore è il numero delle ricuse che sono fatte dal pubblico Ministero, altrettanto è maggiore quello che rimane per l’accusato. Se il potere esecutivo avrá un’in- gerenza nella formazione delle liste annuali, maggiore sará la di lui fiducia nei cittadini compresi in quelle liste, e mi- nore perciò il numero delle ricuse che si faranno dal suo rappresentante; come all’opposto sará minore la sua fiducia e maggiore il numero delle sue ricuse, se esso potere sará rimasto intieramente estranco alla formazione di quelle liste. Nè la sua ingerenza, quale vedesi stabilita nel progetto del Governo, può credersi soverchia e pericolosa da chi consi- deri che la prima designazione di un cittadino per ogni 500 abitanti è fatta da tre membri del Consiglio comunale, dei quali uno soltanto è prescelto dall’intendente. Questi riveste, al pari degli altri membri, la qualitá di consigliere, a cui fu chiamato dal libero voto dei suoi concittadini, né si ha da credere che voglia conculcare gli interessi de’ suoi elettori ed affrontare }a giusta censura del pubblico rendendosi cieco strumento delle passioni dei governanti. D’altra parte il solo suo voto sarebbe impotente, e per temere la di lui corruzione converrebbe ancora supporre che fosse della medesima tem- pra il sindaco del comune, eletto bensi dal Governo, ma scelto esso pure tra coloro che vennero onorati del libero suffragio degli elettori. Nè ciò basterebbe ancora; imper- ciocchè la pessima scelta dei giurati di uno 0 piú comuni po- trebbe venir correlta dalla Commissione provinciale, in cui l’intendente non ha nè preponderanza di voti, nè ingerenza nella scelta degli altri membri che ne formano la maggioranza. E malgrado tutto ciò, se nelle liste definitive figurassero cit- tadini immeritevoli dell’officio di giurato, e dalla sorte que- sti stessi fossero chiamati all’esercizio effettivo di cosí nobili ed eminenti funzioni, ne sarebbero sicuramente respinti col mezzo della ricusazione. Arroge che le liste non sono formate nè ad ogni processo nè ad ogni sessione, sibbene per tutto l’anno successivo, quando ancora non si conoscono nè i reati nè i prevenuti che saranno sottoposti in quell’anno alla deci- sione del giurí, e perciò esse liste saranno naturalmente for- mate in vista del generale interesse, anzichè all’opportunitá di un dato processo.

Tutte queste considerazioni hanno trattenuto la maggio» ranza della Commissione dallo adottare l’emendamento sopra accennato, ravvisando migliore consiglio fasciare intatto questo punto gravissimo, onde la Camera, pesate le ragioni che saranno addotte nell’uno e nell’altro senso, e provocate, ove d’uopo, maggiori spiegazioni dal Ministero, determini essa stessa se debba emendarsi questa parte del progetto.

Quarta questione. È ella accettabile la eccezione temporaria proposta per Îa Sardegna nella attuazione del giurí?

Giá notammo che i membri della Commissione furono tutti concordi nell’opinare che, ammesso il giurí, non si abbia da