Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/410

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il serait si difficile, méme approximativement, de formuler les différences et de marquer les degrés, peuvent se résou- dre avec antant de facilité que de justesse par le système des circonstances alténuantes confié á la drolture du jury.

I risultati di questa importante riforma furono, in Francia ed altrove, giudicati diversamente: alcuni ne tolsero argo- mento di encomio, altri di biasimo; la quale diversitá di giu- dizio non può non comparire paturalissima, se si consideri per un lato che, mercè le circostanze attenuanti, ebbe a di- minuire non poco il numero delle assolatorie, e il giurí di- venne piú sincero non avendo bisogno di mutilare le accuse, di negare l’esistenza di circostanze aggravanti incontestabili, o di modificare a capriccio la qualificazione dei fatti incrimi- nali, odde impedire condanne troppo severe; e che d’altra parte il benefizio delle circostanze attenuanti giovò alla maggior parte dei rei, per cui le pene diventarono in gene- rale piú lievi, e le criminali si trasformarono a poco a poco nelle correzionali, perdendo cosí una parte della toro inten- sione, e per conseguenza una parte eziandio della loro effi- cacia,

- Il Ministero nell’attuale suo progette sul giuri ha inteso sostanzialmente trapiantare fra noi il sistema della legge francese dei 1832 sulle circostanze attenuanti, ma lo ha fatto in modo incompiuto, + Nelle materie criminali, fu scritto nell’articolo 35 di tale progetto, ed anche in easo di recidi- vitá, il presidente, dopo di avere posto le questioni in iscritta, avvertirá i giurati, che se essi pensano alla maggiorilá, esi- stervi a favore di uno o piú degli accusati circostanze atte- nuanti, dovranno farne la dichiarazione,» Non essendovi fatta eccezione di sorta, ne segue che taîe disposizione dovrebbe applicarsi in ogni caso, qualunque sia il crimine imputato. Vi hanno bensí molti casi ne’ quali il nostro Codice penale autorizza la diminuzione di pena, se coucorrero circostanze attenuanti, talvolta specificate da esso, talvolta ammesse ge- nericamente. Ve ne hanno invece alcuni altri in evi non è mai ammessa diminuzione di pena, come nel parricidio, nel venefizio, nell’assassinio, neli’infanticidio, tranne quello com- messo dalla madre salla prole iflegitlima, e nell’omicidio vo- lontario commesso per altrui mandato, o in totale mancanza di causa per solo impulso di una brutale malvagitá, o per preparare, facilitare, o commettere un altro crimine, od anche il delitto di farto, od infine per favorire la fuga, od assicurare l’impunitá degli autori o dei complici de’ reati stessi (1). A qual pro in questi casi dichiarerebbe il giurí che esistono circostanze attenuanti a favore dell’accusato? Affin- chè tale dichiarazione producesse il suo effetto, sarebbe ne- cessario ammettere la diminuzione di pena in tutti i reati, senza eccezione, e mutare perciò in alcune parti il Cadice penale, come si è fatto in Francia con la legge del 1852. Ma questa riforma è forse opportuna nell’attuale progetto del- V’ordinamento giudiziario e del pubblico Ministero ? La mag- gioranza della Commissione fu di parere contrario, pensando che, eve per avventura essa riforma la si credesse utile ed opportuna, conrerrebbe ad ogni modo riservaria 0 alla revi- sione del Codice penale, ovvero ad una legge apposita. Consi- derò d’aitra parte che, mentre il detto Codice richiede per consenso universale di essere corretto in molte parti, e prin- cipalmente nelle disposizioni che hanno rapporto colie opi- nioni politiche 0 religiose, esso ad ogni modo non presenta tutti quei difetti che si lamentavano solto il Codice francese del 1810, ai quali si valle riparare in modo indiretto col si. stema delle circostanze attenuanti abbandonato al criterio del

(1) Codice penale, articolo 612.

giurí. Considerò eziandio che tra noi il giuri è una institu- zione nuova, cui i cittadini debbono ancora accostumarsi, e potrebbe perciò essere precoce il sistema francese delle cir- costanze attenuanti, quale mezzo di correggere la legislazione penale: sistema che contraddice alle istruzioni che si danno ai giurati quando loro si dice: «i giudici del fatto mancano al principale loro dovere se pensano alle disposizioni delle leggi penali, o considerano le conseguenze che potrá avere per rispetto all’accusato la dichiarazione che devono fare»(1). Considerò finalmente doversi evitare ogni causa che produca diversitá di trattamento nell’applicazione delle pene a condi- zioni uguali, ed essere inevitabile tale diversitá quando i giu- rati hanno a temperare il rigore delle pene, giusta le proprie convinzioni, coll’ingegnoso ripiego delle circostanze atte- nuanti; perchè gli uni riprovando in massima l’estremo sup- plizio, ne impediranno la pronuncia in quei medesimi casi nei quali altri giurati di contrario parere ne ammetteranno l’applicazione. Per le quali considerazioni la maggioranza della Commissione preferí stabilire che: «allorquando Pac- cusato avrá proposto per iscusa un fatto ammesso come tale dalla legge, od una circostanza attenuante nei casi in cui la legre permette di avervi riguardo, il presidente dovrá for- molare la questione relativa,» sopprimendo cosí l’articolo 35 del progetto del Ministero, e lasciando intatta ogni questione sull’ammessione o no, e sugli effetti delle circostanze atfe- nuanti, Io che riguarda piuttosto il Codice penale, che la legge sull’ordinamento giudiziario.

Ad uno degli uffizi ed alla maggioranza della Commissione

sembrò prolissa e troppo dettagliata Ja istruzione da leggersi

ai giudici del fatto, la quale perciò fu raccorciata senza toc- carne la sostanza ; e affinchè ognuno dei giurati potesse a- verla costantemente sotto gli occhi, fu prescritto che venga distesa sul tavolo intorno a cui essi siedono nella camera delle deliberazioni in altrettanti originali quanti sono essi giudici.

Nell’articolo 84 del progetto della Commissione si è detto: i dodici giurati dovranno ritirarsi, ecr., onde spiegare che il supplente non debba entrare nella sala delle delibera- zioni salvo che supplisca effettivamente alcuno degli altri giu- dici (2).

La minoranza della Commissione, secondando il voto di uno degli uffizi, propose di proibire la discussione dei giurati fra di loro, temendo che il piú’eloguente od esperto guadagni il veto degli altri, i quali non siano in grado di confutare gli argo- menti od i sofismi da esso posti in bella luce. Pensò per al- tro la maggioranza che la discussione serve d’ordinario al trionfo della veritá, e fa anzi uno degli argomenti che furono posti innanzi nella Francia e ne! Belgio a sostegno della vo- tazione segreta, la quale mentre rende piú libero e cauto il vote dei giurati, non impedisce che i medesimi si illuminino a vicenda col mezzo delia discussione. Considerò per altro che se il voto segreto non debba impedire la discussione, non ha questa da essere imposta come una necessitá; e se ciò fosse, dovrebbe la legge accertarne l’adempimento, onde il suo difetio importasse la nullitá del giudizio. Quindi preferí imitare la legge francese e quella del Belgio, non facendo al-

(1) Articolo 36 del progetto del Ministero, articolo 80 di quello della Commissione. .

(2) Vedasi la decisione della Corte di cassazione di Francia, in data 29 marzo 1832, sul ricorso Thiault, ove è stabilito che les Jury suppléans font partie du jury jusquwau moment oú les Jury du jugement se retireni dans leur chambre pour y délibérer sui les questions posées.