Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/411

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cen cenno della discussione, la quale perciò non sará impe» dita nè resa necessaria,

Gli emendamenti adottati negli articoli relativi alle circo- stanze attenuanti hanno fatto omettere la seconda parte del- l’articolo 84 del progetto della Commissione, e Valinea pe- nultimo del successivo, ed hanno fatto generalizzare neli’ar- ticolo 87 ia disposizione che nel caso di uguale divisione di voti fa prevalere l’opinione favorevole all’accusato, come giá sta scritto nell’articolo 435 del Codice di procedura crimi- nale. Cosí pure fu estesa la seconda parte dell’articolo 89 alle circostanze attenuanti.

L’articolo 72 del progetto del Ministero fu corretto in modo che in nessuno dei comuni dello Stato possano i suoi abitanti essere esclusi dal giuri per quanto sia tenue il loro numero.

I territorio del tribunale di Saint-Julien appartiene in parte alla provincia di Annecy, ed in parte a quella di Bonneville, cosicchè si dovette aggiungere una speciale disposizione per provvedere al caso in cui le Assisie fossero straordinaria» mente convocate nella cittá di Saint-Julien.

Quando un cittadino non può essere chiamato a far parte del giurí piú di una volta all’anno, non si può dire troppo grave il servizio che egli presta nell’interesse delia.societá. Ad ogni modo se tale fosse a di lui riguardo per causa di pe- culiari circostanze, ed abbisognasse perciò di esserne dispen- sato per maggior tempo, si deve credere che esso cittadino non sarebbe designato alle funzioni del giuri, o dalla Com- missione municipale, o da quella della provincia. Si é quicdi creduto utile di togliere dall’articolo 8 del progetto del Mi- nistero le parole: e potranno anche essere dispensati dal- l’uffizio di giurato per tutto l’anno seguente, onde rendere piú libera nell’interesse della giustizia la scelta affidata a quelle due Commissioni, da cui dipenderá in gran parte che siano buoni i risultati di questa saggia instituzione.

Capo V. — Della Corte di cassazione.

Poche disposizioni sono riunite nel capo V, ove si fratfa della Corte di cassazione, imperciocchè è dessa regolata da leggi speciali mantenute in osservanza.

La Commissione imperfanto non sottopose ad esame l’e- ditto organico della Cassazione, ed il regolagiento che vi tenne dietro, tanto piú che apposito progetto di parziale rie forma venne di recente adottato dal Parlamento. Ad ogni modo limitandosi a ciò che fu sottoposto al suo esame, ebbe a deliberare sulle seguenti proposte:

4* Se sia da mantenersi intieramente l’uffizio dell’avvocato generale presso quella Corte;

29 Se convenga aumentare il numero dei consiglieri di Cassazione ;

3* Se sia da abrogarsi l’articolo 4 dell’editto organico 29 ottobre 1847;

4® Se nella tabella n° 4, unita al progetto di legge, non si debbano comprendere come impiegati dello Stato, e con as- segnamento di stipendio, i commessi-spedizionieri posti a ca- rico del segretario.

La prima e la seconda proposta furono esaminate unita- mente, poiché chi propose l’aumento dei consiglieri propose ad un tempo, onde non aggravare l’erario, la soppressione di una parte del personale del pubblico Ministero presse quella Corte. Se non può dirsi inutile, ei dicevo, il sentimento spie- gato dall’avvocato generale sepra ogni ricorse presentato in Cassazione nelle materie civili, siccome però tale sentimento si riduce ad un volo meramente consultivo, sará sempre pre

feribile che nel seno dei magistrato si abbia invece un voto deliberativo di piú, e si renda obbligatorio il numero di nove giudici perle deliberazioni di ciascuna sezione, Cosiffatta proposta si conf8rmava in parte al progetto del 1881, nel quale era preseritto il numero di sette votanti nelle Corti di appello e quello di nove nella Corte suprema, senza però diminuire il personale del pubblico Ministero, nè togliere la necessitá delle sue conclusioni sopra ognuno dei ricorsi in Cassazione. Nel presente progetto al contrario fu adottato una via di mezzo, prescrivendo il numero di nove giudici o- gniqualvolta la sentenza formante oggetto del ricorso fu pro- nunziata da selte giudici, e quello di sette negli altri casi, laddove a termini dell’editto organico (art. 6) basterebbero setle giudici anche nel primo caso, Questo fetmperamento of» tenne l’approvazione di sei membri della Commissicsie, come quello che provvede ad un tempo all’interesse dell’erario e a quello della giustizia. Se nove consiglieri di Cassazione sono ereduli sufficienti per giudicare ona sentenza pronunziafa da _ sette giudici, non vedesi ragione perchè sette non bastino a giudicare una sentenza pronunziata da cinque, avendosi nel- l’uno come nelPaltro caso Penmento di due voti. Si cpponeva poter accadere che l’esifo finale di una lite dipenda da nu- mero piú ristretto di suffragi a riscontro di un numero mag- giore in opposto senso, ave la maggioranza dei giudici infe- riori si riunisca nel calcole alla minoranza dei superiori, Questo inconveniente, se tale può chiamarsi, non sarebbesi evitato coll’aumento di ua solo voto in una sezione della Corte suprema, ma per evitarlo sarebbe stato necessario an- dare assai piú in lá cui non tendesse la fatta proposta. «Le leggi di tutti i popoli (dicevasi opportunamente nella relazione del primo progetto) banno ordinafo che anche nelle giudiciali contese la maggior parte dei suffragi vinca la mi- nare, senzachè i voti dati in un tribunale inferiore possano mai compularsi con quelli datí nel superiore.» Ed invero la presunzione legale che la sentenza del tribunale superiore sia piú giusta di quella dell’inferiore non è basata unica- mente sul maggior numero di giudici di cuisi compone il tri- bunale superiore, ma sí ancora sulla maggior copia di dot- trina e di esperienza di cui i medesimi si suppengono dotati, non che sul maggiore sviluppo delle rispettive ragioni che può aver Inogo nel nuovo dibattimento della stessa questione, A questi motivi generali se ne aggiunge uno speciale. per la Corte di cassazione, la quale rigetta il ricorso od annulla la sentenza senza conoscere del merito della causa, che nel caso di annullamento deve rimandarsi a nuovi giudici; cosicchè se il sicorso è rigettato, la maggioranza dei giudici di Cassazione ha giudicato in conformitá delia Corte d’appello o del tribu- nale provinciale, ia di cui sentenza ha formato oggetto del ricorso, e nel caso contrario la maggioranza dei giudici di Cassazione non giova ad altro fuorchè a provocare una nuova sentenza di altri giudici, che sono in facoltá pienissima di giudicare in senso opposto alla Cassazione, finchè un solenne ‘ giudicato di questa, unite le sezioni e con 15 votanti almeno, non abbia fissato in modo obbligatorie il puuto di diritto ca- duto in controversia (1).

I sei commissari che respinsero quella proposta non fu- rono nemmeno d’accordo coll’autore di essa nel ravvisare maggiore utilitá nel voto di un giudice di piú, che in quello cousultivo dell’avvocato gencrale, avendo invece opinato che il pubblico Ministero studiando di propesifo le questioni, e

spiegando quindi solennemente rimpelto ail

{i, e al co-

i (1) Vedasi regio editto sulla Cassazione in data 30 ottobre

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| 1847, articoli 6, 19 e 20. }

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