Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/413

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cese moderno chiamansi invece solenni, per contrapposto alle ordinarie, guelle per cui la legge richiede maggior numero di giudici e maggiore solennitá di forme a cagione dell’im- portanza degli affari che vi si trattano.

Nella legislazione del Piemonte è prescritta la riunione delle classi del Senato, ora magistrato di Appello, in tutte Je cause di Stato, in quelle nelle quali si tratti di materia giu- risdizionale, ed ogniqualvolta, o per la gravezza dei casi o per altri riguardi, il primo presidente lo giudicasse neces- sario ; come era altresí prescritta per l’interinazione delle leggi e pei giudizi di revisione. (1) È poi prescritta la riu- nione delle due classi della Corte di cassazione tuttavolta si tratti di conflitti di giurisdizione, o dopo la cassazione di una prima sentenza, sia impugnata per gli stessi motivi la se- conda sentenza profferita nella medesima causa tra le stesse parti, o sia cosí ordinato dal Re sulla rappresentanza del capo del dicastero della grande Cancelleria dietro relazione del primo presidente. (2) È finalmente prescritta per tuti indi- stintamente i magistrati e i tribunali ogniqualvolta esercitano la giurisdizione disciplinare (3).

In Francia è tuttora in vigore l’articolo 22 del decreto im- periale in data 350 marzo 1808, il quale prescrive che si por- tino ip udienza solenne «le contestazioni sullo stato civile dei cittadini, a meno che non debbano decidersi a breve ter- mine o con forme speciali che non comportino una istruzione solenne, come anche le azioni civili intentate contro i giudici (prise á partie), e finalmente le cause rinviate ad una Corte per motivo di cassazione.»

ll primo ed il secondo di tali casi fu contemplato nell’arti- colo 77 del progetto del Governo ove si prescrive per le Corti di appello l’unione di due classi. Il terzo caso non fu contemplato nel progetto, lasciando che in conformitá dell’e- ditto organico sulla Cassazione in data 30 ottobre 1847, il tribunale o la Corte a cui la causa fu rinviata per l’annulla- mento della prima sentenza, decida ex integro nelle forme ordinarie per mezzo di ura sola sezione, ove la causa di sua natura, indipendentemente dal rinvio, non richieda Punione di piú classi.

Per le azioni civili contro i giudici o contro gli uffiziali del pubblico Ministero l’unione di due sezioni non può verificarsi salvo che nelle Corti di appello od in quella di Cassazione, perchè i tribunali provinciali, giusta il nuovo Codice di pro- cedura (articolo 626), non avranno a conoscere di tali cause.

Per le contestazioni sullo stafo civile delle persone l’unione di due classi sará ugualmente prescritta per le sole Corti di appello e per quella di Cassazione, sebbene tali cause deb- bano percorrere il primo grado di giurisdizione presso i tri- bunali provinciali, ad esempio di quanto è stabilito in Fran- cia, ove la prescrizione delle udienze solenni per tali giudizi non si estende ai tribunali di prima istanza. A parte ogni altro riflesso, si ha di ciò una ragione perentoria nella cir- costanza di fatto che la maggior parte di tali tribunali, fra Roi come in Francia, non conta che una sola sezione.

Del resto è di tutta necessitá che sia bene fissato il signifi- cato delle cause che risguardano lo stato civile delle per- sone, poichè essendo di ordine pubblico tutto ciò che con-

  • cerne la competenza e la giurisdizione, è insegnato comune-

mente, e fu deciso le piú volte íîn Francia, da dove gli autori del presente progetto ricavarono la disposizione che prescrive

(1) Regie Costituzioni, lib. II, tit. im, capo x, e regio rego- lamento pel ducato di Genova, lib. I, tit. nr, capo x. (2) Regio editto 30 ottobre 1847, articoli 3, 4 e 23, (3) Legge in data 19 maggio 1851, articolo 36. Sessione vEL 4853-54 — Documenti — Vol. 1, 49

in certi casi l’unione di due sezioni che, mentre è nulla una sentenza pronunciata in udienza ordinaria, ossia da una sola sezione, quando la legge richieda la unione di piú sezioni, sia ugualmente nulla la sentenza pronunciata da sezioni unite, ove l’unione non sia prescritta. (1) Avvi su questo punto un conflitto nel seno stesso della Corte di cassazione di Francia, poichè la Camera dei ricorsi (Chambre des réqueles) ha de- ciso piú volte che detta nullitá è sanata col silenzio delle parti, se queste non si oppongono ad essere giudicate in u- dienza solenne comunque non prescritta (2), e per contro la Camera civile ha piú volte deciso in senso opposto, giudi- cando la nullitá di ordine pubblico, assoluta e proponibile in qualunque stato della causa (3). Questo conflitto che lascia la questione nel campo della dottrina e della giurisprudenza, toglie però ogni dubbio sulla esistenza della nullitá. È quindi dovere di provvido legislatore indagare le questioni elevatesi nell’applicazione della legge francese e sostituirvi una reda- zione che meglio ne esprima il concetto, anzichè tradurne ciecamente le parole.

Si è disputato sul senso delle parole contestations sur l’élat civil des citoyens, usate nel decreto imperiale del 1808, le quali furono trascritte nel presente progetto (articolo 77). Una contestazione sullo stato civile delle persone, cosí dette di Stato, può formare oggetto di un’azione principale, oppure presentarsi incidentalmente in una causa. Oltre a ciò vi hanno delle cause nelle quali è posto in questione lo stato civile dell’individuo, come, ad esempio, la di lui figliazione o legittimitá, e ve ne hanno di quelle nelle quali è posto in- vece in questione lo stato della persona in ordine all’esercizio delle sue facoltá intellettuali, come, ad esempio, nelle cause d’interdizione. Se in tutti questi casi sia o no necessaria l’u- nione delle sezioni non appare chiaramente dal testo della legge e il dubbio dá origine a non poche difficoltá e pei liti- ganti e pei giudici.

La giurisprudenza può dirsi uniforme nel senso che l’u- nione delle sezioni sia richiesta solamente quando la que- stione di Stato forma oggetto di un’azione principale (4), ma è ben lungi di essere uniforme riguardo a quelle cause nelle quali si mette in questione lo stato delia persona nell’unico rapporto dell’esercizio di sue facoltá intellettuali (8).

(1) Decisioni della Cassazione di Francia 28 dicembre 1830, 17 gennaio e 22 febbraio 1832, 23 marzo 1835 e 19 giugno 1837.

Cosí pure fu deciso che i tribunali di prima cognizione non possono in alcun caso, sotto pena di nullitá, riunire due sezioni per giudicare, poichè tale unione è solo prescritta per le Corti di appello in alcune cause. (Decisione della Corte di cassazione 28 febbraio 1828 e della Corte di appello d’Aix 25 dicembre 1825.)

(2) Decisione 15 marzo 1826 e 19 luglio 1827.

(3) Decisione 10 novembre 1880 e 24 agosto 1885.

(4) Decisioni della Corte di cassazione 23 marzo 1825, 29 no- vembre 1826, 10 luglio 1827, 13 agosto 1828, 14 marzo 1837, 19 luglio 1847 e 3 febbraio 1851.

(5) La Corte di Parigi è nell’uso di giudicare in udienza so- Ienne le cause d’interdizione. Si possono riscontrare in tale senso le sue decisioni del 23 maggio 1835 e del 7 novembre 1838.

Ugualmente Ia Corte di cassazione ha deciso nel 1886 e nel 1889 doversi portare in udienza solenne le cause per deputa- zione di consigliere giudiziario.

Per contro le Corti di Bruxelles (21 maggio 1809), di Dijon (24 aprile 1830), di Riom (2 dicembre 1830) e di Poitiers (5 ago- sto 1831) portarono tali cause in udienza ordinaria.

I signori Sebire e Cartaret preferiscono questa seconda opi- nione. (Encyclopedie du droit, voir audience solennelle, nu- mero 6.)