Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/414

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L’importanza di queste ultime cause non uguaglia l’impor- tanza delle prime, nelle quali si disputa della figliazione o della legittimitá, o dei vincoli coniugali, mentre nelle altre si disputa solo se debba o no un individuo essere posto sotto tutela nello stesso di lui interesse, tanto piú che non è irre- vocabile la sentenza che lo interdice o lo sottopone a consu- lenfe giudiziario, potendo essere quando che sia rivacafa, osservate le stesse forme praticate per pronunziarla (Codice civile, articolo 395). Oltre a ciò nei giudizi d’interdizione le speciali cautele prescritte dalia legge si debbono praticare nanti i tribunali provinciali, anzichè nelle Corti di appello (articolo 373 e seguenti di detto Codice), e giá fu rimarcato che l’unione delle sezioni è solo prescritta per le Corti. Al postulto, siccome l’unione delle sezioni è una eccezione ed una deroga al principio di giurisdizione attribuito io mas- sima ad ognuna delle sezioni stesse; siccome d’alira parte nel dare ai cittadini maggiore garanzia di buona giustizia per alcuni affari di piú alta importanza si arreca un ritardo nella spedizione degli altri ; siccome finalmente ha con sè lo svan- taggio di rendere piú frequente l’unione delle classi della Corte di cassazione sopra un primo ricorso e pregiudicare cosí (nell’opinione almeno dei ricorrenti) il giudizio della stessa Corte sopra il nuovo ricorso contro la seconda sentenza attaccata per gli stessi motivi e nella stessa causa, ragion vuole che siano non ampliati, ma ristretti i casi. nei quali le Corti di appello debbono giudicare con due sezioni unite, Per le quali cose la vostra Commissione ha deliberato di pro- porre una redazione che restringa l’unione delle sezioni al- l’azione civile intentata contro i giudici, ed a quelle cause nelle quali si disputa in via principale della figliazione legit- tima od illegitiima e della validitá dei matrimonio, in quanto siano di competenza dei tribunali civili.

Ristretta in tali limiti la disposizione, parve inutile fare una eccezione per quelle contestazioni che per disposizione di legge debbansi decidere sommariamente e con forme spe- ciali; sí perchè le questioni di figliazione, di legittimitá e di validitá di matrimonio, proposte in via principale, non si hanno mai da decidere in forma sommaria; sí perchè al tempo del decreto imperiale del 30 marzo 1808 quella esclu- sione si riferiva specialmente agli appelli in tema di divorzio da istruirsi e giudicarsi come affari urgenti (Codice Napo- leone, articolo 262), ma dopo l’abolizione del divorzio non saprebbesi vedere quale pratica utilitá possa nemmeno avere in quello Stato a fronte del limitato significato attribuito alla regola dalla giurisprudenza, salvochè non si alluda alla eon- ferina dell’adozione che deve pronunziarsi dalla Corte d’ap- pello con forme speciali e sommarie (Codice Napoleone, ar- ticolo 557).

La unione di due sezioni di una Corte d’appello non si deve confondere colle assemblee generali sia delle Corti che dei tribunali, le quali sono regolate nei primi sette articoli di questo capo.

L’unione delle sezioni è prescritta nell’interesse dei liti- ganti, onde provvedere sulle azioni da essi intentate in al- cune speciali materie, mentre l’assemblea generale ha Inogo nell’interesse del servizio interno, o quando si tratta della repressione disciplinare riguardo ai giudici, ed è formata dalla riunione di tutte le sezioni della Certe a del tribunale.

L’unico emendamento sostanziale che si fece al progetto intorno alle assemblee generali consiste nel cancellare nel» alinea terzo dell’articolo 70 (articolo 145 del progetto della Commissione) la parola dare provvedimenti, essendo sem- brato irregolare e pericoloso In attribuire alle Corti e ai tri- bunali la facoltá di dare provvedimenti generali onde assicu-

rare l’asservanza delle leggi e dei regolamenti. Le leggi sona fatte dal potere legislativo, e i regolamenti necessari per la loro esecuzione debbono farsi dal Re, I magistrati debbono applicare le une e gli altri ai singoli casi, ma non possona,

— senza uscire dalla cerchia delle loro attribuzioni, provvedere

per l’avvenire dettando norme generali. Se l’esperienza fa lora conoscere la opportunitá di tali provvedimenti, possono provocarli pressa il Governo, ma non decretarli essi stessi. Se li decretassero, invaderebbero le attribuzioni del potere del Re, ed al pregio della uguaglianza e della uniformitá si sostituirebbe a poco a poco quella disuguaglianza e quella disparitá che tanto si lamentava nei tempi trascorsi. Egli è perciò che nella legislazione francese fu proclamato piú volte il divieto ai magistrati di fare regolamenti, come fanno fede l’articolo 12 del decreto organico in data 16 agosto 1790 e l’articalo 8 del Codice Napoleone, e la stessa giurispru- denza dei tribunali seppe mostrarsi custode gelosa di tale principio.

Capo VII, — Delle ferie e dell’annuale tornata delle Corti e dei tribunali.

Le ferie, come sono attualmente stabilite, non riguardano solo il servizio che debbono fare i giudici, ma sí ancora gli atti dei giudizi, essendo prescriîto che nel tempo di esse non si faccia aleun atto nelle cause civili, a riserva di quelle ec- celtuate dalla legge (1).

Nel nuovo Codice di procedura civile non si è parlato di ferie, come non se ne è parlato nel Codice di procedura francese, e solo fu stabilito nell’ uno e nell’altro che nei giorni festivi non potranno eseguirsi dagli uscieri gli atti di citazione, di notificazione e di esecuzione, salvo in forza di permissione da accordarsi in caso di urgenza dal presidente del tribunale o dal giudice di mandamento (2). Ma ivi per giorni festivi s’ intendono quelli di festa legale, non giá quelli delle ferie o vacanze di cui si fratta nel presente capo.

Quindi nel tempo delle ferie, quando sará in vigore la nuova procedura, potranno i litiganti dar corso agli ajti del- Pinstruttoria civile, senza distinzione di cause, e le ferie avranno solo influenza sul servizio delle Corti e dei tribu- nali, il cui personale, dovendo essere diminuito pel tempo di loro durata, arrecherá di necessitá un notevole rallenta- unento nella spedizione delle cause all’ udienza.

Presso di noi, come in Francia, nè i gigdici di manda- mento, nè i tribunali di commercio, nè gli altri tribunali speciali hanno le ferie, avendole solo la Corte di cassazione, le Corti di appello e i tribunali provinciali.

In quanto al tempo, nella Francia e nel Belgio le ferie durano due mesi, cioè dal primo di settembre a tutto olto- bre. Le regie costituzioni del Piemonte ammettevano le ferie in due tempi dell’anno, quelle delle messi e quelle delle vendemmie, come giá si praticava nei tempi de’ Romani. Per contro nel distretto del Senato di Genova le ferie incomin- ciavano nel giorno 45 di agosto e terminavano col 4% di no- vembre (5).

Con decreta reale del 9 giugno 1849 furono regolate le -

(1) Regie Costituzioni, lib. III, tit. xxx1v. Regio regolamento pel ducato di Genova, lib, I, tit, rv,

(2) Articolo 1037 del Codice di procedura francese e 1101 del Codice patrio.

{8) Manifesto del Senato di Genova, in data 23 giugne 1815, articolo 4. i