Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/418

Da Wikisource.

— 390

DIPINTI RIINA SEZ

MOGIMENZI Lal PARLAMENTARI

ehe noi possiamo altingere caulamente i veri point della inamevibilitá proclamata dal nostro Statuto.

Se per ottenere quella indipendenza nell’ordine giudiziario, che si richiede come garanzia sociale nelle monarchie costi- tuzionali, fosse indispensabile togliere al Governo la facoltá di traslecare i giudici; in altri termini, se non fosse vero che il giudice minacciato di trasioeazione senza poter perdere il proprio grado ed il proprio stipendio, ed inoltre cel diritto ad una indennitá, sia in tale condizione di poter resistere all’influenza ed alla volontá del Governo, nessuno degli Sta- tuti ehe proclamarono la inamovibititá dei giudici come ga- ranzia sociale avrebbe potuto accordare al Governo la fa- coltá di traslecarli. AI eonfrario, in aleuni di essi fa inamo- vibilitá dei giudici è proclamata in termini tali, che ne cir- coscerivono il significato alla rivocazione 6 sospensione, e ne esctudono alfatto la semplice Lraslocazione,

< Nessun funzionario dell’ordine giudiziario può essere de- stifuito, salvo che per sentenza (articolo 88 della Costituzione del Canfone di Vaud in data 10 agosto 1845, e articolo 87 di quella di Neufehátel in data 28 aprile 1848) (1).

«I giudici nominati dal Re sono inamovibili a vita, I gia- dici scelti sono pure inamovibili pel tempo della durata delle toro funzioni. Nessun giudice può essere destituito se non per gecreto di una istanza giudiziaria e compefente, nel caso di prevaricazione provata o di qualunque altro provato delitto. (Carta costituzionale del regno di Polonia del 1315, articoli IA e 4652.) (2).

«I tribunali sono indipendenti nei limiti delle toro fan- zioni, e nessun giudice può essere destituito nè rivocato con perdita del suo onorario se non in virtú di un giudizio. (Carta costituzionale di Baviera del 1818, titolo 8, arti- colo 3.)

«Nessun giudice non potrá essere deposto dalla sua carica, o sia ella temporanea o perpeiua, se non per causa legal. mente provata e sentenziata; nè sospeso, se non per accusa legalmente intentata.» (Costituzione di Spagna del £812, ar- ticolo 252.) (3).

Anche le famose Costituzioni francesi del 3 settembre 1791 e del 5 frattidoro, anno terzo (22 agosto 1793), che procta- marono largamente i diritti dei cittadini colle loro guaren- tigie, avevano sanzionato la inamovibilitá dei giudici con tali parole che non ne vietavano Ja semplice traslocazione, men- tre d’aitra parte riconfermavano Pabolizione assoluta della venalitá dei pubblici uffizi, giá decretata dalla legge del 16 agosto 1790 (4). E nella Costituzione della Repubblica fran- cese del 4 novembre 1848 la inamovibilitá dei giadici fu pro- clamata nei termini seguenti : «[ giudici di prima istanza e di Appello, i membri della Corte di cassazione e della Camera dei conti sono nominati a vite. Essi non possono essere rivo-

(1) «Aucun fonetionnaire de l’ordre judiciaire ‘ne peut étre déstitué que par un jugement.»

(2) Il testo di tali articoli e degli altri infra citati fu ricavato: dalla Raccolta di tutte le Costituzioni antiche e moderne, stam» pata in Torino nel 1848 dalla tipografia di &. Cassone.

(3) La Costituzione di Spagna qui citata fu promulgata in Piemonte da Carlo Alberto nel 16 marzo 1821, e la traduzione è quella ufficiale visata dal signor Dal Pozzo.

(4) <In°y aplusni vénalité ni hérédité d’aucun office public... Ts ne pourront (les Juges) étre ni destitués que pour forfaiture dfiment jugde, ni susperdus que par une accusation admise.» (Costituzione del 8 settembre 1791.) «Les jugesne peuvent ètre destitués que pour forfaiture Iégalement jugée, ni su ispendus que pun une accusation admise,» (Costituzione del 5 fruttidoro, anno 8, articolo 206.)

cati 6 sospesi che per sentenza, nè posti a riposo che per le cause e nelle forme determinate dalle leggi (articolo 87).» Con tale disposizione fu proibito soltanto di rivocare 0 s0- spendere o mettere a riposo i giudici inamovibili ; eppure la Commissione che la formolò intese di mettere al riparo di ogni attacco la Icro indipendenza (1).

La Costituzione di Nuove-York del 10 novembre 1821 (arti colo 5, $ 3), adottando il sistema inglese, secondo il quale i giudici sono istituiti colla clausola quamdiu bene se gesserini, la quale racchiude una specie d’inamovibilitá condizionata, stabilí ehe il cancelliere edi giudici della Corte suprema con- serveranno il loro ufficio (leurs fonctions) finchè lo esercite. ranno bene (during good beliaviour) (2).

Altri Statuti dichiararono espressamente che la inamovibi. litá non impedisce ia semplice trasiocazione.

«I giudici sono di diritto inamovibili. Con ciò non s’în- tende che essi non possano essere trasferiti da un luogo ad tn altro nel tempo e nel modo che verrá determinato dalla legge. (Carta costituzionale di Portogalle in data 29 agosto 1826, articolo #19.)

«E giudici di diritto saranno perpetui. Non s’intende tat- tavolta che non possano essere spostati da un luogo ad un altro nel tempo e nel modo determinato dalla fegge. (Costi- tuzione del Brasile in data il dicembre 1823, articolo 152.) (5).

«I giudici dei tribonali collaglati sono inamovibili quando

vi avranno esercitato Je loro fonzioni per tre anni dalla pro-

mulgazione del presente Statuto, Possono però essere traslo - cati ad altro tribunale eguale .0 superiore.» (Costituzione degli Stati romani in data {4 marzo 1848, articolo 3.)

Il nostro Statuto zon ha spiegato espressamente che sia permesso traslocare i giudici inamovibili; ma non ha nem- meno detto come quello del Belgio, che stava sotto gli occhi dei suoi compilatori, che non lo pessano essere. Hu detto semplicemente che i giudici nominati dal Re sono inamovi- bili dopo tre anni di esercizio. Sono dunque inamovibili come giudici; ma non cessano di essera giudici; nè quindi sono ri- mossi dalle cariche loro allorquando da una sede sono trasfe- riti ad un’altra per esercitarvi le medesime funzioni, Inamo- vibile significa non amovibile, e si dice amovibile (in francese amovible) colui che si può rimuovere, vale a dire destituire dalla propria carica (4).

Adottando l’opposta sentenza, l’esperimento dei fre anni

(1) «Ce qui tient au personnel de la magistrature et aux gas ranties que la société lui donne, et doit exiger d’elle, trouvera mieux sa place dans la discussion d’une loi spéciale. Nous a- vons voulu seulement poser une règle, c’est que Vindépendance du juge qui est sans cesse aua prises avec les intéréts et les pase sions individuelles, doit étre mise hors de toute attcinte. > (Rap- porto di Armand Marrast, a nome della Commissione. Compte rendu des séances de l’Assemblée nationale, tom. III, pag. 600.)

(2) Raccolta di tutte le Costituzioni sopra citata; tom. II, pag. 83. «Observations de la Cour de cassation sur un projet de loi relatif á l’organisation judiciaire, pag. 81.»

(3) Raccolta anzidetta, tom. II, pag. 485.

(4) Amovibile. Che si può rimuovere. (Cosí nel vocab. univ. ital. compilato a cura della societá tipografica Tramater e C.)

Amovibile, Ohe si può rimuovere. Amovible, qui peut dire òté dun poste; qui peut étre destitué. (Cosí nel grande dizionario ita liano-francese dell’abate Francesco De Alberti.)

Inamovible. Qui ne peut étre Gté d’un poste, qui ne peut étre destitué de sa place arbitrairement. En France les juges sont inamovilles. (Cosí nel Dictionnaire de Vl Academie frangaise, sixiè- me édition.)