Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/421

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archivi sarebbero conservati per accusarlo presto o tardi di un abuso di potere con aperta violazione della legge ? Che se, sprezzando questo freno, inventasse motivi che non esistono, e sotto il colore dell’utilitá del servizio stancasse i giudici ina- movibili con traslocazioni appositamente studiate, non ascol- tando la voce della coscienza e non curando la pubblica finanza che andrebbe soggetta alle indennitá di arbitrarie trasloca- zioni, un tale ministro non potrebbe sfuggire le conseguenze tutte di quella risponsabilitá che è proclamata dallo Statuto. Senza compromettere l’avvenire del giudice, senza offendere la disciplina e la dignitá, il corpo anzidetto ed i suoi membri avrebbero il diritto di provocare sul di lui operato il gindizio della pubblica ovivione e ta censura del Parlamenta; e lo farebbero certamente per non rendersi complici di quegli a- busi e di quelle violazioni. Questo risultato sarebbe tanto niú sienro ove il detto corpo venisse composto di senatori, di deputati e di giudici inamovibili, perocchè essendo in esso rappresentati i due rami #eí Parlamento e la stessa magistra- tura, sarebbe moraimente impossibile che il ministro colpe- vole di sí gravi abusi non venisse in ciò denunziato da alcuno alla pubblica opinione per mezzo della libera stampa, o al Parlamento per mezzo di petizione 0 di interpellanze,

Vi fa chi notò che il giudice traslocato non avendo cogni- zione dei motivi che per utilitá del servizio hanno consi- gliato la di lui trasiocazione, trozerebbe il modo di obbligare il ministro a recarli in pubblico facendogli fare apposito in- terpello da uno dei membri del Parlamento. Fu risposto prima di tutto che il giudice avrá altri mezzi onde otterore cogni- zione di quei motivi, o rivolgendosi al ministro, o rivolgen- dosi al Consiglio superiore di disciplina, mentre il non am- mettere l’obbligazione nel superiore dicomunicarli in iscritto all’inferiore, non significa divieto di dargliene cognizione. Fu risposto in secondo luogo che le petizioni al Parlamento e le interpellanze nel seno di esso sono guarentigie volute dallo Statuto, e non è mai compromessa né la disciplina nè la di- gnitá se il ministro è obbligato a spiagare e giustificare nel seno del Parlamento il proprio operato, salvo a chiedere nn comitato segrefo, se motivi di convenienza lo consigliassero.

Accettata dalla maggioranza la proposta di obbligare il mi- nistro a comunicare i motivi della traslocazione ad un corpo superiore di disciplina, restò ad esaminare come esso corpo si debba comporre.

Sulla terza questione.

È accettabile cd opportuna la proposta di creare un Consi- glio superiore di disciplina non composto intieramente di giudici inamovibili ?

La disciplina dell’ordine giudiziario e la inamovibilitá dei giudici essendo tra di loro connesse, furono regolate dalla legge del 19 maggio 1851, la quale è divisa in tre capi. Si tratta nel primo della inamovibilitá e dei suoi effetti; nel secondo della competenza e del procedimento pei reati im- pulati ai giudici; nel terzo della disciplina giudiziaria.

Trattandosi della inamovibilitá e dei suoi effetti, furono sta- biliti i vari casi ne’quali tale prerogativa debba cessare, o per non essere piú in grado i giudici di continuare dicevo]- mente nell’esercizio di loro funzioni per causa d’infermitá o debolezza di mente o per altre cause dalla legge accennafe, ovvero per essersi resi colpevoli di gravi mancamenti meri- tevoli della rivocazione, La cognizione ed il giudizio di questi fatti farono attribuiti esclusivamente al magistrato di Cassa- zione, e ad esso fu attribuita la facoltá di dichiarare se siavi Iuogo alla traslocazione di un giudice inamovibile, il quale

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per qualsiasi circostanza non possa piú convenientemente amministrare Ja giustizia nel luogo di sua residenza, e rifiuti di essere traslocato.

Esclusi tali casi nei quali si tratta della rivocazione del giu- dice, o della dispensa da ulteriore servizio, od infine del sem- plice traslocamento, la giurisdizione per l’applicazione delle pene disciplinari e per ogni contravvenzione ai doveri del- l’uffizio, e per ogni fatto del giudice che comprometta in qualunque modo la propria dignitá o la considerazione del- Pordine a cui appartiene, fa attribuita a tutti i tribunali e a tutti i magistrati d’Appello, nei limiti del rispettivo distretto, e finalmente alla Corte di cassazione sopra tutti indistinta-

mente i giudici dello Stato, esclusi soltanto il 810 primo pre-

sidente. Quindi Ja Corte di cassazione nel sistema di quella legge tiene in materia di disciplina quella ordinaria giurisdi- zione, che è pure attribuita agli altri magistrati e tribunali, e la esercita tutfavalta che i medesimi ricusino od omettano o non possano esercitarla. Possiede inoltre quel potere emi- nente e straordinario che forma oggetto del capo primo; ea questo potere non partecipano gli altri magistrati e fribu- nali (1). í

L’attuale progetto di legge mantiene intatta nella magi- stratura ia giurisdizione disciplinare ordinaria, e trasferisce in un Consiglio supericre di disciplina quel potere eminente e straordinario. Jí signor ministro nella sua relazione addusse le seguenti ragioni per giustificare cotale cambiamento di gravissima importanza:

«Nei lavori preparatorii della legge 19 maggio 1851 erasi messo in deliberazione se convenisse lasciare alle Corti e ai tribunali la cognizione dei fatti inducenti la perdita dell’ina- movibilitá dei rispettivi loro membri; e tale sistema sem- brava fecondo d’inconvenienti, avuto riguardo alla colleganza degli interessi, ai rapporti di confraternita che possono tra- viare gli animi, ed a quello spirito di corpo per cui i membri di un consesso giudiziario qualenque potrebbero atteggiarsi talvolta come a difesa propria.

«Pendeva tuttavia la scelta tra il ministro della giustizia ed il magistrato di Cassazione; ma prevalse in ultimo l’idea che l’ingerenza del ministro della giustizia in cosa di tal mo- mento, quantunque determinata da irrepugnabili ragioni, difficilmente avrebbe sfuggita la faccia di parzialitá e di ar- bitrio. Ed invero la prerogativa dell’inamovibilitá cadrebbe annientata, quando la rivocazione di un giudice venisse ab- bandonata alla sola discrezione del ministro della giustizia, perchè allora non vi sarebbe piú diversitá alcuna tra i giudici inamovibili e quelli che non lo sono. Si giudicò pertanto mi- glior consiglio di attribuire al magistrato di Cassazione la co- gnizione dei fatti che potrebbero causare i provvedimenti ec- cezionali dei quali si discorre.

«Ma gli inconvenienti che per siffatto modo si volevano fug- gire non furono del tutto cansati perchè, se la Corte di cassa- zione trovasi collocata a maggiore altezza sopra tutte le Corti e tribunali del regno, non è tuttavia impossibile che allo spi- rito di corpo che naturalmente informa tutta la magistratura, venga fatto di far trapelare in quel consesso qualche preoc- cupazione che in date circostanze non potrebbe accomodarsi

(1) Diceva a questo proposito il procuratore generale Dupin in una requisitoria in materia di disciplina, parlando appunto dei casi in cui la sola Corte di cassazione è chiamata dalla legge a conoscere dei mancamenti piú gravi attribuiti ai giu- dici: par une espèce d’évocation d’ordre public, laffaire et trans- portée au sommet de la lvitrarchie. (Moniteur del 15 gennai 1844.)