Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/422

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del tutto agli interessi generali della civile societá dei quali il potere esecutivo è il vero e legittimo promotore.

«Per ovviare adunque da un canto a ciò che la rivocazione di un giudice inamovibile non sia abbandonata alla discre- zione ministeriale, ed impedire dall’altro canto che tra il po- tere esecutivo a cui deve spettare il diritto di avviare i pro- cedimenti che possono condurre alla rivocazione di un giu- dice, ed il corpo giadiziario che dovrebbe fare la solenne di - chiarazione voluta dalie circostanze, non s’interpongano ten- denze ed affezioni di colore parziale, poco dicevoli alla di- gnitá del Governo ed al retto andamento delle cose, si è di- segnata la creazione di un Consiglio superiore di disciplina, il quale peri vari elementi che avranno a comporlo potrá con piena libertá ed imparzialitá di giudizio equamente bilanciare le ragioni di politica e sociale convenienza dalle quali sia per essere in certe gravissime circostanze suggerita la rivoca- zione di un giadice.

«Ma la divisata instituzione del Consiglio superiore di di- sciplina non produrrá tuttavia l’effetto di privare la Corte di cassazione del potere disciplinare che la legge le attribuisce, Essa Corte avrá pur sempre autoritá pienissima, qualvolta Jo richiegga l’interesse della disciplina, di proporre in via di- sciplinare la rivocazione di un giudice.

«L’intenio di questo proge!to si è unicamente quello di procacciare al Governo un mezzo piú efficace e piú diretto per addivenire alla rimozione di quei giudici che l’abbiano meritata, ed impedire che i suoi intendimenti non vengano per sorte attraversati da pregiudicate opinioni.»

La maggioranza della Commissione, avendo apprezzate le ragioni addotte dal signor ministro della giustizia, accettò in massima la proposta di attribuire ad un Consiglio superiore di disciplina quel potere eminente e straordinario che la legge del 1851 affidò alla Corte di cassazione, e senlí anzi- tutto il debito di protestare contro l’opinione di coloro che credono di vedere in tale proposta uno sfregio ad essa Corte, ed un biasimo pel modo con cui abbia esercitato quel potere alto e delicato, La legge del 1851 provvedendo in fretta al bisogno urgente di regolare intanto gli effetti della inamovi- bilitá dei giudici che stava per avverarsi col compiersi dell’e- sercizio triennale sotto l’osservanza dello Statuto, era di sua natara una legge provvisoria, giacchè anticipava una parte della legge generale organica dell’ordinamento giudiziario, € la sua durata era naturalmente circoscritta a quel breve tem»o che doveva trascorrere prima dell’attuazione di quel nuovo ordinamento : imperciocché le basi di questo, essendo basi dell’intiero edifizio, dovevano di necessitá servire di norma per ognuna delle sue parti; d’altronde le leggi non regolano il passato ma l’avvenire, e se il passato può illumi- nare il legislatore sul miglior modo di provvedere per l’av- venire, tale utilitá non potrebbe ottenersi dall’esperienza di soli tre anni. A parte quindi ogni giudizio pralico intorno agli effetti della legge del 1851, ed eliminato ogni riguardo personale, chi è chiamato a metter mano alla legge organica sull’ordine giudiziario deve sottoporre la proposta all’esame critico e severo della ragione, e se brama i lumi dell’espe- rienza pratica, deve ricercarli in paesi ove è in osservanza da lungo tempo quel medesimo sistema che il Governo ci propone d’immutare.

La disciplina di un corpo è la maniera di diportarsi giusta le proprie regole ; e il potere disciplinare è la instituzione che deve farle osservare. La osservanza dei doveri dei giudici interessa sicuramente tutto il corpo della magistratura che ha diritto di vegliare ed impedire che nessuno dei suoi mem- bri comprometta in qualunque modo la propria dignitá o la

considerazione dell’ordine a cui appartiene; ma interessa ugualmente la intiera societá, che ha diritto d’impedire che non sia scemata nuella dignitá e quella considerazione, senza cui non potrebbe conseguire quel fine pel quale è instituito l’ordine giudiziario: e i mancamenti che formano oggetto delle pene disciplinari o che consigliano nel pubblico interesse la rivocazione dei giudici sono possibili in chiunque, anche nei piú elevati tra i membri della magistrature. Suppongasi, ad esempio, che prescrivendo la legge o il regolamento che tutie le Corti e tutti i tribunali debbano tenere in ogni setti» mana quattro udienze pubbliche, e che ogni seduta non debbi durar meno di ore cinque, suppongasi, diciamo, che una Corte di appello irasgredisse abitualmente cosiffatte preseri- zioni, si può forse credere che, ove i tribunali del suo di» stretto commettessero cotale trasgressione, avrebbero a fe- mere dalla Corie stessa l’esercizio del potere disciplinale, per quanto si mostrasse sollecito il pubblico Ministero di fare in proposito le occorrenti requisitorie ? Egli è ben vero che nel proposto esempio potrebbe sopperire la Gorie di cassazione ; ma suppongasi ancora che questa Corie suprema frasgredisse ugualmente le citate prescrizioni, o che non osservasse i nuovi termini che nell’interesse del servizio farono stabiliti nella recente legge del 31 marzo 1854 modificatrice del re- golamento sulla Cassazione: in quale maniera potrebbesi mai assicurarne l’osservanza, mantenendo in ogni parte il sistema della legge del 19 maggio 1851? Il potere esecutivo non avrebbe il mezzo di rivocare 0 di punire i giudici inamovie bili di quei tribunali, di quelle Corti; il potere legislativo non lo avrebbe neppure, perchè non fratterebbesi di fare una legge, sibbene di fare esegaire quella in vigore, e inu- tilmente farebbe censura al ministro che in questo caso non sarebbe risponsabile, Quindi nel fatto ordine giudiziario, il cui uffizio sta appunto nell’app’icare la legge e farla osser- vare, potrebbe esso stesso iuspunemente violaria, ed avrebbe un potere sfrenato e non frenabile, mentre nel regime costi- tuzionale ogni potere agisce solo liberamente nell’orbita as- segnatagli dallo Stafato, e vi è respinto dagli altri poteri ogniqualvolta si permetta di eccedere i propri confini. Que- sto assurdo legislativo non si ha da temere nel sistema del progetto, imperciocchè il Consiglio superiore di disciplina sarebbe composto per la massima parte di persone estranee alla magistratura, e cosí di persone che non possono come mettere quelle trasgressioni che debbono impedire o punire in altri, e perchè d’altra parte i membri di quel Consiglio non sono nominati a vita, ma per tempo determinato, e, questo finito, ponno essere surrogati da altri. Per garantire adunque compiutamente la societá, è indispensabile che la disciplina giudiziaria non sia esclusivamente attribuita alla stessa ma- gistratura.

Dicemmo esclusivamente, pochè interessanido eziandio al- l’ordine giudiziario di vegliare ed impedire che alcuno dei suoi membri comprometta la propria dignitá o la con- siderazione dell’ordine medesimo, è ben giusto che esso pure concorra, entro dati limiti, nelPesercizi> del potere di- sciplinare sopra i suoi membri.

Una seconda considerazione, oltre quelle che si leggono pella relazione del signor ministro, giustifica il progettato cambiamento, La Corte di cassazione è instituita per assicu- rare l’uniforme applicazione della legge, e [e è quindi dele- gata l’alta missione di mantenere l’unitá dei principii e di ricondurre costantemente all’eseguimento delle leggi tutte le parti dell’ordine giudiziario che fendessero a deviarne. Essa non conosce del merito degli affari, sia nel civile che nel criminale, e quando annaolla un giudicato, rimanda la