Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/436

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dazioni, che debbono essere rispettate. Tale riforma tende principalmente a far conseguire all’erario una sensibile eco- nomia, che è giustificata dalle attuali strettezze della pub- blica finanza.

Se la proposta riforma dovesse arrecare danno alle per- sone ammesse al beneficio dei poveri, difficilmente sarebbe accettata dal Parlamento, e la vostra Commissione non esite- rebbe a proporvene la reiezione, essendo debito di ogni ci- vile societá di far sí che tutti i cittadini possano ugualmente invocare Jintervento dell’autoritá giudiziaria, e specialmente che il povero possa lottare col ricco e col potente, nè debba mai preferire lo spoglio o l’oppressione all’esercizio legittimo dei propri diritti. Siccome però in tutte le provincie di ter- raferma dal 1822 a questa parte hanno i poveri continuato a godere del benefizio del gratuito patrocinio, sebbene in po- che di esse siano stati stabiliti gli uffizi dell’avvocato e del procuratore de’ poveri dall’ecitto organico di quella data, cui supplirono lodevolmente gli avvocati patrocinanti e i cau- sidici presso i tribunali, egli è perciò che nelle attuali condi- zioni della finanza parve preferibile estendere a tutte le parti dello Stato il sistema piú economico che vige da tanto tempo nella maggior parte delle provincie, anzichè estendere a tutte il sistema dispendioso che quasi a modo di privilegio si os- serva in poche di esse. Vi fu anzi nella Commissione chi pro- pose di mantenere unicamente un avvocato de’ poveri presso ogni Corte di appello onde emetta il suo parere sull’ammes- sione al benefizio di chi lo invoca, sopprimendo cosí tutti i sostituiti, ed eziandio gli uffizi del procuratore de’ poveri, e lasciando agli avvocati patrocinanti ed ai causidici di assu- mere o volontariamente o dietro designazione fatta per turno dai presidenti la difesa di tutte le cause dei poveri sí civili che criminali, come si pratica nelle provincie in cui non vi hanno di tali affizi. Questo emendamento avrebbe meglio provveduto alla economia della finanza, e alla paritá di trat- tamento per tutte le parti dello Stato ; ciò non pertanto non ottenne che due suffragi, e fu respinto da cinque commis- sari, sí perchè mantenendo ai poveri il benefizio della gra- tuita difesa si sopprimerebbe la instituzione degli uffizi del. l’avvocato e del procuratore dei poveri che onora da secoli il Piemonte e gli è invidiata da altre nazioni; sí perchè tali uffizi, sebbene limitati a quelle provincie nelle quali hanno sede le Corti di appello, sono utili eziandio ai poveri delle altre provincie allorquando le loro cause dai tribunali pro- vinciali sono portate in appello, e sono utili principalmente per la difesa degli imputati iu materia di crimini; mentre, al- lorchè si tratta di reati che compromettono Vonere, la li- bertá, e spesso anche la vita de’ cittadini, interessa troppo a

‘tutta la societá che non si scambi l’innocente col reo, e siano quindi assicurati agli accusati abili difensori che per debito d’uffizio, e per esercizio abituale siano esperti nelle materie penali, le quali potrebbero per avventura essere meno fami- gliari ad un avvocato patrocinante designato per turno, che avesse rivolti di preferenza i propri studi alle materie civili; sí perchè gli uffizi dei procuratori de’ poveri riuniti a quelli degli avvocati dei poveri assicurano meglio il pronto e rego- lare disbrigo delle cause affidate al loro patrocinio, ei secondi sono anche utili per la corrispondenza da tenersi coi clienti; sí perchè finalmente, mentre tali uffizi ristretti alle poche cittá in cui siedono le Corti di appello non riesciranno di soverchio aggravio all’erario, non pofranno in nessun caso essere dan- nosi o rincrescevoli ai poveri, i quali potranno godere del be- nefizio, e valersi ad un tempo di altri avvocati o procuratori di loro confidenza, come saggiamente fu stabilito nell’altro progetto presentato alla Camera nella seduta del 28 gennaio

1884. Fu tolto da questa legge l’articolo 165 del progetto mini- steriale, non perchè se pe volesse respingere le disposizioni, ma solo perchè si preferí di farlo inserire neli’altra legge di- retta a stabilire le norme dell’ammessione al beneficio dei poveri, e a regolare le condizioni deî gratuito patrocinio, il cui progetto, come giá si disse, fu presentato alla Camera nello scorso gennaio.

Fu anche tolta l’ultima parte dell’articolo 167 (articolo 237 della Commissione), essendo sembrato miglior partito riser- vare al regolamento di ordinare ai procuratori del Re di te- nere corrispondenza cogli avvocati de’ poveri.

TITOLO VII. Degli Uscieri.

Il sistema del nuovo Codice di procedura, ampliando di melto le attribuzioni degli uscieri, giustifica abbastanza Ie di. Sposizioni proposte dal Governo nel presente titolo, e le giu- stificano eziandio le osservazioni fatte dal Ministero nella re- lazione unita al presente progetto di legge.

La Commissione impertanto accettò i proposti articoli, to- gliendo però il secondo alinea dell’articolo 173, per avere creduto che non convenga rendere troppo difficile la nomina degli uscieri, e che per assicurarne la capacitá possa bastare la prescrizione dell’etá di 25 anni compiti, ed un esame da subirsi in conformitá dei regolamenti, senza che la legge ri- chieda inoltre una pratica biennale. O il candidato supera l’esame, e deve riputarsi idoneo all’affizio deli’usciere, o non lo supera, e per difetto di capacitá non può allora nominarsi. D’altra parte, se il Governo crederá couvenienti altri maggiori requisiti, potrá prescriverli nei suoi regolamenti, e basta nella legge stabilire quei pochi piú essenziali da cui esso Governo non potrá mai dispensare in qualunque tempo, in qualunque circostanza.

Si dubitò se dovesse accettarsi la disposizione che mette a carico dei comuni la retribuzione agli uscieri delle giudica- ture mandamentali, sembrando che tutte le spese occorrenti per l’amministrazione della giustizia debbano sopportarsi dallo Stato, che ne ottiene il compenso per mezzo della ri- scossione dei diritti di cmolumento, e colla vendita della carta boliata prescritta per gli atti giudiziari. Essendo però troppo gravi e stringenti gli attuali bisogni del pubblico erario, e dovendosi evitare per quanto è possibile ogni causa di maggiori tributi a vantaggio dello Stato, la Commissione accettò l’anzidetta disposizione, la quale nulla innova allo stato presente delle cose, salvo per ciò che riguarda la ma- niera di ripartire la spesa tra i comuni che compongono il mandamento (1).

Disposizioni finali e transitorie,

Omesse alcune disposizioni del progetto ministeriale sulla riorganizzazione giudiziaria, perchè surrogate da corrispon- denti disposizioni del progetto sulle Assisie coi giurati, si

è

(1) Il salario dei messi mandamentali è ora a carico dei co- muni di terraferma in virtú degli editti 27 ottobre 1815, arti- colo 12 e 19 aprile 1816, articolo 15, non che a tenore degli ar- ticoli 25 e273 dell’istruzione per l’amministrazione dei comuni, approvata da S. M. il 1° aprile 1838. Nell’isola di Sardegna non vi è una legge speciale che provveda su tale punto, ma colla legge del 15 aprile 1851 (articolo 4) vi fu stabilito il prin- cipio della parificazione amministrativa dell’isola cogli Stati di terraferma.