Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/437

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sono riuniti sotto la rubrica delle disposizioni finali e transi- ‘ torie gli articoli dell’uno e dell’altro progetto che fanno parte di esse disposizioni.

Dopo la legge in data 31 marzo 1854 che rese obbligatorio il rinvio delle canse civili e criminali ad una Corte diversa nel caso di cassazione, parve superfluo I articolo 193 del pro- getto ministeriale in cui fu stabilito che nel caso di annulla- mento di una sentenza della Corte d’assisie, la Corte di cas- sazione ordinerá il rinvio della causa a una Corte d’assisie diversa da quella che pronunziò la sentenza; perocchè dopo quella legge una tale disposizione è virtualmente compresa nella regola generale, senza bisogno di spiegarla esplicita- mente ; quindi il detto articolo non fu ripeteto nel progetto della Commissione.

Il progetto del Ministero poneva le spese dei locali desti- nati alle Assisie a carico della cittá e della provincia in cui si terranno, nella proporzione che verrebbe stabilita dal Con- siglio provinciale. La Commissione fu invece di parere che, mentre la cittá capoluogo del circondario deve provvedere un conveniente alloggio al presidente giusta l’articolo {196 di esso progetto, in considerazione delle utilitá che può risen- tire dalla convocazione delle Assisie, e della facilitá con cui può procurarselo, le spese dei locali necessari per le sedute della Corte debbano andare a carico di tutte le provincie che compongono il circondario; imperciocchè la giurisdizione delia Corte di Assisie si estende ugualmente sopra tutto il territorio di esse provincie. Questo sistema parve anche piú conforme ad altre leggi analoghe, per le quali il comune è frequentemente chiamato a somministrare alloggi, la divi- sione amministrativa provvede alle spese dei locali necessari pei tribunali di prima coguizione e di commercio che hanno sede nel suo distretto, e i comuni componenti il mandamento fanno fronte alle spese della giudicatura, escluso lo stipendio del giudice che è a carico dello Stato. Arroge che gli aggravi sono meno sentiti e piú giusti, quanto piú distribuiti sopra maggior numero di contribuenti. Fu quindi emendato in tale conformitá l’ accennato articolo 196.

Invece di assegnare agli uffiziali dell’ordine giudiziario de- putati per le Assisie fuori della cittá in cui risiedono una indennitá di somma fissa per ogni mese, come il Governo aveva proposto, si preferí stabilire in principio che avranno diritto alle indennitá stabilite per le trasferte nei procedi- menti criminali, evitando cosí di determinarne l’ammontare, che può andare soggetto a frequenti variazioni in ragione dei tempi e delle circostanze, ed evitando inoltre ogni diversitá di trattamento tra le une e le altre trasferte.

Si è pure provveduto, ad esempio degli altri paesi che possedono il giurí, all’indennitá dovuta ai giurati che deb- bono allontanarsi dalla loro residenza, accordando loro quelle medesime indennitá che sono accordate ai testimoni.

Nel progetto del Ministero mancava una disposizione tran- sitoria per coloro che avranno la qualitá di volontari negli uffizi degli avvocati generali, o degli avvocati fiscali generali al tempo in cui la nuova legge sará posta ad esecuzione. Es- sendo giá candidati per le funzioni giudiziarie giusta i rego- lamenti, non parve conforme ad equitá che dovessero uni- formarsi, al paro degli estranei, alle disposizioni delia nuova legge per potere essere chiamati all’ esercizio di tali fanzioni, D’altronde se non vi fosse eccezione a loro favore, il Governo non potrebbe per due anni chiamare a far parte dell’ ordine giudiziario e del pubblico Ministero, fuorchè gli avvocati patrocinanti, stante il prescritto dall’articolo 8, non esistendo finora la instituzione degli uditori. Fu supplito impertanto con apposita disposizione, dichiarando che i mentovati vo-

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lontari potranno venire ammessi a funzimi giudiziarie senza essere astretti alle condizioni prescritt= «ia questa nuova legge.

Farono dette altrove le ragioni per le quali si è creduto conveniente di rimandare al primo di gennaio del 1860 l’osservanza dell’ articolo 162 del progetto della Commis- sione, che fa cessare di pien diritto dalle loro funzioni i giu- dici giunti all’etá di anni 75 compiti; e perciò non occorre ripeterle.

TABELLE UNITE AL PROGETTO. Tabella n° 1,

Divisione dei distretti delle Corti d’appello în circondari per la tenuta delle Assisie.

In questa fabella non si fece che un emendamento nel se- condo circondario per la Savoia. Nel progetto del Governo erasi posta la cittá di Bonneville tra i capoluoghi di circon- dario per la tenuta delle Assisie. Il Consiglio delegato della cittá di Annecy ir data 4 febbraio 1854 deliberò una rappre- sentanza a questa Camera affinchè essa cittá fosse preferita a Bonneville. Ivi si rimarcò che Bonneville è sul confine dello Stato sardo a circa 25 chilometri da Ginevra, e conta soli 2283 abitanti compresa Ja parte rurale del comune, mentre Annecy, punto piú centrale, è meno distante da molte delle cittá della divisione giudiziaria, come Rumilly, Faverges, Seyssel, Thoms, è centro di maggiore movimento, conta una popolazione di dieci mila abitanti, è capoluogo di divisione amministrativa, e presenta, al dire di esso Consiglio, mag- gior copia di affari giuridici, risultando da nn quadro di con- fronto inserito nella deliberazione, che dal 1844 al 1853, inclusivamente, Bonneville diede per diritti di bollo, emolu- mento e diritti giudiziari la somma di lire 277,678 94, men- tre Annecy diede quella di lire 428,848 89. Vi si disse an- cora che il municipio di Annecy nella previdenza delle insti- tuzioni costituzionali e delle riforme giudiziarie che dove- Vano conseguirne, si era assoggettata a spese considerevoli costruendo un edifizio, ove vaste sale sono destinate all’ am- ministrazione della giustizia, ed una di esse è disposta con- venientemente per una Corte d’assisie, La rappresentanza fu comunicata dalla Commissione al signor ministro di grazia e giustizia, il quale viste le ragioni addotte dichiarò non dis- sentire che la cittá di Annecy fosse destinata a capoluogo del circondario invece di Bonneville, aggiungendo che tale diffatti era stato primamente il suo pensiero, Tale emenda- mento fu quindi adottato dalla maggioranza della Commis- sione.

‘î’abella n° II, Personale delle Corti di appello.

Il progetto delle Assisie coi giurati doveva naturalmente consigliare una diminuzione pel personale delle Corti di ap- pello; poichè le Corti di assisie si compongono di soli tre giudici, e giusta il progetto della Commissione un solo di essi sará scelto tra i membri delle Corti di appello, senz’ al- cuna differenza per le cittá in cui risiedono esse Corti.

Invitato pertanto il Ministero a proporre tale diminu- zione, dichiarò essere egli d’avviso che Ia Corte di Torino, divisa in quattro sezioni, possa comporsi di un primo presi- dente, di due presidenti di sezione, e di trenta consiglieri, facendo presiedere da uno dei consiglieri una delle sezioni, cosicchè cinque membri della Corte potessero destinarsi a