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SSIONE

DeL 1853-5

Art, 128. Coloro che avranno prestato il loro servizio du- ranfe una sessione della Corte d’assisie, o conie giurati ordi- nari, o come supplenti, non saranno piú chiamati alle ses- sioni che si terranno nella rimanente parte dell’anno.

$ 2. — Della composizione definitiva del giurí.

Art. 129. L’avviso del giorno in cui avranno principio le Assisie sará recato individualmente a ciascuno dei giudici del fatto estratti a sorte come negli articoli 124, 125 e 127, per cura del presidente del tribunale provinciale.

I giurati sí ordinari, ece., îl resto come nell’articolo 85 del progetto del Ministero.

Art. 150. Identico all’articolo 86 del progeito del Mini- stero.

Art. 131. Se nel giorno stabilito per la trattazione di cia- scun affare non vi saranno trenta giurati ordinari presenti, tale numero sará completato dai giurati suppienti giú estratti a sorte a termini dell’alinea dell’articolo 124 e dell’articolo 127 secondo l’ordine della loro estrazione.

In mancanza di detti-supplenti giá designati, si fará dal presidente delle Assisie l’estrazione di altri nomi dalla lista contemplata nell’articolo 122, finchè il prescritto numero sia compiuto,

Per le Assisie straordinarie a cui accenna l’articolo 127 i giurati mancanti verranno anche suppliti, mercè l’estrazione a sorte di altri giurati domiciliati nelle cittá ove le dette As- sisie si terranno.

Art. 132, 133, 134. Identici agli articoli 88, 89, 90 del progetto del Ministero.

Art. 133, Coloro che essendo stati condannati per la loro mancanza all’udienza giusificheranno fra giorni 10 successivi alla intimazione della sentenza, l’impossibilitá in cui fossero stati di recarsi al loro posto, saranno dalla Corte esonerati dagli effetti della condanna.

Art. 136. Nella stabilita udienza, avulasi, previo appello nominale, la presenza di 30 giurati ordinari, ece., il resto come nell’articolo 92 del progetto del Ministero.

Art. 137. Tanto il Ministero pubblico, quanto l’imputato potranno ricusarli senza ad/urre motivi fino a che rimangano nell’urna tanti nomi, che uniti a quelli estratti e non ricusati raggiuugano il numero di quatterdici,

La ricusazione dovrá essere fatta al momento deila estra- zione.

Art. 138. Essendovi piú accusati, ognuno di loro potrá esercitare il diritto di ripulsa sino al limite stabilito nel pre- cedente articolo.

Art. 159. Identico all’articulo 93 del progetio del Mini- stero.

Soppressi gli articoli 102, 103, 104 e 103 del progetto del Ministero.

Capo V. — Della Corle di cassazione.

Art. 140. La Corte di cassazione è composta di un primo presidente, di un secondo presidente, di sedici giudici con titolo di consiglieri, di un procuratore generale del Re, di un primo sostituito e di quattro sostituiti, e di un segretario- capo e due segretari.

Art. 141 e 142. Identici agli articoli 64 e 65 del progetto del Ministero sulla riorganizzazione giudiziaria.

Art. 143, La Corte di cassazione è regolata nel resto da leggi speciali sulla medesima.

È abrogato l’articolo 4 del regio editto in data 70 otto- bre 1847.

SESSIONE DEL 1853-D4 — Documenti — Vol, I. di

co

Capo VI, — Delle uflienze delle Corti, dci tribunali e dei giudici di mandamento,

Art. 144, Sará provvedufo con regolamenti approvati con decreti reali intorno al luogo, al numero e alla durata delle udienze, non che alla polizia delle medesime, salve sempre le disposizioni del Codice di procedura criminale, e del Co- dice di procedura civile.

Capo VIL — Delle assemblee generali delle Corti, dei tribunali e della unione di piú sezioni,

Art. 115, Le Corti ed i tribunali si riuniscono in assemblea gencrale egni volla che si lratti:

Di repressione disciplinare riguardo ai giudici;

Di deliberazioni sopra maferie d’ardine e di servizio in- terno, e che interessino l’intero corpo della Corte e del tri- bunale;

Di provocare provvedimenti, ece., il resto come nell’arti- colo 70 del progetto del Ministero.

Art. 146. INentico all’articolo 741 del progetto del Mini- stero. 5

Art. 147, IL pubblico Ministero può richiederne la convo- cazione con requisitoria motivata, a tenore dell’articolo 219.

La convocazione ha luogo eziandio se la proposta ne viene fatta da una sezione della Corte o del tribunale.

Art. 148 e 149. Identici agli articoli 75 e 74 del progetto del Ministero.

Art. 150. Hlentico all’articolo 75 del progetto del Mini- siero, meno Vultimo alinea.

Hanno voto deliberativo ed individuale nel caso previsto dal penultimo alinea dell’articolo 148.

Art. 451. Identico all’articolo 76 del progetto del Mini- stero.

Art. 152, Nelle Corti d’appello avrá luogo l’anione di due sezioni:

1° Nelle cause in cui si disputi in modo principale della figliaziune legittima o illegiliima, e della validitá del matri- monio in quanto sia di competenza dei tribunali civili.

2° Quando si tratti, ece., il resto come nell’articolo 77 del progetto del Ministero.

Art, 153, 154 e 153. Idenlici agli articoli 78, 79 e 80 del progetto del Ministero. ;

Art. 456. Pel tempo delle ferie si provvederá al servizio come sará prescritto con regolamenti.

Art. 157. Identico all’articclo 8% del progetto del Mini-

stero.

TITOLO III.

Dell’ inamovibilitá dei giudici e della disciplina» Capo I, — Dell’inamovibilitá.

Art. 158. Idenlico all’arlicolo 83 cull’aggiunta del se- guente ultimo aiinea.

Le circostanze di fatto che richiedono per l’utilitá del ser- vizio il traslocamento del giudice inamovibile che non vi abbia assentito dovranno comunicarsi in iscritto al Consiglio supe- riore di disciplina di cui nell’articolo 168.

Art, 159, 160 e 161, identici agli articoli 81, 85 e 86 del progetto del Ministero,

Art. 162. I giudici insmovibili che asranno compiuto l’anno seftaniacinquesimo dell’etá loro saranno di pieno di=