Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/446

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OCUMENTI PARLAMENTARI

ritto dispensati da ulteriore servizio, salva egni loro ragione alla pensione di riposo 0 ad indennitá a termini di legce,

Art, 165. Se per infermitá, ece., il resto come nell’articolo 88 del progetto del Ministero.

Art, 168, Ogni sentenza che condanna un giudice inamovi- bile a pene criminali, correzionali o di polizia, sará trasmessa al ministro della giustizia ed alla Corte di cassazione,

Se alla condanna non sia siata aggiunta la interdizione dai pubblici èffizi, si potrá tutiavia far luogo, secondo la natura e gravitá del reato, o alla rivocazione del giudice condan- nato, o alla di lui dispensa da ulteriore servizio, salva in que- sto secondo caso la pensione 0 la ind diritta,

Sará pariwrente trasmessa per gli afessi effetti qualunque sentenza od ordinanza in materia criminale 0 correzionale, la quale abbia dichiarato non farsi luogo a procedimento ed abbia pronunziato l’assolutoria a favore di un giudice inamo- vibile, per estinzione dell’azione penale, o per mancanza di prove di reitá. °

Art. 105. Potrá anche farsi luogo alla rivocaziene ed alla dispensa da ulteriore servizio con pensione 0 indennitá come sopra di un giudice inamovibile nei seguenti casi:

1° Se il giudice avrá ricusato di adempiere un dovere im- postogli dalle leggi o dai regolamenti fulti per l’esecuzione delle leggi;

2° Se avrá dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi avrá compromesso la propria riputazione, o la di- guitá del corpo a cui appartiene;

5° Se senza permesso, ece., il resto come nell’articolo 9 del progetto del Ministero.

Art. 166. La disnensa da ulteriore servizio o la rivocazione di un giudice inamovibile nei casi contemplati dagli articoli 163, 164 e 163 della presente lege, dovragno ordinarsi eon reale decreto sull’avviso conforme di un Consiglio superiore di disciplina,

La rivocazione sará pure ordinata con reale decreta ve. nendo proposta dalla Corte di cassazione a tenore dellarti- colo 195.

Il reale decreto fará espressa menzione dell’avviso con- forme del Consiglio superiore di disciplina, o della delibera- zione della Corte di cassazione.

Art. 167. Ogni qual veita sará deferifa al Consiglio supe» riore di disciplina la cognizione di un imancamento impuiato ad un giudice inamovibile per alcuno dei casi conteniplatine!. articolo 165 cesserá l’esercizio dell’azione disciplinare Ci cui R disposizioni contenute nel capo 3 del presente titolo,

Art. 168. Il Consiglio superiore di disciplina è composto di ir0 senatori del regno, di tre depufati, del primo presidente della Corte di cassazione e di due consiglieri inamovibili della medesima. Î

I membri del Consiglio sono nominati dal Re sul principio di ogni Legislatura, e rimangono in ufficio anche dopo la chiusura del Parlamento, quando anche avvenisse lo sciogli. mento della Camera dei deputati, insino a tanto che non sa- ranno surrogati,

1 senatori e i deputati chiamati a far parte del Consiglio non potranno essere contemporaneamenrte funzionari stipen- diati dal Governo.

Art. 169, Il Consiglio superiore di disciplina è convocato dal Ministero della giustizia, e presiedute dal primo presi. dente della Corte di cassazione, e in sua mancanza dal mag» giore di etá dei suoi membri.

Il procuratore generale presso alla detta Corio vi adempie le funzioni del pubblico Ministero.

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Il segretario della Corte di cassazione sará pure segretario di esso Consiglio.

Art, 170. Potrá il Consiglio ordinare le inchieste neces- sarie e fare le occorrenti commissioni.

Potrá eziandio richiedere i’ avviso della Corte o del tribu- nale di cui fará parte il giudice imputato, da darsi tale av- viso in assemblea generale.

Per la validitá delle deliberazioni del Consiglio basterá l’intervento di seite menibri.

Si osserveranno, ece., come nell’articolo 95 del progetto del Ministero.

Art. 474. Il Consiglio superiore di disciplina nei casi espressi nell’articolo 163 potrá, secondo le circostanze, in vece di far luogo alla rivocazione o dispensa da ulteriore servizio, pronunciare le pene disciplinari contemplate nel- Particolo #81.

Art. 172. Identico all’art. 96 del progetto del Ministero.

Art. 1753. Ogni giudice contro cui sia spedito mandato di arresto, ece., come nell’ articolo 97 del progetto del Mini- siero.

Art, 174. Identico all’articolo 98 del progetto del’ Mini- stero.

Capo II, — Della competenza e del procedimento pei reati imputati ai giudici.

Art. 175. Le contravvenzioni commesse da un giudice 0 vice giudice di mandamento nel distretto della sua giurisdi- zione, sono giudicate inappellabilmenie dal tribunale pro- vinciale da cui esso dipende.

Art. 4176. Trattandosi di giudicare un membro di un tri- bunale provinciale per reati di competenza del medesimo, 0 a lui deferiti in via di appellazione, la Corte d’appello desi- goa un altro tribunale del proprio distretto.

Art. 177. Per giudicare un membro di una Corte d’ap- pello per reati ad essa deferiti in via di appellazione, la Corte di cassazione designa nn° altra Corte.

Art. 178. Nulla è innovato alle regole di competenza quanto ai reati sottoposti al giudizio dei giurati,

Caro III. — Della disciplina.

Art, 179. Ogni giudice che contravviene ai doveri del suo vffizio, o non osserva il segrefo delle deliberazioni, 0 com- promelte, ece., come nell articolo 102 del progetto del Mi- mistero.

Sezione I. — Dei provvedimenti disciplinari.

Art. 180. I provvedimenti disciplinari sono:

4° L’ammonizione;

2° Le pene disciplinari.

Art, 181. Identico all’articolo 104 del progetta del Mini- stero.

Art. 182, L’ammonizione consiste, ecc., come nell arti- colo 105 del progetto del Ministero.

Art. 183 e 134. Idenlici agli arlicoli 106 e 107 del pro- getto del Ministero.

Art. 185. La sospensione dall’ ufficio consiste nel divieto di esercitare le funzioni di giudice.

Non può essere pronunciata per tempo minore di quindici giorni, nè maggiore di un anno.

Essa importa la privazione dello stipendio per la sua du- | rafa, ecceltuati i casi previsti dall’articolo 173 quando non segua condanna,