Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/447

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Sezione II. — Del potere disciplinare.

Art. 186. Il qainistro della giustizia esercita lalla sorve-’ glianza sovra le Corti, i tribunali ed i giudici dello Stato, e può ammonirii.

Può inoltre chiamare a sè ogni giudice affinchè rispouda sui fatti ad esso imputati. Il giudice deve comparire nel fer- mine che gli verrá assegnato.

Art. 187 e 188. Identici agli articoli 4406 {11 del progetto del Ministero.

Art. 189. Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltá di applicare ammonizione, e si, ecc., come nell’articolo 112 del progetto del Ministero. i

L’ammonizione ha luogo, ece., come allo stesso articolo.

Art. 1900191. Identici agli articoli 1{3 e AU del progetto del Ministero.

Art. 192. Nelle materie disciplinari la Corte di cassazione ha giurisdizione sui propri membri, eccettuato il primo pre- sidente.

Ha pure giurisdizione su tutti i giudici d’appello, provin» ciali e di mandamento delle Stato, tuttavolta che le Corîi ed i tribunali cui spetterebbe, ricasino, od omettano, o non possano esercitarla, oltre gli altri casi determinati dalla pre- sente legge.

Art. 193. Le Corti d’appello hanno giurisdizione in outeria disciplinare sui propri membri, eccetiuati i primi, ecc,, él resto come nell’articolo 116 del progetto del Ministero.

Art, 494, Ogni tribunale ha giurisdizione sopra i propri membri, eccettuato, ece., il resto come nell’articolo 117 del progetto del Ministero.

Art. dal 195 al 206. Lfentici agli arlicoli dal 148 al 129 del progetto del Ministero,

Art. 207. Si può ricorrere alla Corte di cassazione per la revisione contro le deliberazioni delle Corti di. appello per incompetenza od eccesso di potere.

La domanda in questi, ecc., come nell’articolo 150 del pro- geito del Ministero.

Art. 208, Tutie le deliberazioni in materia di disciplina dovranno essere trasmesse al ministro della giustizia, e non potranno eseguirsi che dietro di lui ordine,

L’esecuzione si fará, ecc., come nell’articolo 131 del pro- getto del Ministero.

TITOLO IV. Degli stipendi.

Art. 209. IJentico all’articolo 132 del progetto del Mini- stero.

Soppressi gli articoli 133, 134 e 155 del progetto del Ministero.

TITOLO V. Del Ministero pubblico.

Capo I. — Delle attribuzioni del Ministero pubblico.

Art. 210, Il Ministero pubblico veglia all’osservanza delle leggi, alla pronta ed imparziale amministrazione della giu- stizia, alla difesa dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone amministrate.

Promuove la repressione dei reali.

Fa eseguire i giudicati in conformitá dell’articolo 217.

Art, 201, Identico all’articolo 138 del progetto del Mini- stero.

SESSIONE DEL 1853-54

| legge.

da. Da per via d’u S

Nelle malerio civili non procede per via d’azione se non nei cssí della legge specificati,

Art. 215, I! Minisiero pabblico in materia civile dá, se- condo le norme della procedura, le sue conclusioni:

fo tulti gli affari che per disposizione di legge gli debbono essere comunicati, ed in quelli di evi la Corto ed il tribunale gli abbia ordinato la comuvicazione.

Può sempre chiedere la parola negli affari che si trattano nelle pubbliche udienze, e conchiudere nell’interesse della giustizia.

Art. 244. Un ufficiale del pubblico Ministero debbe assi- sfere a tutte Ie udienze delle Corti e dei tribunali provin- ciali, anche nelle nisferie commerciali di loro competenza.

In mancanza del sno intervento Pudienza non è legittima.

Art. 215, 216 e 217. Identici agli articoli 142, 143 e 144 del progetto del Ministero.

Art. Zi8. Gli ufficiali del pubblico Ministero presso le Corti edi tribunali hanno pell’esercizio delle loro funzioni il di- ritto di richiedere direttamente la forza pubblica.

Art. 219, Identico all’articolo 146 del progetto del Mi. mistero,

Soppressa Darticolo 147 del progetto del Ministero.

Art. 220 e 221, come gli articoli 148, e 149 del progetto del Ministero.

blico Ministero procede

aio pui

Capo HI. — Dell’organizzazione e della disciplina del pubblico Ministero.

Art. 382, Le funzioni del Ministero pubblico presso la Corte di cassazione e presso ie Corti d’appello sono affidate a pro» euratori generali del Re,

Ogni procuratore generale ha il numero di sostituiti de- terminato dalla tabella numero II annessa alla presente legge,

Uno di essi ha grado distinto cel titolo di primo sostituito.

Art. 225, Identico all’articolo 151 del progetto del Mini- stero.

Soppresso l’urticolo 152 del progetto del Ministero,

Art. 224, In case di necessitá, quando il capo d’ uffizio ed isuoi sostituiti «delegati siano assenti ed impediti, le funzioni del pubblico Ministero sono provvisoriamente adem- piute da un avvocato patrocinante scelto dalla Corte o dal tribunale, dandone avviso al ministro della giustizia.

Art. 225, 226 e 227, Identico agli articoli 154, 155 e 156 del progetto del Ministero.

Art. 228. Gli uffiziali del pubblico Ministero possono es- sere ammoniti o censurati dal ministro della giustizia, o da coloro cui spetta la sorveglianza, giusta |’ articolo prece- dente,

Il ministro della giustizia può inoltre chiamarli innanzi a sè acciocehè rispondano sui fatti ad essi imputati, e sospen= derli dalle oro fenzioni.

Quanto ai procuratori generali la sospensione non potrá aver luogo che per decreto reale.

Art. 229. La sospensione dall’afficio consiste nel divieto di esercitare le fanzioni del pubblico Ministero,

Non può essere pronunciata per un tempo minore di 415 giorní o maggiore di un anno,

Essa importa ia privazione dello stipendio per Ia sua du» rata, ececituato il caso previsto dall’articolo 173 quando non segua condanna.

Art. 250. Sono applicabili agli uffiziali del pubblico Mi-

nistero ie disposizioni degli arliroli 473 e 174 della presente