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Sará però a fal nopo richiesta apposita deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi membri.

Art. 29. Sará pure ufficio delîe Camere sindacali il vegliare acciò i libri dei mediatori defunti o dimissionari, o destituiti siano il piú prontamente possibile messi in deposito presso la segreteria del tribunale di commercio nel cui distretto si esercitava la mediazione.

Art. 30. In mancanza del sindacato, il municipio eserciterá tutte le attribuzioni che ad esso spetterebbero.

Caro VI. — Disposizioni.generali e transitorie.

Art. 34. I mediatori sono dalla legge considerati quali ne- gozianti, e come tali vanno soggetti al pari degli altri com- mercianti all’arresto personale ed alla giurisdizione dei tri- bunali di commercio,

Art. 32. Gli agenti di cambio, accreditati presso l’ammi- nistrazione del debito pubblico per l’eseguimento delle ope- razioni che loro sono specialmente affidate, continueranno ad essere nominati dal Re e fra quelli inscritti sul ruolo,

È fatta facoltá al Governo di determinare per decreto reale il numero ; stabilire quella speciale malleveria che stimi di loro imporre ; non che le condizioni d’esercizio e le partico- lari discipline cui debbano andare soggetti.

Art. 353. È abrogata ogni disposizione di legge o di re- golamento contraria alla presente.

Art. 354. 1 mediatori attualmente provvisti di regolare no- mina, salvo il caso di volontaria dimissione, saranno inscritti d’ufficio nel ruolo.

Essi dovranno nel resto uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

Art. 35. I compensi in addietro pattuiti dai mediatori di- missionari in conformitá del regolamento della Camera di commercio di Torino, in data del 3 giugno 1836 o di altra Camera di commercio, saranno a carico del Governo dal giorno dell’attivazione di questa legge.

Relazione fatta al Senato il 19 gennaio 1854 dall’uf- ficio centrale, composto dei senatori Alfieri, Cotta, Des ‘Ambrois, Jacquemoud, e De Margherita, relatore.

Sicnoni! — Verso il finire della passata Sessione parlamen- tare presertavasi dal Ministero una legge ordinatrice del- importante professione di mediatore nelle transazioni com- merciali.

L’ufficio centrale, cui deste allora Î’incarico d’intrapren- dere seria e profonda disamina di quella Jegge, e di farvi in- ‘torno ad essa quelle proposte che meglio acconcie avvise- rebbe al buon indirizzo di cosí provvida instituzione, dava opera colla debita alacritá a compiere il meglio che per lui si potesse l’onorevole mandato.

E, a meglio raggiungere la meta, non contentavasi di sot- toporre a ponderato esame le disposizioni contenute nel pra- getto ministeriale, onde fare giusta ragione della convene- volezza di ognuna di esse, ma, considerata l’importanza di accogliere in cosiffatta legge tutto quanto avvi di piú essen- ziale al buon governo di questa parte di pubblico servigio, misesi all’opera di fare studiosa e diligente ricerca di quelle altre ordinazioni, o prescrittive o proibitive che fossero, le quali parer potesse cosa utile l’introdurvi onde rendere la legge stessa piú compiuta.

E si fu a disegno di tradurre in atto cotale divisamento che,

Sessione DEL 1859-54 — Documenti — Vol. I. 2

date alla legge piú ampie proporzioni ch’ella non avesse dap- prima, fu dessa cosiffattamente spartita che, poste in capo ad essa alcune disposizioni necessarie a premettersi intorno alle mediazioni che sole sono dalla legge riconosciute, ai luoghi dove i diversi generi di mediatori abbiano ad essere stabiliti, ed alle persone del cui ministerio i negozianti possano va- lersi senza impingere nella legge, dove non trattino essi me- desimi i propri affari (focchè non è e non può essere a niuno disdetto), vi si vanno successivamente descrivendo le condi- zioni richieste all’ammessione, all’esercizio della mediazione, gli obblighi che in ammettervisi i mediatori contraggono, i divieti cui vengono a sottoporsi, le pene ai contravventori in- flitte, la vigilanza infine che sopra loro si esercita, con l’ag- giunta, ravvisata opportuna, di alcune disposizioni generali e transitorie che, locate nell’ultima parte della legge, le stanno a modo di chiusa.

Questo pensiero dell’ufficio centrale di ampliare d’alquanto le proporzioni della legge onde darle quel grado di compi- tezza che si potesse maggiore non tornò sgradito al Mini- stero. E n’è prova l’aver esso sull’aprirsi della presente Ses- sione contrapposto al progetto dell’ufficio altro nuovo pro- getto calcato sulle stesse tracce e diviso esso pure in altret- tanti capi quanti erano quelli in cui l’ufficio aveva scompar- tito il proprio, ed a questi per la materia pienamente rispon- denti.

Di questo secondo progetto ministeriale piacquevi, o si- gnori, di riconfidar la disamina all’afficio centrale primitivo; d’onde l’obbligo che a questo corre, e che ora io mi onoro di compiere a di lui nome, quello cioè di rendervi succinto conto del divario che passa tra il secondo progetto ministe- riale ed il nuovo, che l’ufficio credette opportuno di compi- lare al doppio fine di ravvicinarsi, per quanto glielo consen- tissero le proprie convinzioni, al concetto del Governo, ed introdurre anche dal di lui lato nella legge quelle nuove disposizioni e quelle modificazioni delle precedenti, che il novello studio dovuto imprendersi della materia ebbe a sug- gerirgli.

Farassi anzitutto l’ufficio, ad esempio del Ministero, a sce- verare le variazioni tra l’uno e l’altro progetto, che appar- tengono alla sostanza della cosa, da quelle che non sono se non d’ordine meramente secondario, come sarebbe la muta- zione di semplice locuzione e la trasposizione d’articoli ; nulla essendosi in proposito rinvenuto che porti il pregio di fer- marvisi sopra e farne soggetto di specifica discussione.

S’affida ufficio che non saranno nè anco dal Ministero con- trastati quei pochi e lievi mutamenti di forma che si credette necessario di fare nell’ultimo progetto, onde meglio adeguato al pensiero del legislatore riuscisse il linguaggio della legge. Lasciata perciò dall’un dei lati ogni indagine sovra punti di tal genere, restringerassi la presente relazione a trattare delle poche divergenze di qualche maggior rilievo che cor- rono tra l’uno e l’altro dei due ultimi progetti, tenuto l’or- dine numerico degli articoli.

Il quale lavoro comparativo sopra i divisati progetti non può obbligare il riferente ad escire dai limiti della propo- stasi brevitá, regnando tra l’uno e l’altro di essi perfetta con- formitá nei principii fondamentali sopra cui l’uno e l’altro si posa, e che a questi semplicissimi termini possono comoda- mente ridursi, cioè piena e perfetta libertá a tutti lasciata di applicar l’animo all’esercizio della mediazione commerciale, solo che non manchino le opportune guarentigie della loro prabitá, e sufficiente perizia, e facciano, sino ad un certo punto sicuro, mercè di una discreta cautela, l’adempimento degli obblighi che per loro in cotesto esercizio s’incontrano.