Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/457

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n ogni corpo, e nei tre gradi di sottotenente, tenente e ca- pitano, equilibrio dell’avanzamento poteva facilmente rista- bilirsi; giacchè quell’uffiziale momentaneamente leso, verbi- grazia, e incagliato dal grado di sottotenente a tenente, ben raro, se non impossibile era il caso che nei successivi gradi di tenente o di capitano non potesse riguadagnare il tempo perduto.

Ciò prova che il sistema di avanzamento per corpo, se deve essere giusto, come è debito che sia, è forza che sia adoperato per intero, attuato cioè nei tre gradi subalterni. Questo è ciò che si pratica in Francia e nel Belgio; e tali erano pure le intenzioni del Ministero quando, sul principio del 1853, pre- sentava al Senato il primo progetto di legge su questa ma- feria.

Accadde però, durante le gravi discussioni a cui esso diede luogo, che si credette piú conveniente che le promozioni a capitano avessero luogo per arma, e non per brigata o per corpo. Per questa variante essenziale, a cui il Governo ade- riva, il sistema d’avanzamento per corpo fu radicalmente vi- ziato, Tuttaviail Governo intendeva di mantenere quella parte che era stata accettata, e siccome, addivenendosi tutto ad un tratto a questo cambio nei gradi di sottotenente, per passare a tenente, era indispensabile che precedesse il pareggiamento di anzianitá per non vedersi trascinato a molte promozioni enormemente lesive di molti diritti acquistati, s’impegnava col Parlamento di accingersi a tale opera prima di promuo- vere la sanzione reale al progetto di legge giá adottato dalle due parti del Parlamento.

È noto a tutti che il ripartimento dei 640 sottotenenti nei 20 reggimenti di fanteria si fa secondo le esigenze del servizio, nessun riguardo avuto alle eventualitá delle loro promozioni successive. Talchè si trovano talora agglomerati nello stesso reggimento sottotenenti che sono al centro e anche piú in giú del quadro totale dei sottotenenti. Se si dovesse eseguire la legge del 13 settembre, molti sottotenenti dei meno an- ziani otterrebbero un indebito avanzamento con evidente le- sione dei piú anziani. Il Ministero sperava che, mediante al- cuni spostamenti da un reggimento all’altro, si venisse a rag- giungere un quasi pareggiamento di anzianitá. Ma, avendo posto mano all’aito pratico, riconobbe che tali spostamenti erano talmente numerosi che, oltre a causare una grande e generale perturbazione aell’ordine interno dei corpi, si man- cava ora e per molti anni ancora allo scopo principale della legge, che era di mantenere nei corpi i propri uffiziali. Questo metodo pertanto di pareggiamento venne dal Ministero rico- nosciuto pernicicso non solo, ma anche inefficace piú tardi; stantechè, le promozioni a capitano facendosi per arma ed un ferzo a scelta, queste due circostanze avrebbero anche riprodotto lacune e posti vacanti con notevoli disparitá nei differenti corpi, e quindi dato necessariamente luogo sovente a promozioni a favore dei meno anziani e a danno degli altri.

Taluni pensarono che il Ministero avrebbe potuto valersi della facoltá attribuitagli dall’articolo 36 della detta legge per cui egli può operare traslocamenti da corpo a corpo, e da una all’altra arma, quando lo richieggano gl’interessi del servizio. Poteva quindi, dicono, occorrendo un posto di tenente in un corpo dove si trovasse un sottotenente meno anziano, traslo- care questi ad altro corpo, sostituirvene un altro piú anziano e promuoverlo poi al posto vacante. Ma evidentemente ciò era un falsare lo spirito della legge, ed esporsi ad un continuo e spiacevole spostamento d’ufficiali che la legge intende riser- vare soltanto nei casi eccezionali.

Per ciò che concerne poi all’articolo 14 del progetto pre- senfato, che estende anche all’arma la promozione di sott’uf-

fiziali a sottotenenti, militano le stesse ragioni di equitá e il fatto di una enorme disparitá nelle differenti anzianitá e ca- pacitá a essere promossi nei sott’uffiziali e nei sottotenenti di ciascun corpo. In quel reggimento, per esempio, ove per ca- sualitá si trovassero agglomerati i sottotenenti meno anziani e sottuffiziali piú anziani e piú capaci, ne risulta inevitabil- mente che questi ultimi otterranno di essere promossi molto piú tardi di tali altri loro colleghi meno anziani, e meno ca- paci, i quali si trovassero in reggimenti dove i sottotenenti sono per la loro anzianitá piú prossimi ad essere promossi a tenente.

Un’osservazione importante, comune alle promozioni a sot- totenente e tenente per corpo, è accennata dal Ministero, ed è la seguente. La legge sullo stato degli uffiziali impone l’ob- bligo di riservare il terzo dei posti vacanti agli uffiziali in aspettativa, di cui esiste tuttavia un buon numero. Ora, se le promozioni a sottotenente e tenente si dovessero operare per corpo e non per arma, ben difficile, se pure non impossibile, sarebbe il fario senza gravissimi iwbarazzi nella scelta dei corpi, in cui dovr. go verificarsi tali traslazioni, le quali naturalmente vengor Si

“apporre un incaglio all’avanzamento di sott’uffiziali e uffiziati Fubalterni che vi si trovano.

Queste considerazioni ed altre svolte, lungamente nella chiara e lucida esposizione dei motivi che precedono l’espo- sizione di questo progetto, persuasero la vostra Commissione della stringente necessitá di proporvi l’approvazione del me- desinco nei termini che vi fu presentato.

Relazione del ministro della guerra (La Marmora) 19 gerinaio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 9 stesso mese. i

Sicwori!? — Cogli articoli 14 e 15 della legge sull’avanza- mento dell’esercito stata votata nella scorsa Sessione e san- cita dal Re il 15 novembre prossimo passato fu prescritto che l’avanzamento dei sott’uffiziali al grado di sottotenente, e quello dei sottotenenti al grado di tenente avesse luogo per corpo e per ordine d’anzianitá, invece che per l’addietro av- veniva per arma. L’avanzamento invece al grado di capitano (articolo 16) continua ad aver luogo per arma, e per due terzi secondo }’ordine di anzianitá, per l’altro terzo a scelta.

Non ignora il Senato le difficoltá che sin dall’epoca della discussione della legge si prevedevano all’introduzione del nuovo sistema ed il rimedio con cui il Governo si proponeva di superarle. Infatti avviene che i tenenti di ciascun’arma es- sendo molto disugualmente distribuiti fra i vari corpi della medesima rispetto all’anzianitá, quelli di essi corpi che hanno maggior numero di tenenti anziani avranno anche piú pronte e frequenti vacanze in quel grado, e piú rapide promozioni per conseguenza dei loro sotiotenenti a tenenti, e quindi an- cora dei loro sott’uffiziali a sottotenenti,

Se poi, come infatti può facilmente accadere, i sottotenenti di deîti corpi sono non solo di eguale, ma di assai minore an- zianitá che quelli degli altri corpi, ne viene di nuovo aggra- vata quella prima giá enorme disparitá di fortuna nella car- riera degli uni e degli altri, la quale non può non produrre grave disgusto e scoraggiamento nei giovani ufficiali. Nè solo produce disgusto e scoraggiamento, ma gli ufficiali dei corpi dove l’avanzamento sia troppo lento giungeranno natural- mente ai gradi superiori in etá troppo piú provetta che ron si desideri per la vigorosa composizione dell’esercito,