Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/458

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Nè a rimuovere questi inconvenienti potrebbe il Governo valersi della porzione d’avanzamento al grado di capitano che è devoluta alla scelta, essendochè questo modo di promozione destinato ad incoraggiare e premiare i meriti distinti non potrebbe distogliersi ad altro scopo senza contraddire all’in- tento della legge, e potrá quindi accrescere le disparitá piut- tosto che scemarle.

Siffatti inconvenienti sono assai minori nelle altre nazioni dove l’avanzamento per corpo è spinto sino al grado di capi» tanv, perchè in questo .caso si ristabilisce in un grado l’equi- librio che era stato alterato nell’altro. Ma poichè l’avanza- mento per corpo fu ridotto al grado di tenente non v’era piú alcun compenso pel sottotenente che avesse dovuto rimanervi addietro (e talora di lungo tratto) di altri sottotenenti meno anziani,

Era pertanto necessario, affine di comporre ogni difficoltá (e ciò appunto si proponeva il Governo all’epoca suindicata della discussione della legge e ne dava affidamento alle Ca- mere) di procedere al pareggiamento,gev’anzianitá fra gli ufficiali subalterni dei corpi di conglito in guisa almeno che i sotfotenenti di ogni corpo v Pr szeT0 ad avere presso a poco una sede d’anzianitá corrispondente a quella dei tenenti del corpo stesso, cosicchè dove sono i tenenti piú anziani, ivi pure fossero piú anziani i sottotenenti, e cosí degli altri.

E tale rimedio era tanto piú necessario che infatti non solo l’attuale distribuzione dei Iuogotenenti ma anche quella dei sottotenenti fra i corpi di ciascun’arma presenta enormi di- sparitá, cosicchè, a cagion d’esempio, v’è tal sottotenente che sebbene non sia il 180° dell’arma sua all’incirca, tuttavia è il piú anziano sottotenente del suo reggimento, e dovrebbe, se- condo la lettera della legge, occupare la prima vacanza che vi avvenga fra i tenenti, mentre tanti altri sottotenenti di lui piú anziani dovranno invece rimanervi nello stesso grado an- cora per molti anni. Nè questo esempio è unico ma si ripro- duce naiuralmente, sebbene in varia proporzione, e nello stesso corpo ed in vari altri corpi della stess’arma.

Il Governo intraprese dunque di mandare ad effetto tale pareggiamento, e ne affidò la cura al congresso consultivo

‘ permanente della guerra. Ma come questo consesso ebbe cons dotto a termine colla sua solita accuratezza l’affidatogli inca- rico, ne venne a risultare che a conseguire lo scopo deside- rato tante sarebbero le dislocazioni richieste da recare una profonda perturbazione nel servizio interno dei corpi, e forse anco nella disciplina, anzi da annullare appunto per molti anni l’intento che si proponeva la legge di conservare per molto tempo gli ufficiali subalterni nei corpi loro.

Inoltre si dovette riconoscere che anche dopo condotta a termine questa gravissima operazione, rimanevano tuttavia molte cause piú o meno accidentali che col volger degli anni avrebbero di nuovo prodotto quella disparitá fra i vari corpi che ora si fosse cancellata, Per esempio, è certo che l’eserci- zio sincero ed accurato della scelta nell’avanzamento ai gradi di capitano avrebbe indirettamente, ma certamente influito sull’avanzamento ai gradi di tenente. Cosí parecchie cause impensate potrebbero scemare il numero degli ufficiali di un

“corpo d’assai piú che di un altro. Ad ogni modo è assai pro- babile, e l’esperienza ce lo dimostra, che in capo ad alcuni anni l’equilibrio fra i vari corpi sarebbe per questo rispetto di nuovo gravemente turbato, e riuscirebbero quindi presso a poco inutili gli sforzi fatti con tanta cura e con tanto danno del servizio per assicurarlo,

Si dubitò se in questa stringente condizione di cose il Go- verno potesse valersi della facoltá lasciatagli dall’articolo 36 della legge operando all’epoca delle promozioni quelle dislo-

cazioni di corpo che fossero richieste perchè le promozioni stesse seguissero a seconda dell’equitá. Ma il congresso della guerra avverti molto assennatamente che il convertire questa facoltá concessa per casi eccezionali in norma abituale sa- rebbe in qualche guisa eludere la legge.

Arroge che e l’uno l’altro degli accennati rimedi lascierebbe sussistere un inconveniente grave rispetto all’avanzamento dei sott’ufficiati, perocchè i corpi dove i soltotenenti fossero

.meno anziani, piú rade e tarde suecedendo le vacanze, anche piú tardo e scarso dovrebbe riuscire l’avanzamento dei loro sottufficiali, eziandiochè fossero per avventura piú anziani e piú meritevoli di quelli degli altri corpi.

Tutte queste cose considerate, il Governo senza rinunciare al proposito ed alla speranza di fortificare lo spirito di corpo, col conservare in ciascun reggimento la maggior parte degli ufficiali promossi, riconobbe doversi a questo uopo adoperare altri mezzi, ed essere necessario modificare intanto in questa parte la disposizione dell’articolo 15 della legge, e per natu» rale, anzi necessaria conseguenza, anche quella dell’articolo {14 concernente l’avanzamento dei sott’afficiali.

Altre considerazioni di minor momento hanno confermato il Governo in quest’opinione. Abbiamo giá accennato che l’a- vanzamento per corpo poirebbe recare qualche imbarazzo nel sincero esercizio della scella per l’avanzamento dei capitani; un altro imbarazzo lo recherebbe rispetto al richiamo in ser- vizio degli uffiziali in aspettativa; noi tralasciamo di svolgere ampiamente queste circostanze che la saggezza del Senato age- volmente saprá apprezzare.

Avendo pertanto proposto alla Camera dei deputati l’an nesso progetto di legge che introduce le accennate modifica- zioni alla legge 13 novembre 1853, ed avendole quella Ca- mera adottate, ci facciamo ora a presentarlo al Senato nella fiducia che esso pure sia per accoglierlo favorevolmente, tanto piú che, assicurando l’equo riparto delle promozioni fra tatti i corpi di ciascun’arma, non turba del resto per nulla l’eco- nomia della legge ora detta. Prego intanto il Senato, poichè si tratta di antivenire promozioni poco eque che sarebbero prescritte dalla lettera della legge medesima, di volerne or- dinare l’esame e la discussione d’urgenza. -

Relazione fatta al Senato il 23 gennaio 1854 dall’uf- fizio centrale, composto dei senatori Di Colohiano, Col. legno G., Gonnet, Sonnaz e Colli, relatore

Sienori! — Un’ atilissima modificazione fu proposta dal ministro della guerra ed adottata dalla Camera dei deputati in ordine alla legge sull’avanzamento dell’armata.

Questa modificazione è relativa agli articoli 14 e 15 della succitata legge. L’articolo 14 stabilisce che : in ciascun corpo dell’esercito un terzo dei posli vacanti di sottotenente sia conceduto ai sott’ ufficiali del corpo stesso, e l’articolo. 15 che : i luogotenenti siano nominati fra i sottotenenti del ri- spettivo corpo per anzianitá di grado in tempo di pace; ed in tempo di guerra un terzo a scelta del Re e due per anzia- nitá. Tre cose vogliono esser prese ad esame riguardo agli arti- coli in discorso: 1° i maggior vantaggio del servizio militare; 2° la giustizia ; 5° il disturbo dei promossi. Sorsero all’epoca della presentazione della legge lunghe e profonde discussioni in seno ai due rami del Parlamento. Pareva agli uni che l’avanzamento dei sott’ufficiali e dei sottotenenti nel corpo stesso dove hanno giá servito potesse essere di grande van- taggio perchè conoscono e sono conosciuti dai loro superiori e