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sessione del 1853-54


scano giusta le buone regole d'arte, ed in conformità degli approvati progetti e delle stabilite condizioni, la società dovrà farli riformare; il commissario potrà sospenderli, ove le società non si presti a farli riformare, e l’amministrazione superiore potrà in tal caso farvi dare opera d’ufficio a spese della società medesima.

Art. 26. La ferrovia sarà chiusa e separata dalle proprietà limitrofe con siepi d’acacia o bianco spino sopra tutta la sua lunghezza.

Le linee di queste siepi saranno regolate colle norme medesime di quelle che si stabiliscono sulla ferrovia di Novara.

Art. 27. La massicciata composta di ghiaia naturale, di pietrisco e di sabbia monda di terra, delle migliori qualità che di tali materiali possano trovarsi a conveniente distanza, avrà in base la larghezza di metri 8; sarà alta metri 0 #0, e disposta colle scarpe dell’uno per uno, sorgendo libera sul Diano superiore del corpo stradale, cioè senza rinfianchi di banchine.

Art, 28. L’armamento della strada ferrata sarà fatto sopra fraversine della lunghezza non minore di metri 2 60 centimetri, spaziate da 90 in 90 centimetri da mezzo a mezzo.

Le traversine intermedie saranno semicilindriche, colle dimensioni di 0 25 in larghezza per 0 4125 di grossezza in fiezzo.

Quelle di congiunzione all’unione di due spranghe di regoli avranno le stesse misure di larghezza e di grossezza, ma questa sarà uniforme, cioé la sezione delle traversine sarà rettangola. Le traversine tutte saranno di legname sano e di essenza forte..

Art. 29, I regoli di ferro battuto e di buona qualità avranno il peso di 33 chilogrammi per metro corrente. Potranno però essere messi in opera anche con un difetto di peso che non superi il 5 per cento, Le spranghe di questi regoli avranno la lunghezza di metri 5/40, corrispondenti alla spaziatura di 6 traversine. Una ‘parte però che non superi il decimo del totale potrà avere la sola lunghezza di metri 4 50, corrispondente alla spaziatura di 5 traversine.

Art. 30. I cuscinetti di ghisa intermedi avranno il peso di chilogrammi 10, quelli all’estremità, cioè alla congiunzione di due successive spranghe di regoli non potranno avere peso ininore di 13 chilogrammi.

Tutti questi cuscinetti sararino di buona ghisa e di ben riuscita fusione.

Art. 31. Le linee di ferrovia che nelle stazioni sono destinate alle manovre dei convogli saranno possibilmente di livello, e non potranno in nessun caso eccedere la pendenza del 3 per cento..

Gli sviatoi pei passaggi dall’ano all’altro binario devranno essere stabiliti secondo i migliori sistemi diligentemente custoditi e manovrati, Art. 32, Le stazioni saranno provvedute, oltre che dei binari doppi, sviluppati quanto è richiesto dal pronto e sicuro servizio coi necessari sviatoi, delle piatteforme, grue, bilancié, vasclie d’acqua per alimentare le caldaie, e di quanto altro possa occorrere per il buon servizio medesimo. Tutto questo materiale sarà di buona qualità, e costruito secondo i migliori modelli, Art. 53, Le locomotive, i vagoni ed altri carri d’ogni specie, destinati al trasporto dei viaggiatori, dei bestiami e delle merci dovranno essere della migliore qualità, e costrutti secondo i migliori modelli, nè potranno essere messi in servizio se non vengono primà approvali da una Colmissione nominata dall’amministrazione superiore, cui spetta inoltre la facoltà di proibire l’uso d’ogni oggetto che fosse riconosciuto inservibile o pericoloso.

Le lIccomotive saranno inoltre assoggettate a quelle prove di resistenza che saranno determinate dall’amministrazione superiore.

Art. 34, Le vetture d’ogni classe dovranno essere coperte.

quelle di prima e seconda classe saranno chiuse lateralmente da invetriate. Per quelle di terza classe basterà che dai jati siano munite di cortine di cuoio. se La società potrà stabilire delle vetture miste colle stesse condizioni nei differenti compartimenti.

Art. 33. Il numero delle locomotive, non meno che quello di ogni altra specie di veicoli di cui dovrà provvedersi la società, dovrà stare in giusta proporzione coll’estensione delle linee concesse, e col probabile movimento che si determinerà sopra di esse.

La società concessionaria indicherà questo numero, e si assoggetterà a portarvi quegli aumenti che fossero dall’amministrazione superiore riconosciati necessari per ottenere fino da principio un buono e compiuto servizio, ed in seguito dovrà provvederne in quella maggiore copia che fosse richiesta dal creseente movimento dei viaggiatori e delle merci.

Art. 36. La contribuzione prediale della strada sarà a carico della società, e verrà stabilita in ragione della superficie dei terreni occupati dalla medesima e sne dipendenze. I fabbricati e magazzini affetti all’esercizio della strada saranno assimilati alle case della località, e la società dovrà egualmente pagare tutte le contribuzioni a cui potessero essere sottoposti.

Art. 57. La costruzione della strada ferrata di cui si tratta.

è dichiarata opera di pubblica utilità, e conseguentemente sono alla medesima applicaie le disposizioni delle regie patenti 6 aprile 1839 riflettenti principalmente l’espropriazione ed i compensi che la società dovrà dare ai proprietari espropriati, come altresí le formalità necessarie pella liberazione dei fondi dai pesi e dalle ipoteche.

È pure autorizzata l’occupazione temporanea dei terreni necessari alla costruzione di strade laterali provvisorie occorrenti alla condotta pei materiali ed altri servizi relativi alla costruzione della strada principale sino al compimento dei lavori di questa.

Saranno del pari applicate alla strada stessa le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9 e 410 dell’editto 8 aprile 1847, e quelle dell’articolo 11 per ciò che riguarda le costruzioni, piantamenti e scavi eseguiti, dopochè accordata la concessione definitiva sarà fatto conoscere con regolare pubblicazione la linea della strada ferrata.

Art. 58. Tutti i contratti ed atti qualunque relativi all’acquisto di terreno, provviste di materiali od esecuzione di lavori necessari alla costruzione della strada ferrata ed cpere annesse saranno esenti da ogni diritto di insinuazione proporzionale e pagheranno il solo diritto fisso d’una lira.

Gli atti di dimessione delle proprietà da occuparsi definitivamente o temporariamente per lo stabilimento della strada ferrata potranno essere estesi nella forma d’un semplice verbale, nel quale sarà facoltativo di comprendere parecchie cessioni.

Art. 39. Saranno resi comuni ed applicati alla strada fertata di cui trattasi il regio decreto 25 agosto 1848, non che le leggi ed i regolamenti di polizia e di pubblica sicurezza che sono in vigore, o che saranno in seguito emanati pelle strade ferrate dello Stato.

Art. 40, La società non potrà intraprendere i lavori di co-