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sessione del 1853-54


Col convoglio dei viaggiatori il prezzo di trasporto sarà doppio, ma nelle vetture a due ruote potranno viaggiare due persone, ed in quelle a quattro ruote tre persone.

Mercanzie per tonnellata.

1a classe

Metalli in polvere, ferro, rame, stagno ed altri metalli lavorati o greggi, vino, spirito, olio, sapone, cotone, lino, lana, canapa, tabacco, legname da mobili e da cinta, zucchero, caffè, droghe o generi coloniali, ed oggetti manifatturati lire 0 20.

1a classe

Grani, farine, calcinazioni e sostanze minerali, carbone di legna, lignite, torba, legna, pertiche, travicelli, tavole, pamoni e marmi in blocco, pietre da taglio, bitume, ferro greggio, ferro in lame ed in fogli, piombo in lastre lire 0 18.

1a classe

Pietre da calcina e da costruzione, ghiaia, ciottoli, sabbia, argilla, tegole, limbici, letame ed ingrasso, mattoni, lastre e materiali d’ogni specie per la costruzione e riattazione di strade lire 0 16.

Le mercanzie che dietro domanda degli speditori venissero trasportate alla celerità dei viaggiatori ‘pagheranno in ragione di lire 0 4% per tonnellata. _

Le derrate, mercanzie, animali ed altri oggetti non designati nella precedente tariffa saranno classificati nella categoria colla quale avranno maggiore analogia.

Art. 52. È accordata alla società la facoltà di facilitare il trasporto dei viaggiatori e di alcuni articoli di mercanzia, mediante diminuzione dei relativi diritti in tutti quei casi speciali nei quali lo crederà conveniente, come di feste, fiere e mercati.

Art. 53. i diritti sono regolati in ragione di ogni chilometro percorso: un chilometro incominciato sarà pagato per intiero.

Il peso della tonnellata è di 1000 chilogrammi, le frazioni di peso si dividono in 100 parti di tonnellata, cosicchè qualunque peso inferiore ad un miriagramma, ossia 10 chilogrammi, pagherà come 40 chilogrammi.

Il minimum della tassa dei bagagli, oltre la misura indicata nell’articolo precedente sarà di centesimi 50.

Art. 54. Il trasporto d’oggetti pericolosi, anche non vietati dalle leggi di polizia, come pure quello delle masse indivisibili pesanti piú di cinque tonnellate, e delle vetture eccedenti col loro carico il peso di otto tonnellate senza però oltrepassare i tre metri d’altezza non sarà obbligatorio per la società, la quale dovrà in ogni caso attenersi alle norme e regole segnate in ordine a tale trasporto nelle tariffe già egistenti, o che verranno messe in vigore sulla ferrovia dello Stato.

Art. 55. prezzi enunciati nella. tariffa di cui all’articolo Bi non sono applicabili:

1° Alle derrate ed oggetti che sotto il volume d’un metro cubo non pesano 200 chilogrammi.

2° All'oro ed all’argento in verghe montato, o lavorato, ai plaqués d’oro e d’argento, orificerie, pietre preziose ed altri oggetti di valore;

3° A qualunque pacco o collo pesante meno di 50 chilogrammi salvo che questi colli facciano parte d’un peso complessivo non minore di 50 chilogrammi spedito da una per sona sfessa, e di una identica natura, comunque imballati a parte.

Nei tre casi precitati si stabilirà, previo assenso del Governo, una tariffa speciale.

Art. 56. Le tariffe medesime saranno applicate alla sezione o tronchi della strada ferrata che venissero aperti all’esercizio prima dell’ultimazione dell’intiera linea.

Art. 57. Il trasporto dei militari con armi e bagaglio d° ordinanza sia in corpo che individualmente, avrà Inogo colla riduzione della metà sui prezzi di.2* e 3° classe purchè siano i medesimi provvisti di apposito foglio di via.

Art. 58. Quando il Governo intendesse valersi della strada ferrata pel trasporto di truppa, artiglieria, ed altro materiale di militare servizio, la società sarà obbligata di porre a di lui disposizione i mezzi di trasporto destinati all’esercizio della strada ferrata, alla metà delle tasse di tariffa, ed in caso d’argenza di sospendere anche l’esercizio ordinario.

Art. 59, Il trasporto che il Governo facesse a conto suo eseguire sulla strada ferrata dei sali e tabacchi, ed altri generi di privativa demaniale sarà parimente pagato a metà prezzo delle tariffe.

Art. 60. Verrà pure eseguito mediante pagamento della sola metà dei diritti portati dalla tariffa pei posti di 3° classe il trasporto dei prigionieri in apposite vetture cellulari provviste dal Governo, e della forza armata che li accompagna, sia nell’andata che nel ritorno dalla condotta dei ditenuti, Il trasporto però delle vetture cellulari, che dovrà eseguirsi ad ogni richiesta del Governo, sarà gratuito.

Art. 61. Le lettere ed i dispacci accompagnati da un agente dell’amministrazione postale saranno trasportati gratuitamente su tutta la estensione della strada.

A tale effetto la società dovrà riservare in ogni convoglio dei viaggiatori un compartimento in un vagone di 2° classe per l’agente postale e pelle valigie di cui è incaricato,

Nel caso in cui pel servizio postale occorressero al Governo convogli speciali, vi si provvederà con speciali convenzioni.

Art. 62. Le spese accessorie non contemplate nella tariffa come sono quelle di caricamento, scaricamento, deposito e magazzinaggio saranno fissate con un regolamento speciale da sottoporsi all’approvazione del Governo.

Art. 63. La società, compiuta che sia la strada, dovrà nell’ordinamento del personale non tecnico addetto ali’ esercizio, avere un quarto almeno d’impiegati tratti dagli ufficiali, sottufficiali e soldati in congedo definitivo, giubilazione o riforma, che abbiano ottenute note onorevoli dai rispettivi loro corpi. Saranno riguardati come tali anche gli ufficiali sussidiati per legge speciale.

Art. 64, Sarà in facoltà del Governo di delegare un commissario alle adunanze della società, e le osservazioni che gli occorresse di fare dovranno essere registrate nel processo verbale delle sedute.

Potrà ancora il Governo far esaminare dai suoi delegati i registri ed i conti della società, la quale dovrà ad ogni richiesta darne visione.

Art. 65. Quando dupo 13 anni d’esercizio venisse a risultare dai conti della società che il prodotto netto calcolato sul reddito medio dell’ultimo quinquennio ecceda il 10 per cento del capitale esposto, il Governo potrà prescrivere un conveniente ribasso nelle tariffe, o far versare la metà dell’eccedenza suddetta in una delle casse delle finanze.

Art. 66. Alla scadenza del termine fissato dall’articolo 50, pella durata della concessione, e pel fatto solo di tale scadenza, la Stato entrerà in possesso della strada ferrata, suoi