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documenti parlamentari


annessi, connessi e dipendenti, surrogando la società nell’usufrutto e pieno godimento di tutti i suoi prodotti, e questa dovrà consegnare in lodevole stato le opere tutte componenti la ferrovia e loro dipendenze, come stazioni, Itoghi di carico e scarico, stabilimenti ai punti di partenza o d’arrivo, case di guardia e di vigilanza, uffici di percezione, macchine fisse, ed in generale tutti gli altri oggetti immobili, non aventi per destinazione propria e speciale il servizio dei pasporti.

Art. 67. Qualora nell’ultimo quinquennio della durata della concessione, la società non si ponesse in grado di soddisfare esattamente al disposto dell’articolo precedente, il Governo sarà in diritto di sequestrare il prodotto della strada, e valersene per far eseguire d’ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.

Art. 68. Gli oggetti mobili d’ogni specie, come macchine di locomozione, carri-vagoni, vetture, mobilie delle stazioni, ecc.,e gli oggetti immobili non compresi nell’articolo 63, come pure gli approvigionamenti d’ogni genere, come combustibili, olio, legna servienti all’esercizio ed alla manutenzione della strada nel limite della quantità che può occorrere per sei mesi, cederanno pure allo Stato, mediante però pagamento del loro valore a prezzo d’estimo.

Art. 69. Qualora venisse ordinata la costruzione di strade reali, od autorizzata quella di strade divisionali, provinciali, comunali o consortili, di canali o ferrovie attraversanti quella della società concessionaria, la società non potrà opporvisi.

Ciò avvenendo, saranno prese le necessarie disposizioni perchè non si faccia ostacolo alla costruzione od all’esercizio della strada ferrata, e la società non dbbia a soffrirne danni od incontrare spese di sorta.

Art. 70. Dopo il periodo di 30 anni il Governo potrà riscattare in ogoi tempo l’intiera concessione della strada ferrata.

Per regolare il prezzo di tale riscatto si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dalla società. pel corso di cinque anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare il riscatto.

Si dedurranne le due minori annate, e si stabilirà il medio utile netto delle altre annate.

Determinato cosí il prodotto netto lo si capitalizzerà in ragione del cento di capitale per cinque di rendita, e quindi fatto l’estimo del materiale mobile, come macchine di locomozione, carri-vagoni, utensili, arredi delle stazioni e di tutto ciò insomma che non forma corpo colla strada ferrata e non è infisso nel suolo, se ne pagherà integralmente il valore alla società entro il termine di tre mesi.

Dedotto il valore dei mobili suddetti dal capitale come sovra costituito, si corrisponderà alla società pel rimanente capitale, il 8 per cento sino alla scadenza del periodo di concessione, ossia degli anni 99, ovveramente si pagherà alla medesima un capitale corrispondente a tale annualità ragguagliata al 8 per cento.

Art. 7i. Quando si accordassero nuove concessioni di strade ferrate in diramazione o prolungamento di quella di cui trattasi, la società non potrà elevare richiami o pretese di sorta, purché non venga per tale fatto a risultare alcun ostacolo allo esercizio della sua strada, nè abbia Ja medesima a sopportare perciò alcuna spesa;

Se i nuovi concessionari volessero transitare coi loro carrivagoni sulla ferrovia della società sarà questa tenuta ad bperarne colle proprie locomotive il trasporto unitamente ai suoi convogli mediante il pagamento di quei diritti di pe daggio che saranno fissati di concerto fra di loro, ed in caso di dissenso deciderà il Governo.

Art. 72. Non potrà la società opporsi alla costruzione di altre strade ferrate che si stabilissero in linea parallela a quella di cui trattasi purchè sieno dalla nfèdesima ad una distanza non minore di quattro chilometri, nè potrà pretendere per ciò alcuna indennità.

Art. 73. La società dovrà stabilire una linea telegrafica elettrica tutto il lungo della strada ferrata per l’esclusivo servizio della locomozione secondo il sistema che verrà da lei proposto ed approvato dal Governo, il quale si riserva la facoltà di collocare e di esercitare a tutte sue spese sulla medesima palificazione altri fili per la propria corrispondenza ufficiale e per gli usi del tommercio. Finchè però questi suoi fili non siano collocati, egli potrà gratuitamente valersi del telegrafo della società per la sola trasinissione dei dispacci ufficiali, i quali saranno però posticipati nella spedizione a quelli del servizio della strada ferrata.

Art. 74, La socielà è risponsabile verso lo Stato e verso i particolari dei danni di qualunque natura che venissero recati dai suoi appaltatori, amministratori, agenti, preposti od altri impiegati nell’esercizio della strada ferrata.

Art. 78. La società è passibile d’ogni danno proveniente dalla inosservanza delle condizioni del presente capitolato di concessione,

Art. 76. Sono eccettuati dali’ applicazione dei due precedenti articoli 74 e 7% i casi di forza maggiore debitamente accertati. i

Per godere di questo eccezionale sollievo dovrà la società denunciare l’avvenimento di forza maggiore al Ministero dei lavori pubblici al piú tardi entro trenta giorni dalla sua verificazione, sotto pena di decadenza da ogni sua ragione.

Art. 77. La società non sarà amimessa a riclamare în dipendenza delle modificazioni che potessero introdursi nelle tasse di pedaggio e nei dazi stabiliti sulle vie di comunicazione preesistenti o di nuova costruzione.

Non lo sarà neppure relativamente alle variazioni che fossero introdotte nelle tariffe doganali, egualmente che per qualsiasi disposizione d’ordine pubblico stabilita per legge.

Art. 78. Qualora per causa di guerta il Governo facesse rimuovere in tutto od in parte le rotaie, od interrompere in qualunque altro modo l’esercizio della strada ferrata, nie sopporterà egli tutte le spese, e cessata la catisa chie ha dato luogo alla interruzione, rimetterà pure a sue spese le cose in pristino stato senza però che la socieià possa preterideré alcun compenso per l’avvenuta sospensione dell’esercizio;

Art. 79. Gli impiegati od agenti di sicurezza pubblica al servizio della società, cui incombe d’accertare le contravvenzioni, dovranno essere approvati dal Governo e prestare giuramento.

Dovranno egualmente essere approvati dal Governo i conduttori delle locomotive ed i fuochisti (chauffeurs) i quali inoltre rimarranno soggetti alle stesse discipline di quelli addetti alla strada ferrata dello Stato.

Att. 80. Non sarinno ammessi sequestri sugli averi della società, sul fondo sociale o sul fondo di riserva; gli eredi od i creditori degli azionisti son potranno sotto alcun pretesto provocare l’appesizione di sigilli sopra i beni e sugli averi della società; nè prendere ingerenza di sorta sulld sua amministrazione.

Dovranno per l’esercizio dei loro diritti riferirsi agl’inventari sociali, ed alla deliberazione del Consiglio d’amministrazione e dell’assemblea generale.

Art 84. Sarà facoltativo alla società di cedere ad altre so-