Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/47

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mente consumato mercè ja consegna istantanea rispettiva- mente fattasi della cosa e del prezzo.

Se la segretezza circa le operazioni commerciali è genera]- mente riputata qual uno dei precipui doveri del mediatore che vi interpone l’opera sua, non si scorge il perchè il se- greto debba violarsi aliorquando l’operazione è dai due lati compiuta, e non si ha piú di conseguenza giusto e legittimo interesse di sapere il nome dell’altro contrattante.

A voi, o signori, ed al vostro senno il giudizio se scoufi- nata, quale il Ministero la propone, abbia ad essere pel me- diatore la necessitá di palesare il nome dell’altro contraente, che avere può buone e giuste ragioni di volerlo segreto, od abbia ad essere cotale necessitá, come l’ufficio vi propone, circoscritta al caso in cui, essendo la convenzione rimaste tuttavia ne’ suoi effetti incompiuia, manifesto s’appalesi il bi- sogno di conoscere contro chi abbia ad intentarsi l’azione pel suo eseguimento.

L’ufficio centrale non istima di nulla dever aggiungere alle cose dette, e passa a conchiudere senz’altro per l’adozione della proposta legge nei termini apparenti dal progetto che lia l’onore di sottoporre alla saviezza del Senato.

PROGETTO DI LEGGE. Capo I. — Disposizioni preliminari.

Art, 4. Identico al progetto del Ministero.

Art. 2. Vi saranno agenti di cambio e sensali in iutti i co- muni dello Stato dove esiste una Borsa di commercio.

Il Governo con decreto reale, sentita la Camera di com- mercio, potrá autorizzare in altri comuni lo stabilimento di una o piú delle specie di sensali annoverati nell’articolo 79 del Codice di commercio,

Potrá pure essere con decreto reale autorizzata nelle Borse di commercio la vendita degli effetti pubblici alle gride, me- diante lo stabilimento delle regole e cautele che il Governo giudicherá convenienti.

Art. 3. Nei comuni ove saranno stabiliti agenti di cambio o sensali il divieto di cui è parola nell’articclo 88 del Codice di commercio non si estende, ece., come nel progetto del Mi- nistero.

Art. 4. Identico al progetto del Ministero.

Capo II. — Candizioni d’ammessione.

Art. b. Per essere riconosciuto mediatore sono richieste le condizioni seguenti:

a) L’etá di venticinque anni;

b) Il godimento dei diritti civili ;

c) Il non trovarsi nel caso preveduto dall’articolo 86 del Codice di commercio;

d) Il nor aver patito una condanna criminale qualunque, salvo il caso di ottenuta riabilitazione, o una condanna cor - rezionale per bancarotta, furto, truffa, abuso di confidenza, o reato contro la fede pubblica;

e) Due anni almeno di esercizio della professione di nego- ziante, o di pratica appresso un banchiere, un negoziante, o

, un mediatore del genere cui si aspira;

f) La prova d’idoneitá all’esercizio della mediazione cui si intende di applicare, mercè l’esame da subirsi nella forma che sará dai regolamenti stabilita davanti il president della Camera di commercio, o di chi ne fa îe veci, due negoziani: e due sensali dello stesso genere di mediazione cui l’esami- nando aspira.

Gli esaminatori saranno per ciascun esame prescelti dallo stesso presidente o da chi lo rappresenta;

g) Una cauzione determinata dalla rispettiva Camera di commercio per ciascun genere di mediazione nei limiti di cinque mila a trenta mila lire per gli agenti di cambio, e di mille a cinque mila lire per i sensali, salvo l’aumento che si credesse conveniente di prescrivere agli agenti di cambio per le operazioni contemplate nell’ultimo alinea dell’articolo 2 della presente legge.

Art. 6, La sovra prescritta cauzione sará prestata in cedole del debito pubblico.

Spetterá alla Camera di commercio il decretarne l’appro- vazione.

“Le domande di riduzione o svincolamento della cauzione dovranno essere preventivamente pubblicate nel comune di residenza del mediatore duranie l’esercizio del suo ufficio, non che alla Borsa, se vi esiste, e neila sala del tribunale di cowmercio, Saranno inoltre annunziate per sunto nel gior- nale uffiziale del regno. i

La Camera di commercio prefiggerá un termine compe- tente da indicarsi nelle dette pubblicazioni, entro il qual termine, chiunque creda di poter fare opposizione alla do- manda, dovrá farlo per apposito ricorso alla segreteria della Camera stessa.

Art. 7. Come nell’articolo 8 del progetto ministeriale.

Art. 8. Apparterrá alla Camera di commercio, sentito l’av- viso della Camera sindacale, dove esiste, di mandar iscri- vere, ecc., come nell’articolo 9 del progetto ministeriale.

Art. 9. Come nell’articolo 10 del progetto ministeriale.

Art. 10. (Aggiunto) Apparterrá pure alla Camera di com- mercio, sul parere della Camera sindacale, dove esiste, e sentito il mediatore incolpato, di mandar cancellare dal ruolo anzideito que’ mediatori che avessero incorso la perdita di alcuno dei requisiti voluti dalla presente legge per essere ammesso all’esercizio della mediazione.

Art. 11. Ii ruolo anzidetto esprimente la specie ed il ramo di mediazione cui ciascuno degl’iscritti è addetto dovrá es-’ sere e rimanere sempre affisso, non tanto nella sala del tri- bunale di commercio, nel cui distretto i medesimi esercite- rauno il loro ministero, ma eziandio nella sala della Borsa, della Camera di commercio, della Camera sindacale, o in di- fetto del municipio.

Capo III. — Speciali obblighi e divieti.

Art. 12. Come nell’articolo 12 del progetto ministeriale, ed alnumero 4 di esso.

N° 2. I sensali saranno anche obbligati a fare simili dichia- razioni alla Borsa ove esiste, in difetto alla Camera di com- mercio, ed ove non esista nè Borsa, nè Camera di commercio, al municipio, non meno d’una volta per settimana, nei giorni e modi che saranno prescritti dai regolamenti stabiliti dalla Camera di commercio.

N° 3. Come ne! progetto ministeriale.

N° 4. I mediatori sono obbligati a manifestare il nome di una delle parti fra le quali interpongono l’opera loro all’altra che desideri conoscerlo, tranne i casi in cui vi sia istantanea consegna della cosa e del prezzo.

Art. 13. Come nell’articolo 13 del progetto ministeriale.

N° 4. È finalmente proibito ai mediatori di eccedere nella riscossione dei loro diritti di commissione la misura della tariffa che, sotto l’approvazione del Ministero di commercio, verrá stabilita dalla Camera di commercio sull’avviso della Camera sindacale, ove esiste, e, in difetto, del municipio.