Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/471

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Sono nell’articolo 8 contemplate le contravvenzioni alle regole vigenti sopra la necessitá dell’assenso del Governo per ia pubblicazione ed esecuzione dei provvedimenti relativi al- l’esercizio del culto, e viene alle medesime applicata la pena del carcere estensibile a sei mesi oltre ad una multa estensi- bile a lire 500,

Questa disposizione è rivolta a mantenere inviolati i diritti del potere civile e della sovranitá nazionale, ricordando a chi spetti che a niuno è dato il dimenticare i doveri della cit- tadinanza ed il rispetto dovuto alle leggi dello Stato,

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 sono unicamente intesi a coordinare . le disposizioni del Codice penale con la legge sulla stampa relativamente alle diffamazioni, alle ingiurie pubbliche, ai libelli famosi, onde rimediare al giá notato inconveniente, che le pene, nello stato attuale delle cose, sone minori pei

reati che si commettono con la stampa, ancorchè ne risulti ‘ una pubblicitá maggiore, di quella che ottengano i fatti e detti punibili sempre secondo la legge comune.

L’articolo 10 è inteso a conservare e rendere applicabile ai precedenti articoli Ja disposizione dell’articolo 619 del Codice penale estendendola ugualmente, per paritá di ragione, ai casi accennati dall’articolo 630.

Coll’articolo 44 si estendono le disposizioni contenute nel- l’articolo 29 della deîta legge sulla stampa ai casi delle offese contro i depositari e gii agenti dell’antoritá pubblica com- messe con mezzi diversi da quelli indicati dall’articolo primo della legge stessa; e per siffatto modo si viene a produrre una maggior consonanza nelle varie sanzioni penali che risguar- dano reati della stessa natura, infra i quali non corre altro divario che quello del mezzo col quale furono perpetrati, e si rende anche un omaggio al principio della risponsabilitá dei pubblici funzionari talmente connaturale al sistema co- stituzionale.

E finalmente l’articolo 12, per cui si vogliono abolite la berlina, l’emenda e i’ammonizione stabilite come pene acces- sorie nel Codice penale, non è che la riproduzione di uno spe- ciale progetto di legge che giá veniva presentato ed appro- vato dalla Camera negli ultimi tempi della passata Legislatura; ed è questa la sola ragione per cui si è creduto conveniente d’includere simile disposizione in questo progetto, senza ri- mandarla alla generale revisione del Codice penale a cui per me si accennava in principio.

Il Governo non può invero dissimulare che, malgrado le speciali riforme che ora si vogliono introdurre, varie cose rimangono nel Codice penale che non sono perfettamente consentanee allo spirito delle attuali instituzioni, e che ben altri desiderii rimangono a soddisfarsi; ma è pur forza il per- suadersi che, attesa la connessitá delle materie, e la corri- spondenza che esiste infra le varie parti di un Codice, natu- ralmente intrecciate fra di loro, inoltrandosi di troppo nella via di coteste singolari innovazioni, si corre il pericolo di sconvolgerne tutta l’armonia; laonde sará miglior consiglio il farne oggetto di piú meditato e completo lavoro.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. I, I reati contemplati negli articoli 164 e 163 del Co- dice penale, se commessi con mezzi diversi da quelli di cul all’articolo primo della legge 26 marzo 1848, saranno puniti cogli arresti, e con multa estensibile a lire cinquecento.

Le disposizioni però degli stessi articoli non saranno ap- plicabili agli atti spettanti all’esercizio pubblico dei culti tol- lerati. í

Art. II. I ministri de’ culti che nell’esercizio del loro mini- stero pronuncino in pubblica adunanza up discorso conte- nente censura delle instituzioni e delle leggi dello Stato, saranno puniti col carcere da tre mesi a due anni.

La pena sará del carcere da sei mesi a tre anni se la cen- sura siasi fatta per mezzo di scritti, d’istruzioni, o d’altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza, cd altrimenti pubblicati.

In tutti i casi dal presente articolo contemplati, alia pena del carcere sará aggiunta una multa che potrá estendersi a lire duemila.

Art. III Se il discorso o lo scritto mentovati nell’articolo precedente contengono provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato, o ad altri atti della pubblica autoritá, la pena sará del carcere non minore di tre auni, e di una multa non minore di lire duemila.

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolfa, l’autore della provocazione sará considerato e punito come complice.

Art. IV. Non varranno di scusa al colpevole dei reati pre- visli ne’ due articoli precedenti, nè la stampa non incrimi- nata del discorso o dello scritto, nè l’ordine del suo supe- riore, sia esso nello Stato od all’estero.

Art. V. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti s0- pra la necessitá dell’assenso del Governo per la pubblica- zione od esecuzione di provvedimenti relativi all’esercizio de’ culti, sará punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire cinquecento.

Art. VI. I reati contemplati nell’articolo 616 del Codice penale saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire cento a lire mille.

Art. VII, I reati contemplati dall’articolo 617 del detto Co- dice, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all’ar- ticolo primo della legge 26 marzo 1848, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno e con multa da lire duecento a duemila.

Art. VIII. I reati contemplati nel primo alinea dell’articolo 618 del Codice penale saranno puniti cogli arresti, e con multa estensibile a lire cento. ‘

I reati contemplati nel secondo alinea dello stesso articolo 618, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all’arti- colo primo della legge 26 marzo 1848, saranno puniti o cogli arresti per un tempo non minore di giorni cinque, o col car- cere estensibile ad un mese, e con multa estensibile a lire trecento. i

Art. IX. I reati contemplati nell’articolo 630 del Codice penale saranno puniti cogli arresti e colla ammenda.

L’ammenda sará convertita in multa estensibile a lire cento se concorrono circostanze aggravanti di luogo, di tempo, o di persona.

Art. X. Le pene del carcere, degli arresti, della multa e dell’’ammenda, stabilite negli articoli 7, 8 e 9 della presente, potranno essere applicate anche separatamente.

Art. XI. Le disposizioni contenute nell’articolo 29 della legge 26 marzo 1848 saranno applicabili anche nel caso che le offese contro i depositari o gli agenti dell’autoritá pub- blica per fatti relativi all’esercizio delle loro funzioni sieno state commesse con mezzi diversi da quelli di cui all’articolo primo della legge medesima.

Art. XII. La berlina, l’emenda, e l’ammonizione, stabilite come pene accessorie nel Codice penale, sono abolite.