Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/474

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Il Governo assoluto che impera in mezzo al tacito rasse- gnarsi del paese, e si stima licenziato a far tutto che non sia espressamente vietato dalle sue leggi medesime, poteva lar- gamente profittare de’ suci silenzi: poteva all’cvenienza dei casi punire i ministri dei culti, o col bando, o con la pri- gionia di Stato, secondochè a lui talentava, senza ritegno di forme, o rumore di dibattimenti, o scandalo di sentenze.

Il Governo costituzionale, cui non è dato agire senza au- torizzazione della legge emanata dalla nazione, proponendo ora una legge per impedire ogni attentato da parte dei mi- nisfri del culto contro Vordine pubblico, estende a loro be- neficio eziandio per tali attentati la protezione legale, e di- chiara solennemente di rinunciare a metodi di compressione incompatibili colle comuni nostre franchigie.

VII Nè questa riforma vuol essere denotata come una legge di sospetti.

Dacchè nessuno avrebbe facoltá materiale di abusare del culto fuor quelli che lo amminisirano; per isradicarne gli a- busi dovevasi essenzialmente recare legge comminatoria ai sacerdoti, ai quali unicamente ne spetta la gerenza.

Non altrimenti, a guarentire i cittadini dagli abusi che nel maneggio dei pubblici o dei privati negozi accade talora che si commettano dai funzionari pubblici, dai notari, dagli av- vocati, dai causidici, il Codice penale ha dettato speciali di sposizioni di legge con gl’intieri capitoli 2 e 3 del titolo III del secondo libro.

Da tali disposizioni nessuno mai pigliò pretesto di muovere querela come se l’ordine degli avvocati, dei nofari, dei cau- sidici, dei pubblici funzionari, fosse in sospetto al legisla= tore.

E odiose non furono giudicate: intanto che esse non me- nomano verun diritto ai membri di quelle classi competente come privati cittadini, nè alcun piú forte aggravio loro impon- gono come tali, ma solamente con l’appropriazione di parti- colari castighi ci tutelano dalle soperchierie e dalle colpe che eglino potrebbero intromettere alle loro funzioni.

Patronus sí clienti fraudem fait, sacer esta; cosí le do- dici tavole. Erano per questa a Roma sospetti i patroni, od all’onore del patrocinio preferivasi forse la dipendenza della clientela?

“VIIE, Ma se giusto era l’introdurre apposite provvisioni a comprimere i possibili attentati dei ministri de’ culti contro la sicurezza o la quiete generale dello Stato, non sarebbe al- trettanto grata opera l’esplicarne a parole l’opportunitá.

La vostra Commissione, sostenendo francamente la neces.

sitá delle provvisioni inscritte nel progetto che ha esaminato, vuol rimuovere persino il dubbio che essa abbia vaghezza di mettere in mostra tutte le cagioni domestiche che non per- mettono di indugiarne comechessia l’attuazione. Sfuggendo . pertanto, con gran sollievo del suo spirito, dall’esame con- creto delle nostre condizioni presentanee, la vostra Commis- sione si solleva a viste piú generali; dalle quali senza velo di passione scorgervemo la urgenza di sottomettere anche l’eser- cizio de’ culti a quelle moderate leggi di repressione, che del resto accompagnano sempre l’uso d’ogni libertá, e le tolgono di rompere in licenza. E giacchè, come ebbi poc’anzi a ricordare, gli articoli del - progetto che ci occupa sono analoghi a quelli del Codice pe- nale francese, io mi accontento di darvi le ragioni esibite al Corpo legislativo dall’oratore del Governo, nella tornata del 6 febbraio 1840; la quale epoca remota ci salva dal sospetto di ogni allusione a fatti nostrali sí recenti e si dolorosi. «Il progetta di legge (io reco nella nostra lingua le pa- role del signor Berlier), il progetto di legge contempla in un

capitolo particolare i conturbamenti che all’ordine pubblico

potrebbero venir recati dai ministri del culto nell’esercizio

del loro augusto ministero. Il negozio è gravissimo indu- bitatamente : e se’lo Stato va debitore d’infinita gratitudine e di sommi riguardi verso quei pastori venerandi, le cui sante parole e l’esempio sono un omaggio costante tributato alla religione, alla coscienza pubblica, ed alle leggi, vero è pur anche dover lo Stato non rimanersi inerme contro quei fana- tici e turbolenti che invocano il cielo per agitare il mondo, e non raffrontano il potere spirituale a quello dei Re della terra se non per avvilire e impedire l’autoritá delle leggi e del Governo,»

Dieci giorni dopo il signor di Noailles riferiva alla Camera il voto conforme della Commissione legislativa, di cui era interprete, nei termini seguenti:

«In virtú di queste disposizioni non sará piú la indipen- denza religiosa un pretesto per disobbedire o levarsi in sedi- zione. Un potere ambizioso non rivaleggierá piú col potere legale per conculcario e misconoscerlo. La sottomissione do- vuta alla suprema autoritá dello Stato, sará irrevocabilmente mantenuta. Troppo spesso, bisogna pur dirlo, dalle cat- tedre del vangelo sentironsi concioni temerarie, per nulla confacenti alla santitá della morale e del vero; ed uomini, dal cui labbro piover dovevano le benedizioni, imprecavano i piú sinistri augurii. Troppo spesso abbiamo udito il fanati- smo sollevar la funesta sua voce laddove la religione sola po- teva parlare, e fummo spettatori del come ia societá intiera ne restava scossa fino alle radici e miseramente allontanata dal suo fine. Se non che cotali eccessi si diradano, ed ormai il elero, riconoscendoli contrari ai principii della religione, li condanna per organo della piú rispettabil parte de’ suoi membri. Nè a Dio piaccia che siamo noi qui a rimbrottar tutto un ordine venerando dei falli particolari, ch’ei disdegnò quando si contenne lealmente nel suo mandato. Non pertanto la repressione di tale sorta di delitti era un dovere da parte del legislatore; imperciocchè, la quiete pubblica restandone intorbidata, forza era che una misurata pena sorgesse ad in- frenarli. Il diritto del Governo è consacrato dall’evangelica sentenza: date’a Dio ciò che è di Dio, ed a Cesare ciò che è di Cesare.»

IX. Convinta adunque la vostra Commissione del bisogno e del diritto di reprimere i disordini originati dagli abusi del culto, proponeva taluno dei suoi membri che, a sgombrare ogni mostra di specialitá contro i ministri di Dio, s’avessero ad allargare le disposizioni del progetto, tanto che bastasse per compreadervi entro tutti i pubblici ufficiali.

Ma agitatosi il partito veniva dalla maggioranza respinto.

E non immeritamente; o tengasi conto di quel che ho sopra notato circa l’accusa di specialitá odiosa, di cui credo sia giá purgato il progetto; o si tolga esempio dagli articoli 204 e seguenti del Codice francese, i quali, volendo appunto ov- viare gli abusi di che parliamo, furono limitati ai ministri dei culti.

Di vero, se quel partito fosse stato bene accolto : o il pro- getto avrebbe dovuto oltre i pubblici uffiziali espressamente nominare anche i ministri dei culti ; o sotto il nome generico di uffiziali pubblici avrebbe dovuto sottinfendersi che essi ministri di religione fossero contemplati.

Nell’una e nell’altra ipotesi, il progetto per evitare la spe- cialitá avrebbe legislativamente riconosciuto i sacerdoti come altrettanti uffiziali dello Stato.

Ma realmente tale qualitá non può loro convenire quando esercitano le funzioni del culto: perchè e la consecrazione, che legittima il rito, se l’ebbero da altro potere, e ai loro ob-